Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA SACRA ROMANA ROTA

4 febbraio 1980

Il vedervi intorno a me, diletti figli, convenuti per l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, è per il mio animo un motivo di letizia e di conforto, come lo è pure l’aver ascoltato dal degnissimo vostro decano, monsignor Heinrich Ewers, la conferma dei vostri sentimenti di comune gratitudine.

Anch’io vi ringrazio di cuore e vi confermo i sentimenti di benevolenza che già manifestai ad ognuno di voi nella visita, a cui ha accennato monsignor decano.

1. L’8 dicembre scorso, come sapete, ho reso pubblico il mio messaggio per la celebrazione della XIII Giornata mondiale della pace, il cui contenuto si compendia in queste parole: “La verità, forza della pace”. Vorrei trattenermi con voi, in questa occasione, sviluppando un particolare aspetto dello stesso argomento, che ha stretto rapporto col vostro ministero.

La verità non diventa forza della pace se non per il tramite della giustizia. La Sacra Scrittura, parlando dei tempi messianici, da una parte asserisce che la giustizia è fonte e compagna della pace: “Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace” (Sal 72,2), dall’altra sottolinea ripetutamente il vincolo che associa la verità alla giustizia: “La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo” (Sal 85,12), ed ancora: “Giudicherà il mondo con giustizia, e con verità tutte le genti” (Sal 96,13). Ispirandosi a questi e ad altri testi dei libri sacri, teologi e canonisti, sia medievali che moderni, giungono ad affermare che la giustizia ha un suo rapporto di dipendenza nei confronti della verità: “Veritas - asserisce un famoso assioma canonistico - est basis, fundamentum seu mater iustitiae” (A. Barbosa, De Axiomatibus Iuris usufrequentioribus, Axioma 224, Veritas, 5; Tractatus varii, Lugduni 1678, 136); e parimenti si sono espressi i teologi, con a capo san Tommaso (S. Tommaso, Summa Theologica, P. I, q. 21,a 2,c), il cui pensiero sintetizzò Pio XII affermando con vigore che “la verità è la legge della giustizia”, e poi commentando: “Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità” (Pio XII, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die 1 oct. 1942, in AAS 34 [1942] 342,5).

2. Per riferirmi al campo, che è propriamente vostro, in tutti i processi ecclesiastici la verità deve essere sempre, dall’inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia. E poiché oggetto prevalente della vostra attività è “la nullità o meno del vincolo matrimoniale” - come ha testé affermato monsignor decano - mi è sembrato opportuno dedicare, in questo nostro incontro, alcune riflessioni ai processi matrimoniali di nullità.

Fine immediato di questi processi è di accertare l’esistenza o meno dei fatti che, per legge naturale, divina od ecclesiastica, invalidano il matrimonio, cosicché si possa giungere all’emanazione di una sentenza vera e giusta circa l’asserita non esistenza del vincolo coniugale.

Il giudice canonico deve perciò stabilire se quello celebrato è stato un vero matrimonio. Egli è, quindi, legato dalla verità, che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità.

E questa verità “renderà liberi” (Gv 8,32) coloro che si rivolgono alla Chiesa, angosciati da situazioni dolorose, e soprattutto dal dubbio circa l’esistenza o meno di quella realtà dinamica e coinvolgente tutta la personalità di due esseri, che è il vincolo matrimoniale.

Per limitare al massimo i margini di errore nell’adempimento di un servizio così prezioso e delicato qual è quello da voi svolto, la Chiesa ha elaborato una procedura che, nell’intento di accertare la verità oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni, e, dall’altra, rispetti coerentemente il comando divino: “Quod Deus coniunxit homo non separet” (Mc 10,3).

 

Importanza degli atti istruttori

3. Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico, dal libello alle scritture di difesa, possono e debbono essere fonte di verità; ma in modo speciale debbono esserlo gli “atti della causa”, e, tra questi, gli “atti istruttori”, poiché l’istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il giudice possa, su questo fondamento, pronunziare una sentenza giusta.

A questo scopo e dietro citazione del giudice compariranno, per essere interrogati, le parti, i testi, ed eventualmente i periti. Il giuramento di dire la verità, che viene richiesto a tutte queste persone, sta in perfetta coerenza con la finalità dell’istruttoria: non si tratta di creare un evento che non è mai esistito, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto verificatosi nel passato e perdurante forse ancora nel presente. Certamente ognuna di queste persone dirà la “sua verità”, che sarà normalmente la verità oggettiva o una parte di essa, spesso considerata da diversi punti di vista, colorata con le tinte del proprio temperamento, forse con qualche distorsione oppure mescolata con l’errore; ma in ogni caso tutte dovranno agire lealmente, senza tradire né la verità che credono sia oggettiva, né la propria coscienza.

