GIOVANNI PAOLO II
MOTU PROPRIO
«QUO CIVIUM IURA»
I nostri predecessori, al fine di provvedere alla tutela giudiziaria dei cittadini dello stato della Città del Vaticano, tutela adatta alla natura singolare e al fine di questo territorio, costituirono uno speciale ordinamento dei tribunali già dal 7 giugno 1929, che in seguito sotto la spinta dell'esperienza mutarono più volte e che ultimamente fu promulgato da Pio XII il 1 maggio 1946 col motu proprio «Con la legge».
Ora però, volendo che questo ordinamento corrisponda il più possibile al recente Codice di diritto canonico, ci è parso bene emendarlo ancora una volta, soprattutto affidando a un tribunale misto, composto da un prelato come presidente e da due giudici laici, la cognizione di quelle cause ecclesiastiche che hanno carattere patrimoniale o economico.
Poiché infatti, dopo la costituzione della sezione seconda del supremo tribunale della Segnatura apostolica e l'abolizione del «privilegium fori», il numero di quelle cause da risolvere nello stato della Città del Vaticano è notevolmente diminuito, non c'è ormai alcun motivo per derogare alla legge generale sulla competenza della chiesa. Perciò ci è sembrato opportuno stabilire che anche nello stato della Città del Vaticano, su tutte le materie di cui al can. 1401, giudichi solamente il tribunale ecclesiastico, il cui ordinamento si avvicini il più possibile alle norme generali sui tribunali diocesani, stabilite nei cann. 1421-1426.
Con questo motuproprio non intendiamo tuttavia derogare alle prescrizioni dei cann. 1404-1406 e 1417 del Codice di diritto canonico, né alle norme del diritto canonico generale sulle controversie che sorgono su atti di potestà amministrativa. Perciò, dopo aver ascoltato la commissione da noi istituita, rimessi alle leggi dello stato della Città del Vaticano quei cambiamenti che perciò sembreranno necessari sull'ordinamento dei tribunali dello stato e su altre materie civili, al fine di meglio armonizzare la legislazione dello stato con lo spirito e le prescrizioni del nuovo diritto canonico, debitamente informati e con la nostra suprema e apostolica autorità, stabiliamo quanto segue:
Art. 1. - In quella parte della diocesi di Roma, che è situata nel territorio dello stato della Città del Vaticano, il tribunale ecclesiastico di prima istanza è composto da un vicario giudiziale e da giudici, dal promotore di giustizia, dal difensore del vincolo e dal notaio, tutti nominati dal sommo pontefice per cinque anni.
Art. 2. - Sulla ricusazione del vicario giudiziale decide il decano della Rota romana.
Il vicario giudiziale impedito è sostituito interinalmente dal giudice più anziano. Quando è impedito un altro giudice o una persona tra quelle nominate nell'art. 1, la sostituzione sarà fatta dal vicario giudiziale.
Art. 3. - Non devono emettere giuramento, ai sensi del can. 1454, coloro che hanno già nella chiesa un ufficio giudiziario al quale siano vincolati con lo stesso giuramento.
Art. 4. - La sede del tribunale ecclesiastico è nello stesso edificio in cui risiede il tribunale dello stato della Città del Vaticano; là si stabilirà pure l'archivio del tribunale ecclesiastico.
Art. 5. - Per le notificazioni e le esecuzioni potranno essere usati liberamente i cursori dello stato della Città del Vaticano.
Art. 6. - Al vicario giudiziale, ai giudici e a tutti coloro che vi sono incaricati a norma degli artt. 1 e 2, verrà corrisposto uno stipendio, a meno che non siano giudici del tribunale dello stato della Città del Vaticano, stipendio che verrà determinato alla fine di ogni anno giudiziario dal decano della Rota romana.
Art. 7. - L'appello dal tribunale ecclesiastico si fa solamente al tribunale della Rota romana.
Art. 8. - Le cause appartenenti al foro ecclesiastico a norma del can. 1401, che ora sono pendenti nello stato della Città del Vaticano, saranno giudicate perciò dal tribunale ecclesiastico costituito col presente motuproprio.
Le norme sopra indicate entreranno in vigore dal 1° gennaio 1988.
Vogliamo che le decisioni stabilite con questa lettera apostolica scritta «motu proprio», tutte e singole siano definitive ed efficaci, nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Roma, presso San Pietro, 21 novembre 1987, anno decimo del nostro Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
© Copyright 1987 - Libreria Editrice Vaticana
Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana