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CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE LEONE XIV
D’ISTITUZIONE DELL’APOSTOLATO DEL MARE,
QUALE ORGANO DI COORDINAMENTO DELL’OPERA DELL’APOSTOLATO DEL MARE

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L’Opera dell’Apostolato del mare (Opus Apostolatus Maris) provvede alla cura pastorale specifica rivolta alla “gente del mare”, cioè ai naviganti, ai marittimi e alle loro famiglie, nonché ad altre persone le cui vite sono esistenzialmente legate alla navigazione e alla pesca sui mari, sui fiumi e sui laghi, è da tempo oggetto di particolare sollecitudine della Chiesa.

Ne sono testimoni diversi interventi pastorali e legislativi della Sede Apostolica con i quali si è provveduto ai bisogni spirituali dei fedeli che per motivi di mobilità umana non possono godere dell’ordinaria cura pastorale, quale il Motu Proprio Iam pridem, del 19 marzo 1914, di San Pio X; la Costituzione Apostolica Exsul Familia, del 1° agosto 1952, di Pio XII; il Decreto sulla Missione Pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, del 28 ottobre 1965, del Concilio Vaticano II o il Motu Proprio Pastoralis migratorum cura, del 15 agosto 1969, di San Paolo VI.

Tra diverse categorie di persone afflitte dal fenomeno migratorio, la Sede Apostolica ha provveduto in maniera particolare ai bisogni della “gente del mare” con provvedimenti che sempre sottolineavano la specificità di questo gruppo di fedeli. 

L’Opera dell’Apostolato del mare, nata all’inizio del ventesimo secolo, ha ricevuto la prima approvazione della Sede Apostolica nel 1922. In seguito, nel 1942, Papa Pio XII ha deciso che l’allora Sacra Congregazione Concistoriale avesse «l’alta direzione dell’Opera» dell’Apostolato del mare (cfr. Ex Audientia SS.mi, del 30 maggio 1942, n. 334/40). Tale disposizione è stata confermata dalla sopramenzionata Costituzione Apostolica Exsul Familia (cfr. n. 8). In data 21 novembre 1957 la Congregazione Concistoriale ha emanato le Leges Operis Apostolatus Maris, disponendo le norme per la cura pastorale dei marittimi e dei naviganti, nonché attribuendo ai Cappellani dell’Apostolato del mare determinate facoltà e privilegi. Con Decreto Apostolatus Maris dell’allora Pontificia commissione per la cura spirituale dei migranti e degli itineranti, del 24 settembre 1977, le norme e le facoltà sono state revisionate alla luce del Concilio Vaticano II. San Giovanni Paolo II con Motu Proprio Stella Maris, del 31 gennaio 1997, ha aggiornato le norme precedentemente emesse e, infine, Papa Francesco ha disposto che la direzione dell’Opera dell’Apostolato del mare spetti al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il quale nel frattempo ha assunto le competenze relative alla pastorale dei migranti e degli itineranti (cfr. art. 166 § 1, Cost. Ap. Praedicate Evangelium).

Considerate le circostanze e necessità attuali, riscontrate da quelli che prestano la loro opera nel servizio alla “gente del mare”, e con il vivo desiderio che la cura spirituale della Chiesa nell’ambito della pastorale del mare possa continuare con entusiasmo e generosità, con il presente Chirografo erigo l’Apostolato del mare, quale organo di coordinamento dell’Opera dell’Apostolato del mare, in persona giuridica canonica pubblica, approvandone contemporaneamente lo Statuto.

Questo organo centrale dell’Opera dell’Apostolato del mare, in conformità con l’art. 166 § 1 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, dipenderà canonicamente dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e, oltre al summenzionato Statuto, sarà retto dal Motu Proprio sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana, del 5 dicembre 2022, e dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano applicabili.

Resta salvo quanto stabilito dal Motu Proprio Stella Maris, del 31 gennaio 1997, per l’Opera dell’Apostolato del mare.

Ordino che il presente Chirografo e l’unito Statuto siano promulgati tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando immediatamente in vigore, e quindi pubblicati nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 6 novembre 2025
 

LEONE PP. XIV

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STATUTO DELL’APOSTOLATO DEL MARE
 

Articolo 1

§ 1. L’Apostolato del mare è l’organo centrale e di coordinamento dell’Opera dell’Apostolato del mare.

§ 2. L’Apostolato del mare gode della personalità giuridica canonica pubblica ed ha sede in Via del Pellegrino, s.n.c., Stato della Città del Vaticano.

