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PAOLO VI 
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO

QUO APTIUS

CON LA QUALE
VENGONO TRASFERITE
LE FUNZIONI
DELLA CANCELLERIA APOSTOLICA
ALLA SEGRETERIA DI STATO

 

I Sommi Pontefici, allo scopo di far meglio corrispondere i servizi della Curia Romana alle necessità della Chiesa, ebbero la costante preoccupazione di ben ordinarli, di trasformarli in maniera opportuna e di fondarne anche di nuovi. Né fu diverso il Nostro intendimento, allorché, concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II, con la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae, decidemmo il riordinamento generale della Curia Romana, per renderla più conforme ai tempi moderni (Cf AAS 59 (1967), pp. 885ss.). Un tale lavoro, come per impulso del dinamismo ecclesiale, è stato successivamente in parte ritoccato e perfezionato, e di ciò si ha la prova sia nell'istituzione delle due Congregazioni per il Culto Divino e per le Cause dei Santi, derivate entrambe dall'antica Sacra Congregazione dei Riti, sia nella più recente creazione di nuovi organismi o enti (Cost. Ap. Sacra Rituum Congregatio: AAS 61 (1969), pp. 297ss; Lett. Ap. Apostolicae caritatis, in forma di Motu proprio, con la quale è stata istituita la Commissione per la pastorale dei migranti e degli itineranti: AAS 62 (1970), pp. 193 ss.; Lettera Amoris officio, con la quale è stato istituito il Pontificio Consiglio «Cor Unum» per promuovere il progresso umano e cristiano in Roma: AAS 63 (1971), pp. 669ss; nello stesso anno è stato istituito il Comitato per la Famiglia: AAS 65 (1973), pp. 60-61). Noi crediamo che un simile criterio valga ora per la Cancelleria Apostolica, un'istituzione, questa, tanto illustre ed antica, la quale ebbe un tempo, nell'ambito della Curia Romana, un posto di primaria importanza e prestò ai Romani Pontefici una qualificata collaborazione.

Difatti, al pari di qualsiasi altra autorità, anche il governo della Chiesa già nell'età più antica e in rapporto ai crescenti impegni del suo servizio, aveva sempre più bisogno di aiutanti per il disbrigo degli affari, soprattutto per la corrispondenza epistolare e per la redazione, la spedizione e la conservazione degli atti ufficiali. Gli uomini, addetti a questo compito, si chiamavano notari e scriniarii e, senza speciale differenziazione, per quanto fossero riuniti in collegio, durante il periodo dell'alto medioevo, erano veri funzionari della Chiesa Romana.

Essendosi, poi, verificato un ulteriore accrescimento di queste incombenze, che oggi potremmo dire di «segreteria generale del Sommo Pontefice» si costituì fin dal secolo XI un Ufficio di carattere autonomo, il quale era diretto da un capo, denominato Bibliotecario, Cancelliere, Vicecancelliere, ed aveva un certo numero di collaboratori. Compiti di questo Ufficio, che fu appunto chiamato Cancelleria Apostolica, erano la preparazione delle minute dei documenti, la loro stesura definitiva, la loro registrazione e, dopo l'apposizione del regolare sigillo, la loro spedizione.

Ma, ancora una volta, per l'estendersi del campo di attività e per il crescente moltiplicarsi degli affari e degli atti ad essi relativi, si determinò più tardi una suddivisione dei vari compiti affidati a questa Cancelleria, ed avvenne così che per il loro svolgimento furono creati degli Uffici particolari, che si resero indipendenti dalla stessa Cancelleria. I principali di questi nuovi Uffici erano: la Dataria Apostolica, la quale, sottratta alla Cancelleria Apostolica una gran parte delle sue funzioni, si occupava dell'esame delle suppliche presentate al Papa, della concessione delle grazie ivi richieste e, più tardi, anche della materia concernente i benefici ecclesiastici; e la Segreteria di Stato, il cui inizio risale al secolo XV (si chiamava allora Camera Segreta) e che si sviluppò ancor più nei secoli XVI e XVII, allorché fu creata la figura del Segretario di Stato, come persona di assoluta fiducia per il Pontefice, che ne interpretasse esattamente il pensiero e ne eseguisse fedelmente le direttive. Questa Segreteria, la quale aveva il compito di trattare gli affari «diplomatici» segreti e di redigere la relativa corrispondenza, si serviva per questa materia, secondo gli usi dell'età moderna, anche della lingua volgare. Da essa presero origine la Segreteria dei Brevi ai Principi e la Segreteria delle Lettere Latine, che si svilupparono successivamente in Uffici a sé stanti. Deve essere, anche, ricordata la Segreteria dei Brevi Apostolici, la quale, alle dirette dipendenze del Sommo Pontefice, sin dalla fine del secolo XIV provvide alla spedizione delle lettere redatte in forma meno solenne. Inoltre, le Sacre Congregazioni della Curia Romana, sorte nel secolo XVI, provvedevano da se stesse alla redazione di alcuni atti per i settori di loro competenza, e così essi furono sottratti alla Cancelleria Apostolica.