 

Della certezza morale alla sentenza

4. Alessandro II osservava nel sec. XII: “Saepe contingit quod testes, corrupti praetio, facile inducantur ad falsum testimonium proferendum” (C. 10, X, De Praesumptionibus, II,23: ed. Richter-Friedberg, II, 355). Purtroppo nemmeno oggi i testi sono immuni dalla possibilità di prevaricare. Per questo Pio XII, nella allocuzione sull’unità di fine e di azione nelle cause matrimoniali, esortava non soltanto i testimoni, ma tutti coloro che partecipano al processo a non scostarsi dalla verità: “Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie!” (Pio XII, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die 2 oct 1944, AAS 36 [1944] 282).

Se questo però avvenisse, gli atti istruttori non sarebbero certamente sorgenti limpide di verità, che potrebbero portare i giudici, nonostante la loro integrità morale e il loro leale sforzo per scoprire la verità, a errare nel pronunziare la sentenza.

5. Finita l’istruttoria, inizia per i singoli giudici, che dovranno definire la causa, la fase più impegnativa e delicata del processo. Ognuno deve arrivare, se possibile, alla certezza morale circa la verità o esistenza del fatto, poiché questa certezza è requisito indispensabile affinché il giudice possa pronunziare la sentenza: prima, per così dire, in cuor suo, poi dando il suo suffragio nell’adunanza del collegio giudicante.

Il giudice deve ricavare ideale certezza “ex actis et probatis”. Anzitutto “ex actis”, poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di verità. Perciò il giudice, seguendo la norma di Innocenzo III, “debet universa rimari” “Iudex... usque ad prolationem sententiae debet universa rimari”, (C. 10, X, De Fide instrumentorum, II,22: ed. Richter-Friedberg, II, 352), cioè deve scrutare accuratamente gli atti, senza che niente gli sfugga. Poi “ex probatis”, perché il giudice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che, durante l’istruttoria, la verità oggettiva possa essere stata offuscata da ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fatti, la loro soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode. È necessario che il giudice agisca con senso critico. Compito arduo, perché gli errori possono essere molti, mentre invece la verità è una sola. Occorre dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla critica di ognuna di tali prove e confrontarla con le altre, in modo che venga attuato seriamente il grave consiglio di san Gregorio Magno: “Ne temere indiscussa iudicentur” (S. Gregorio Magno, Moralium l. 19, can. 25, n. 46: PL 76,126).

Ad aiutare quest’opera delicata ed importante dei giudici sono ordinati le “memoriae” degli avvocati, le “Animadversiones” del difensore del vincolo, l’eventuale voto del promotore di giustizia. Anche costoro nello svolgere il loro compito, i primi in favore delle parti, il secondo in difesa del vincolo, il terzo in iure inquirendo, devono servire alla verità, perché trionfi la giustizia.
6. Bisogna però aver presente che scopo di questa ricerca non è una qualsiasi conoscenza della verità del fatto, ma il raggiungimento della “certezza morale”, cioé, di quella conoscenza sicura che “si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana” (Pio XII, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die 1 oct. 1942: AAS 34 [1942] 339,1). Questa certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la verità del fatto da giudicare, cioé la verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere - da questo lato - in grado di pronunziare una sentenza giusta. Ed è proprio questa la ragione per cui la legge richiede tale certezza dal giudice, per consentirgli di pronunziare la sentenza (Codex Iuris Canonici, can. 1869, § 1).

Facendo tesoro della dottrina e della giurisprudenza sviluppatesi soprattutto in tempi più recenti, Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell’allocuzione rivolta al vostro tribunale il 1 ottobre 1942 (Pio XII, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die 1 oct. 1942: AAS 34 [1942], 339-343). Ecco le parole che fanno al caso nostro:
“Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza-morale della quale d’ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro... Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall’assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunziare una sentenza” (Pio XII, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die 1 oct. 1942: AAS 34 [1942], 339-340,1).

Di conseguenza a nessun giudice è lecito pronunziare una sentenza a favore della nullità di un matrimonio, se non ha acquisito prima la certezza morale sull’esistenza della medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente delle altre leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, “cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur” (Epistola Cardinalis Praefecti Consilii pro Pubblicis Ecclesiae Negotiis ad Praesidem Conferentiae Episcopalis Confoederatorum Statuum Americae Septemtrionalis, die 20 iunii 1973).

 

I doveri del Giudice

7. L’amministrazione della giustizia affidata al giudice è un servizio alla verità e nello stesso tempo è esercizio di una mansione appartenente all’ordine pubblico. Poiché al giudice è affidata la legge “per la sua razionale e normale applicazione” (Paolo VI, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die 31 ian. 1974: AAS 66 [1974] 87).