§ 3. L’Apostolato del mare canonicamente dipende dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il quale, in conformità con l’art. 166 § 1 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, esercita sia la direzione dell’intera Opera dell’Apostolato del mare, sia la vigilanza sul suo organo centrale. A tale scopo il Dicastero, secondo le modalità ritenute opportune, partecipa alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Rappresentanza e nei casi previsti dal presente Statuto provvede alle nomine e alle conferme delle cariche.

§ 4. All’Apostolato del mare è retto dalla legislazione canonica e da quella civile vaticana applicabile alle persone giuridiche con sede nello Stato della Città del Vaticano.

§ 5. Nelle questioni pastorali l’Apostolato del mare fa riferimento al Motu Proprio Stella Maris, del 31 gennaio 1997.

Articolo 2

§ 1. L’Apostolato del mare coordina l’azione delle realtà pastorali locali istituite dalle Conferenze Episcopali con territorio marittimo, fluviale o lacustre, promuovendo l’attenzione delle medesime Conferenze Episcopali e offrendo loro orientamenti pastorali, occasioni formative, accompagnamento e sostegno alle iniziative a favore di persone e comunità dedite alla navigazione, alla pesca e alla cura dei relativi ambienti.

§ 2. Ogni Conferenza Episcopale, di cui al § 1, che aderisce all’Opera dell’Apostolato del mare, istituendo a tale scopo una persona giuridica canonica locale, oppure, promuovendola a modo di un progetto pastorale o ufficio della Conferenza stessa, e comunicando una delle modalità scelte al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che notifica tale adesione all’Apostolato del mare, partecipa all’Assemblea Generale del medesimo.

§ 3. L’Apostolato del mare, nel rispetto dell’autonomia delle realtà pastorali locali, favorisce la loro collaborazione, l’aiuto spirituale e materiale reciproco, scambio delle informazioni e coordinamento nel campo pastorale.

§ 4. L’azione dell’Apostolato del mare e, se del caso, delle realtà pastorali locali dell’Opera dell’Apostolato del mare, in ambito del diritto internazionale viene previamente autorizzata dalla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato.

Articolo 3

Sono organi dell’Apostolato del mare:

a) Assemblea Generale;
b) Consiglio di Rappresentanza;
c) Presidente;
d) Segretario Generale;
e) Tesoriere;
f) Revisore dei Conti.

Articolo 4

§ 1. L’Assemblea Generale è l’organo principale di governo dell’Apostolato del mare.

§ 2. L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Conferenze Episcopali, di cui all’art. 2. Ogni Conferenza Episcopale è rappresentata dal Vescovo Promotore, oppure, in sua assenza, dal Direttore Nazionale dell’Opera dell’Apostolato del mare.

§ 3. L’Assemblea Generale si riunisce ogni quattro anni.

§ 4. L’Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente dell’Apostolato del mare uscente.

§ 5. L’Assemblea agisce in modo collegiale, secondo il Regolamento dalla medesima approvato.

§ 6. Il Segretario Generale, il Tesoriere e i Coordinatori regionali, se nominati, partecipano all’Assemblea Generale senza il diritto di voto.

§ 7. Spetta all’Assemblea Generale:

a) determinare il quadro strategico e il piano finanziario dell’Apostolato del mare con riferimento ai successivi quattro anni;
b) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio di Rappresentanza;
c) ricevere ed esaminare il rapporto sull’attuazione del precedente piano strategico;
d) fissare l’ammontare delle quote di adesione;
e) approvare la relazione finanziaria e il bilancio complessivo per il periodo decorrente dall’ultima Assemblea generale;
f) approvare le modifiche dello Statuto perché siano poi sottoposti all’Autorità competente per l’approvazione finale;
g) approvare eventuali Regolamenti, nonché le loro successive modifiche.

Articolo 5

§ 1. Nel periodo tra le due riunioni dell’Assemblea Generale l’Apostolato del mare è retto dal Consiglio di Rappresentanza.

§ 2. Il Consiglio di Rappresentanza è composto da 9 membri dell’Assemblea Generale, eletti secondo il Regolamento da essa approvato, rispettando la rappresentanza geografica, nonché le effettive proporzioni del servizio pastorale delle Conferenze Episcopali rappresentate.

§ 3. Il Consiglio di Rappresentanza è convocato e presieduto dal Presidente dell’Apostolato del mare o, qualora suo ufficio fosse vacante o impedito, dal membro più anziano del Consiglio.

§ 4. Il Consiglio agisce in modo collegiale, secondo il Regolamento approvato dall’Assemblea Generale.