Per tutte queste ragioni, dunque, e per altre circostanze determinate dallo sviluppo storico, all'inizio dell'età moderna il numero e l'ampiezza delle funzioni della Cancelleria Apostolica venne pian piano a diminuire e a restringersi di molto. Anche nella riforma della Curia Romana, che fu fatta dal Pontefice Pio X di santa memoria, e in quella che Noi stesso abbiamo avviato con la Costituzione Apostolica già nominata, alla Cancelleria Apostolica non rimase che il solo compito di preparare, redigere e spedire alcuni atti Pontifici di forma più solenne.

Bisogna, infine, tener presente che secondo il riordinamento della Curia Romana, da noi intrapresa con la predetta Costituzione, alcuni Uffici che si occupavano degli affari che appartenevano, un tempo, alla Cancelleria Apostolica, e cioè la Segreteria dei Brevi Apostolici, la Segreteria dei Brevi ai Principi, la Segreteria delle Lettere Latine, sono già passati alla Segreteria di Stato, la quale appare al presente come una ricostituzione di quell'antica Cancelleria Apostolica, adattata ovviamente e strutturata secondo le moderne esigenze.

Pertanto, tenendo conto, oltre che di queste, delle intrinseche esigenze che riguardano la redazione di ogni tipo di Lettere Apostoliche in Latino e volendo provvedere all'uniformità di questi atti ufficiali, anche al fine di rendere più semplice e più efficace un tale servizio nell'interesse della Chiesa, alla quale, del resto, presta la sua opera tutta la Curia Romana, nοi riteniamo conveniente che tutte queste mansioni, in precedenza distribuite in vario modo, siano convogliate in un'unica sede e siano affidate a quel Dicastero, che per sua natura è particolarmente vicino al Romano Pontefice e svolge per lui le funzioni di segreteria.

Stando così le cose, dopo averne esaminato e ponderato tutti gli aspetti e sentito in proposito il parere degli esperti, stabiliamo quanto segue:

1. Nella Curia Romana l'Ufficio della Cancelleria Apostolica in quanto tale cessa di esistere, e gli affari che prima erano ad essa affidati circa le Lettere Decretali, le Costituzioni Apostoliche e i Brevi di maggiore importanza e simili, sono attribuiti alla Nostra Segreteria di Stato o Papale, presso la quale dovranno essere custoditi con cura il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.

2. Gli affari anzidetti, nell'ambito della Segreteria di Stato, saranno trattati da quel particolare ufficio, di cui parla la menzionata Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae al n. 22, 1° e 2° (Cf AAS 59 (1967), p. 896) - è, infatti, un ufficio unificato - che sarà chiamato Cancelleria delle Lettere Apostoliche.

3. Per quanto riguarda i Superiori, gli Officiali e il personale della Cancelleria Apostolica, che esisteva finora, sarà compito della Sede Apostolica provvedere a loro secondo opportunità.

4. La professione di fede, che i Presuli di nuova nomina facevano prima nella sede della Cancelleria Apostolica, in futuro sarà da essi emessa presso la Sacra Congregazione per i Vescovi.

5. Analogamente, le incombenze che nella medesima Cancelleria erano proprie dei Protonotari Apostolici di numero partecipanti saranno, d'ora innanzi, svolte da essi presso la Segreteria di Stato.

Tutto quanto è stato da Noi stabilito con la presente Lettera in forma di Motu proprio, ordiniamo che abbia fermo e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche se degna di specialissima menzione, decidendo, altresì, che la stessa Lettera entri in vigore con effetto immediato.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 febbraio 1973, anno decimo del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI 

 



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