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LETTERA DI PIO X

SUI SACERDOTI DI UN'ALTRA DIOCESI CHE DIMORANO A ROMA*

AL SIGNOR CARDINALE PIETRO RESPIGHI
NOSTRO VICARIO GENERALE

 

Signor Cardinale,

Il vivissimo desiderio che in questa Nostra Roma il Clero sempre più risplenda per la santità della vita e per la bene ordinata disciplina, Ci ha indotto più di una volta a dirigere la Nostra parola a Lei, Signor Cardinale, affidando al suo zelo e alla sua prudenza quei mezzi che Ci sembravano adatti allo scopo. Ora il medesimo desiderio richiama l' attenzione Nostra su quella parte di Clero che dalle varie diocesi d'Italia e anche dall'estero affluisce a questa Metropoli. Il Nostro Predecessore Leone XIII di s. m. impartì, riguardo a ciò, sapientissime disposizioni, sopratutto col Decreto che per suo ordine fu emanato dal Cardinal Vicario il 9 Luglio 1890 e con l'altro della S. Congregazione del Concilio del 22 Decembre 1894. Siccome poi 1'esperienza ha suggerite opportune modificazioni a quelle leggi per renderle più efficaci; Noi, confermando in parte, e in quanto è necessario modificando le accennate disposizioni, stabiliamo quanto segue :

1°. Quei sacerdoti di altra diocesi che desiderano fissare in Roma la loro stabile dimora, debbono prima inviare al Cardinal Vicario la domanda corredata dagli opportuni documenti e sopratutto dall' esplicito consenso dell' Ordinario, il quale dovrà anche esprimere il suo giudizio sui motivi che si adducono per ottenere la grazia. Riserviamo però esclusivamente a Noi la facoltà di concedere il permesso richiesto.

2°. Quei sacerdoti di altra diocesi che vengono a Roma per dimorarvi qualche tempo, debbono subito presentarsi agli Uffici del Vicariato per esibire il discessit del loro Vescovo, nel quale dovrà essere espressamente dichiarato il motivo della venuta in Roma, e il tempo concesso per rimanervi, che per le diocesi d'Italia non potrà superare i tre mesi e per quelle dell' estero i sei. Qualora poi fosse necessaria una proroga, dovrà questa essere richiesta direttamente dall'Ordinario.

3°. Questi sacerdoti dovranno ottenere dal Vicariato anche l' approvazione del domicilio da essi scelto in Roma.

4°. A quelli che non obbedissero a tali disposizioni dovrà essere assolutamente vietata in quest'Alma Città la celebrazione della S. Messa, informando di ciò i rispettivi Ordinari.

5°. Ad evitare il pericolo che sacerdoti dimoranti provvisoriamente in Roma assumano uffici che importano una stabile o lunga dimora, vogliamo che, come è stabilito per i sacerdoti appartenenti al Clero Romano, così i forastieri non possano essere ammessi a concorsi di sorta, nè ottenere uffici, benefici o qualsiasi altra occupazione, senza l'esplicito consenso del Vicariato.

6°. Qualora mancasse questo consenso, si debbono ritenere come irrite e nulle così le ammissioni a qualunque concorso, come le nomine a benefici, uffici od a qualsiasi altro impiego.

7°. Tali disposizioni debbono valere in ogni caso, e per qualunque autorità, anche degna di specialissima menzione, senza eccettuarne alcuna.

8°. Quanto poi ai sacerdoti di altre diocesi, attualmente dimoranti in Roma, Ella, Signor Cardinale, permetterà la permanenza a quelli che hanno qui un beneficio o un ufficio ecclesiastico propriamente detto, o vi dimorano, senza computare gli anni di studio, almeno da dieci anni, col consenso dei loro Ordinari e senza aver dato motivo ad osservazioni sulla loro condotta. Gli altri dovranno ritornare alle loro diocesi, o procurarsi altrove una occupazione col consenso dei loro Vescovi. Nella certezza che queste Nostre ingiunzioni verranno esattamente eseguite, impartiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale, e a tutto il Clero e popolo di Roma l'Apostolica benedizione.

Dal Vaticano, li 6 Agosto 1905.

 

PIUS PP. X


 

*AAS, vol. XXXVIII (1905-06), pp. 67-69.



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