§ 5. Spetta al Consiglio:

a) prendere le decisioni di governo non riservate all’Assemblea Generale necessarie alla promozione dell’attività dell’Opera dell’Apostolato del mare;
b) predisporre il piano di lavoro pluriennale dell’Apostolato del mare presentandolo all’approvazione dell’Assemblea Generale.
c) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, dell’Apostolato del mare;
d) vigilare sull’operato del Segretario Generale dell’Apostolato del mare;
e) assumere qualsiasi ulteriore funzione esplicitamente conferita dall’Assemblea Generale o necessaria al buon governo dell’Apostolato del mare.

Articolo 6

§ 1. Il Presidente dell’Apostolato del mare è eletto dall’Assemblea Generale tra i Vescovi Promotori e confermato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

§ 2. Il mandato del Presidente inizia con la chiusura dell’Assemblea Generale che l’ha eletto e finisce con la chiusura di quella successiva.

§ 3. Nel caso di perdita di ufficio del Presidente nel periodo tra le due Assemblee, il Consiglio di Rappresentanza elegge tra i propri membri il Presidente ad interim, il quale deve essere confermato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il mandato del Presidente ad interim termina con la chiusura della successiva Assemblea Generale e non si contrappone alla capacità di essere eletto Presidente.

§ 4. Nessuno può essere eletto Presidente per più di due mandati.

§ 5. Spetta al Presidente:

a) dirigere l’Apostolato del mare;
b) convocare e presiedere riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Rappresentanza;
c) mantenere e gestire, coadiuvato dal Segretario Generale, i rapporti con gli organi e organismi competenti della Santa Sede.

Articolo 7

§ 1. Il Segretario Generale dell’Apostolato del mare è proposto dal Consiglio di Rappresentanza e nominato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per un quinquennio rinnovabile.

§ 2. Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza dell’Apostolato del mare.

§ 3. Spetta al Segretario Generale:

a) dare esecuzione alle decisioni prese dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Rappresentanza e agli ulteriori incarichi a lui conferiti dagli stessi;
b) redigere, in collaborazione con il Tesoriere, la proposta dei bilanci da sottoporre al Consiglio di Rappresentanza;
c) provvedere al regolare aggiornamento del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;
d) provvedere alla preparazione delle adunanze del Consiglio di Rappresentanza e dell’Assemblea Generale, nonché alla gestione delle attività attinenti le funzioni dell’Apostolato del mare.

Articolo 8

§ 1. Il Tesoriere dell’Apostolato del mare è eletto dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Rappresentanza e confermato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

§ 2. Il mandato del Tesoriere inizia con la chiusura dell’Assemblea Generale che l’ha eletto e finisce con la chiusura di quella successiva.

§ 3. Nessuno può essere eletto Tesoriere per più di due mandati.

§ 4. Spetta al Tesoriere:

a) informare il Consiglio di Rappresentanza in merito all’impatto economico, finanziario e di bilancio delle sue decisioni;
b) sottoporre i bilanci approvati dal Consiglio di Rappresentanza all’approvazione definitiva dell’Autorità competente;

Articolo 9

§ 1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Segreteria per l’Economia per un quinquennio e può essere riconfermato nell’incarico.

§ 2. È compito del Revisore:

a) vigilare sulla tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
b) redigere la relazione sui bilanci, preventivi e consuntivi;
c) il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e successivamente inviare la propria relazione alla Segreteria per l’Economia;
d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, quando le materie trattate richiedono sua presenza.

Articolo 10

L’Assistente Ecclesiastico dell’Apostolato del mare è nominato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il quale stabilisce le modalità dell’esercizio del suo servizio pastorale.

Articolo 11

§ 1. Il patrimonio dell’Apostolato del mare è costituito da:

a) un fondo di dotazione iniziale di € 50.000 (euro cinquantamila), depositato presso l’Istituto per le Opere di Religione (IOR);
b) oblazioni, donazioni, eredità, legati, erogazioni liberali e contributi da destinarsi a tale titolo;
c) ogni altro bene acquisito.

§ 2. Le rendite ed i proventi del patrimonio dell’Apostolato del mare sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali specificate nel presente Statuto, secondo i criteri e le modalità deliberati dal Consiglio di Rappresentanza.

§ 3. L’Apostolato del mare è finanziato dai contributi delle Conferenze Episcopali di cui all’art. 2.

§ 4. Le quote di partecipazione sono stabilite dall’Assemblea Generale.

§ 5. È espressamente vietata la distribuzione, in qualsiasi forma di utili, eccedenze attive di bilancio, riserve o capitale, che dovranno esser impiegati per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Apostolato del mare.

§ 6. Nel caso di estinzione, il patrimonio rimanente viene devoluto alla Santa Sede.

Articolo 12

Le modifiche del presente Statuto competono al Romano Pontefice e possono essere proposte dall’Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.

Articolo 13

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme del Diritto canonico in materia.

 

Dal Vaticano, 6 novembre 2025

LEONE PP. XIV