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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALLA SESSIONE PLENARIA DEL
PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

Sala del Concistoro
Venerdì, 21 febbraio 2020

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Signori Cardinali,
cari Fratelli nell’episcopato e nel presbiterato,
cari fratelli e sorelle!

Mi rallegra accogliervi quest’oggi per la prima volta, al termine della vostra Sessione plenaria. Ringrazio il Presidente per aver ricordato lo spirito nel quale si sono svolti i vostri lavori, che hanno avuto come argomento lo schema della revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, De sanctionibus in Ecclesia. Questo incontro mi offre l’occasione per ringraziarvi del vostro servizio che, a nome e con l’autorità del Successore di Pietro, svolgete a vantaggio delle Chiese e dei Pastori (cfr Christus Dominus, 9). La specifica collaborazione del vostro Dicastero è definita nella Costituzione Pastor bonus (cfr artt. 154-158), che la riassume nell’ausilio alla funzione legislativa del Sommo Pontefice, Legislatore universale, nella corretta interpretazione delle leggi da lui emanate, nell’aiuto agli altri Dicasteri in materia di diritto canonico, nonché nella vigilanza sulla legittimità dei testi normativi emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità.

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, attraverso iniziative diverse, si impegna inoltre a offrire il suo aiuto ai Pastori delle Chiese particolari e alle Conferenze Episcopali per la corretta interpretazione e applicazione del diritto; più in generale, nel diffondere la conoscenza e l’attenzione verso di esso. È necessario riacquisire e approfondire il senso vero del diritto nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, dove la preminenza è della Parola di Dio e dei Sacramenti, mentre la norma giuridica ha un ruolo necessario, ma subordinato e al servizio della comunione. In questa linea è opportuno che il Dicastero aiuti a far riflettere su una genuina formazione giuridica nella Chiesa, che faccia comprendere la pastoralità del diritto canonico, la sua strumentalità in ordine alla salus animarum (can. 1752), la sua necessità per ossequio alla virtù della giustizia, che sempre deve essere affermata e garantita.

In tale prospettiva, è quanto mai attuale l’invito di Benedetto XVI nella Lettera ai Seminaristi, ma valido per tutti i fedeli: «Imparate anche a comprendere e – oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell’amore» (n. 5). Far conoscere e applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta “efficacia” pastorale di chi vuol risolvere i problemi senza il diritto, bensì garanzia della ricerca di soluzioni non arbitrarie, ma veramente giuste e, perciò, veramente pastorali. Evitando soluzioni arbitrarie, il diritto diventa valido baluardo a difesa degli ultimi e dei poveri, scudo protettore di chi rischia di cadere vittima dei potenti di turno. Noi vediamo oggi in questo contesto di guerra mondiale a pezzetti, vediamo come sempre c’è la mancanza del diritto, sempre. Le dittature nascono e crescono senza diritto. Nella Chiesa non può succedere questo.

Anche il tema allo studio della vostra Plenaria va in questa direzione, per rimarcare che anche la legge penale è uno strumento pastorale e come tale deve essere considerata e accolta. Il Vescovo deve essere sempre più consapevole che nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è perciò stesso anche giudice tra i fedeli a lui affidati. Ma il ruolo di giudice ha sempre un’impronta pastorale in quanto è finalizzato alla comunione fra i membri del popolo di Dio. È quanto viene prescritto nel vigente Codice: quando l’Ordinario abbia constatato che per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale non sia stato possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo, solo allora deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene adeguate per raggiungere la finalità (cfr can. 1341). Da ciò si deduce che la sanzione penale è sempre l’extrema ratio, il rimedio estremo a cui far ricorso, quando tutte le altre possibili strade per ottenere l’adempimento normativo si sono rivelate inefficaci.

Al contrario di quella prevista dal legislatore statuale, la pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell’ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene dello stesso colpevole. Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da chi deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento. Il fine del recupero dell’individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento meramente coercitivo, ma ha un caratterespiccatamente medicinale. In definitiva, essa rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione.

Il lavoro di revisione del Libro VI del Codice latino, che vi ha impegnato per alcuni anni e con questa Plenaria giunge a conclusione, si colloca nella giusta direzione: aggiornare la normativa penale per renderla più organica e conforme alle nuove situazioni e problematiche dell’attuale contesto socio-culturale, ed insieme offrire strumenti idonei per facilitarne l’applicazione. Vi esorto a proseguire con tenacia in tale compito. Prego per questo e benedico tutti voi e il vostro lavoro. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché anche io devo essere giudice. Grazie.



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