- Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano
- Allegati: A, B, C
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La necessità di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni sollecita l’emanazione di una nuova Legge fondamentale.
Questa Legge – che per sua natura serve a dare costitutiva fisionomia allo Stato della Città del Vaticano, posto dal Trattato Lateranense come strumento per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale – conferma e integra le suddette modifiche.
Posta a fondamento e riferimento di ogni altra normativa e regolazione nello Stato, la Legge fondamentale riafferma la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano e il compito del Governatorato, che concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde.
Come già in passato, agli Organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio per lo Stato, è conferito l'esercizio di ogni potere conseguente sul territorio definito dal Trattato lateranense e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali.
Di conseguenza, con la pienezza della sovrana autorità e certa scienza, stabilisco e ordino quanto appresso, da osservarsi come Legge fondamentale dello Stato:
Titolo I
Disposizioni Generali
Articolo 1
Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
Articolo 2
1. Lo Stato della Città del Vaticano assicura l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo e ne garantisce l’indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale.
2. Lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle altre Istituzioni della Santa Sede.
3. Le funzioni proprie dell’ordinamento statale sono esercitate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
Articolo 3
1. Durante il periodo di Sede Vacante il Collegio dei Cardinali assicura la continuità delle funzioni dello Stato e ne esercita i poteri.
2. Il Collegio, tuttavia, può emanare disposizioni legislative solo in caso di necessità e urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano successivamente confermate dal Sommo Pontefice.
Articolo 4
1. Lo Stato esercita la sovranità e ogni potere conseguente sul territorio come stabilito dal Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929.
2. I suoi organi esercitano parimenti i poteri a essi attribuiti, oltre che sul territorio dello Stato, anche negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede in cui vigono le garanzie e le immunità previste dal diritto internazionale.
Articolo 5
Fanno parte della comunità dello Stato i cittadini, i residenti e quanti, ad altro titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono stabilmente il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato o per la Santa Sede.
Articolo 6
1. La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita mediante la Segreteria di Stato.
2. Negli altri casi la rappresentanza è esercitata dal Presidente del Governatorato.
3. Il Governatorato partecipa alle Istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro in nome e per conto dello Stato.
4. Il Governatorato, attesa la condizione di enclave dello Stato, mantiene rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri, atti necessari per assicurare gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi pubblici, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense.
Titolo II
Funzione Legislativa
Articolo 7
La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso o delegare eccezionalmente ad altro organo, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
Articolo 8
1. La Pontificia Commissione è composta da Cardinali e da altri Membri, tra cui il Presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore anzianità di nomina e poi di età.
Articolo 9
1. La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente. Partecipa, con funzioni consultive, il Segretario Generale e, ove nominato, il Vice Segretario Generale del Governatorato; il Presidente della Pontificia Commissione può invitare a partecipare il Consigliere Generale, con funzioni consultive. Possono essere consultati componenti di organismi dello Stato, di istituzioni della Curia Romana o altri esperti.
3. La Pontificia Commissione può disciplinare, con apposito regolamento, il proprio funzionamento.
Articolo 10
1. La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell’Ufficio Giuridico del Governatorato o di altri esperti.
2. Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice.
3. L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla Pontificia Commissione.
4. La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.
Articolo 11
1. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi forza di legge, i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.
Articolo 12
1. Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Possono svolgere, anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi e degli altri atti normativi e funzioni esecutive.
2. Il Consigliere Generale organizza l’attività e presiede le riunioni del Collegio dei Consiglieri dello Stato.
3. Al Collegio può essere sottoposta, dal Presidente del Governatorato, la richiesta di parere per un dubbio di diritto che non richiede un’interpretazione autentica. Tali pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.
Articolo 13
1. La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice.
2. Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.
3. In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo.
Articolo 14
Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce.
Titolo III
Funzione Esecutiva
Articolo 15
1. Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all’esame della Pontificia Commissione.
Articolo 16
1. Il Presidente del Governatorato assicura il governo dello Stato, sovrintende alla funzione esecutiva e attuativa delle leggi e degli altri atti normativi, impartisce le direttive necessarie per l’organizzazione generale dello Stato, definisce gli indirizzi dell’amministrazione e per la gestione del personale e coordina gli organismi del Governatorato.
2. Il Presidente, che è coadiuvato dal Segretario Generale e, ove nominato, dal Vice Segretario Generale, può delegare alcune funzioni esecutive proprie al Segretario Generale e al Vice Segretario Generale.
Articolo 17
1. Il Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice, su proposta del Presidente del Governatorato, per un quinquennio.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, attua le direttive e le disposizioni del Presidente e adotta i provvedimenti conseguenti, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento eccetto per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e l’adozione di altri atti normativi, cura la custodia e appone il sigillo ufficiale dello Stato di cui all’art. 20, comma 3.
3. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale si avvale della Segreteria Generale e, ove nominato, del Vice Segretario Generale.
Articolo 18
Il Vice Segretario Generale, ove nominato, collabora con il Presidente e il Segretario Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso.
Articolo 19
1. È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.
2. Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.
Articolo 20
1. L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o dal suo Presidente.
2. Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:
a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile;
b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia;
c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;
d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;
e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;
f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.
Articolo 21
Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.
Titolo IV
Funzione Giudiziaria
Articolo 22
1. La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal Tribunale, dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall'ufficio del Promotore di giustizia. Il regime giuridico degli organi giudiziari è stabilito dalla Legge sull'ordinamento giudiziario.
2. Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame.
3. Nell’applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato.
4. In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.
Articolo 23
È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l’amnistia, l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene.
Titolo V
Disposizioni finali
Articolo 24
1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco, e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello che forma l’allegato A della presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi secondo il modello che forma l’allegato B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi e intorno le parole "Stato della Città del Vaticano" secondo il modello che forma l’allegato C della presente Legge.
Articolo 25
1. La presente Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano sostituisce integralmente la precedente del 13 maggio 2023.
2. Parimenti sono abrogate tutte le leggi, le disposizioni, i privilegi e le consuetudini, anche degni di speciale e singolare menzione, in contrasto con la presente Legge.
3. La Legge fondamentale entra in vigore immediatamente.
Comando che l'originale della presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia depositata nell’Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano L’Osservatore Romano, quindi nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Dal Vaticano, il 31 luglio 2026, Memoria di S. Ignazio di Loyola, anno II del mio Pontificato.
LEONE XIV
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