Occorre, dunque, che la parte attrice possa invocare a suo favore una legge, la quale riconosca nel fatto allegato un motivo sufficiente, per diritto naturale o divino, positivo o canonico, ad invalidare il matrimonio; attraverso questa legge si farà il passaggio dalla verità del fatto alla giustizia o riconoscimento di ciò che è dovuto.

Gravi e molteplici sono, perciò, i doveri del giudice verso la legge. Accenno soltanto al primo e più importante, che d’altronde porta con sé tutti gli altri: la fedeltà! Fedeltà alla legge, a quella divina naturale e positiva, a quella canonica sostanziale e procedurale.

8. L’oggettività tipica della giustizia e del processo, che nella “quaestio facti” si concretizza nella aderenza alla verità, nella “quaestio iuris” si traduce nella fedeltà; concetti che, come è manifesto, hanno una grande affinità fra loro. La fedeltà del giudice alla legge lo deve portare ad immedesimarsi con essa, cosicché si possa dire con ragione, come scriveva M. T. Cicerone, che il giudice è la stessa legge che parla: “Magistratum legem esse loquentem” (M. T. Cicerone, De Legibus, l. 3, n. I,2: ed de l’Association G. Budé, Paris 1959, p. 82). Sarà poi questa stessa fedeltà a spingere il giudice ad acquistare quell’insieme di qualità di cui ha bisogno per eseguire gli altri suoi doveri nei confronti della legge: sapienza per comprenderla, scienza per illustrarla, zelo per difenderla, prudenza per interpretarla, nel suo spirito, oltre il “nudus cortex verborum”, ponderatezza e cristiana equità per applicarla.

È per me motivo di conforto aver potuto constatare quanto grande sia stata la vostra fedeltà alla legge della Chiesa in mezzo alle circostanze non facili degli ultimi anni, quando i valori della vita matrimoniale, giustamente messi in particolare luce dal Concilio Vaticano II, ed il progresso delle scienze umane, in specie della psicologia e della psichiatria, hanno fatto confluire al vostro tribunale nuove fattispecie e nuove impostazioni delle cause matrimoniali, non sempre corrette. È stato merito vostro, dopo un serio e delicato approfondimento della dottrina conciliare e delle suddette scienze, elaborare delle “quaestiones iuris” in cui avete eseguito egregiamente i vostri doveri verso la legge, separando il vero dal falso o facendo luce dove c’era confusione, come, ad esempio, riconducendo non poche fattispecie, che erano presentate come nuove, al capo fondamentale della mancanza di consenso. Così anche avete ribadito “a contrario” lo splendido magistero del mio predecessore, il Papa Paolo VI di venerabile memoria, sul consenso come essenza del matrimonio (cf. Paolo VI, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die 9 febr. 1976: AAS 68 [1976] 204-208).

 

Fedeltà dei giudici alla legge

9. Questa fedeltà permetterà altresì a voi, giudici, di dare alle questioni che vi sono sottoposte, una risposta chiara e rispettosa, come esige il vostro servizio alla verità: se il matrimonio è nullo e tale è dichiarato, le due parti sono libere nel senso che si riconosce che mai furono in realtà legate; se il matrimonio è valido e tale è dichiarato, si constata che i coniugi hanno celebrato un matrimonio, che li impegna per tutta la vita ed ha conferito loro la grazia specifica per realizzare nella loro unione, instaurata in piena responsabilità e libertà, il loro destino.

Il matrimonio, uno ed indissolubile, come realtà umana, non è qualcosa di meccanico e di statico.

La sua buona riuscita dipende dalla libera cooperazione dei coniugi con la grazia di Dio, dalla loro risposta al suo disegno d’amore. Se, a causa della mancata cooperazione a questa grazia divina, l’unione fosse rimasta priva dei suoi frutti, i coniugi possono e debbono far ritornare la grazia di Dio, a loro assicurata dal sacramento, rinverdire il loro impegno per vivere un amore, che non è fatto soltanto di affetti e di emozioni, ma anche e soprattutto di dedizione reciproca, libera, volontaria, totale, irrevocabile.

È questo il contributo che a voi, giudici, è chiesto a servizio di quella realtà umana e soprannaturale, così importante, ma oggi anche così insidiata, che è la famiglia.

Prego per voi, affinché Gesù Cristo, sole di verità e di giustizia, sia sempre con voi, affinché le decisioni del vostro tribunale rispecchino sempre quella superiore giustizia e verità che da voi promana. È questo il cordialissimo augurio che vi faccio nell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, e lo accompagno con la mia benedizione apostolica.

 



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana