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MOTU PROPRIO
TUTTE LE ISTITUZIONI UMANE*
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO X

 

Tutte le istituzioni umane, destinate al conseguimento di un dato fine, sono generalmente guidate da statuti e regolamenti i quali, nel disporre dei mezzi atti a raggiungere lo scopo prefisso, debbono adattarsi alle condizioni ed alle circostanze in cui gli statuti stessi sono elaborati e scritti. Ma coll'andar degli anni le condizioni, in parte od in tutto, vengono a variare; e le istituzioni medesime, pur tenendo fisso l'intendimento di chi le fondò, sono costrette a modificare gli statuti in tutti quei particolari divenuti incompatibili con le mutate esigenze.

Tali esigenze si manifestano per lo più o con le frequenti infrazioni ai regolamenti (infrazioni difficili ad impedirsi del tutto), ovvero per essere divenute intollerabili costumanze, comportevoli in altri tempi. Modificare gli statuti in questi casi, è non soltanto cosa opportuna, ma necessaria. E molto bene ciò intese per ciò che riguarda i cantori della Nostra Cappella il Nostro venerato predecessore Leone XIII il quale, non ostante che per la Costituzione di Paolo III Romanus Pontifex in data 17 novembre 1545, per la Costituzione di Sisto V In suprema militantis Ecclesiae in data 1 settembre 1586, per quella di Clemente XIII Cum retinendi in data 31 agosto 1762, e per altri atti pontifici, il corpo dei Cantori della Cappella Papale fosse costituito come un vero Capitolo ecclesiastico, pur tuttavia alla proposta insistente presentatagli dal Direttore della Cappella volentieri annuì, e con un regolamento approvato nel marzo 1891 concesse per coloro che non avevano gli ordini maggiori, la dispensa dal celibato. Con ciò venne dunque a cessare di fatto la partecipazione dei dispensati ad un Collegio canonicale, mancando per essi una delle qualità necessarie pel conseguimento di un beneficio ecclesiastico.

Nè deve dimenticarsi inoltre che lo stesso Pontefice Leone XIII di s. m. con decreto del 3 febbraio 1902 volle stabilire che d'allora innanzi le parti per voci acute, fatta eccezione per i cantori ancora in carica, fossero, come è naturale, sostenute dai giovanetti.

Non volendo pertanto che perduri una posizione transitoria ed ambigua, ed un sistema non più conforme all' esigenze del tempo presente, e stando a Noi sommamente a cuore il decoro del canto ecclesiastico nel culto divino, abbiamo voluto dotare la Nostra Cappella Musicale di un nuovo Regolamento più consentaneo agli attuali bisogni, col quale tutte le precedenti costituzioni e tutti i precedenti privilegi vengono abrogati e soppressi.

A questo Regolamento pertanto, che pubblichiamo di moto proprio e di certa scienza, con la pienezza della Nostra Autorità Apostolica per mezzo del presente Nostro Chirografo ordiniamo che debbano d'ora innanzi i componenti la Cappella Musicale Pontificia esattamente attenersi.

REGOLAMENTO DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA

I. Della costituzione della Cappella.

Art. 1. La Cappella Sistina si compone:

a) di un Maestro Direttore,

b) di un Vice-Maestro,

c) di due primi tenori e due primi bassi,

d) di tre secondi tenori e tre secondi bassi,

e) di tre tenori e tre bassi soprannumeri,

f) di trenta ragazzi,

g) di un segretario archivista.

Dovendo essere il coro composto sempre di voci fresche e nella pienezza dei mezzi vocali, le nomine dei cantori adulti si faranno con scrittura di cinque anni. Sulla riconferma per i quinquennii successivi delibererà un'apposita Commissione.

II. Dei concorsi ed esami per i cantori.

Art. 2. I posti della Cappella Sistina si conferiscono dietro concorso ed esame. La Commissione per gli esami e per le ricompense sarà composta dal Maestro Direttore, dal Vice-Maestro e da altri tre membri da eleggersi volta per volta da Mons. Maggiordomo, o dal Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici, se a questi ne fosse deferito l'incarico.

Art. 3. I sacerdoti, gli antichi alunni della Schola puerorum, a parità di merito, avranno la precedenza.

Art. 4. Ogni concorrente al posto di cantore, oltre ad un saggio sulla estensione e qualità della propria voce, dovrà dare l'esame su le seguenti materie :

a) solfeggio cantato sul setticlavio e dettato musicale,

b) esecuzione a prima vista di un pezzo polifonico,

c) teoria ed esecuzione del canto gregoriano.

Art. 5. Dovrà ogni singolo concorrente presentare la Fede di Battesimo e gli attestati di buona condotta, rilasciati dal Parroco e dal Sindaco.

III. Del Maestro Direttore.

Art. 6. Il Direttore veglia al buon andamento morale ed artistico della Cappella; ed in caso di ripetute mancanze dei Cantori, riferisce per gli opportuni provvedimenti a Mons. Maggiordomo, o al Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici.

Art. 7. Dovrà il Maestro Direttore far eseguire, oltre alle melodie gregoriane, le migliori composizioni della polifonia classica; potrà tuttavia fare uso anche della musica sacra moderna, purché scritta a voci sole.

IV. Del Vice-Maestro e Magister puerorum.

Art. 8. E affidata in via ordinaria al Vice-Maestro la scuola dei ragazzi, che egli dovrà reggere ed istruire secondo uno speciale regolamento.

Art. 9. Dovrà dirigere la Cappella in assenza del Maestro, cosi nelle prove, come nelle esecuzioni, ed impartire la necessaria istruzione ai cantori.

Art. 10. Il Vice-Maestro deve trovarsi presente a tutte le prove ed esecuzioni dirette dal Maestro Direttore.

Art. 11 . Sarà obbligo del Vice-Maestro, senza alcun compenso speciale, di ridurre in nota moderna le antiche partiture dell'archivio della Cappella, ora custodite nella Biblioteca Vaticana, che potessero occorrere per le esecuzioni o per le esercitazioni.

V. Dei Cantori. — a) Tenori e bassi.

Art. 12 . I cantori avranno il titolo di cantori pontifici.

Art. 13. I cantori hanno l'obbligo di intervenire a tutte le esercitazioni, prove ed esecuzioni indette per ordine del Maestro, e di astenersi dal prestare servizio in altre chiese durante gli otto giorni che precedono qualsiasi esecuzione.

Art. 14. In caso di assenza per malattia, dovranno presentare l'attestato del medico.

Art. 15 . I cantori pontifici nelle funzioni indosseranno sottana, fascia, collare di seta pavonazza e cotta di soprariccio ; del quale abito dovranno provvedersi a proprie spese.

Art. 16. Si permette e si consiglia ai cantori di esercitare altre professioni all'infuori di quella musicale.

 b) Ragazzi.

Art. 17. Pei ragazzi provvede un apposito regolamento.

VI. Della disciplina da osservarsi durante le sacre funzioni.

Art. 18. I cantori, ricevute le-parti dal Segretario, si troveranno nella cantoria un quarto prima dell'ora fissata per le funzioni.

Art. 19. Osserveranno il più assoluto silenzio durante le funzioni.

VII. Del Segretario.

Art. 20. Il Segretario ha cura dell'Archivio usuale della Cappella.

Art. 21. Distribuisce e raccoglie le parti durante le funzioni e le prove.

Art. 22. Intima le ore delle prove e delle funzioni.

Art. 23. Assiste a tutte le prove ed esecuzioni, ed in ogni tempo deve tenersi a disposizione del Direttore.

Art. 24. Il Segretario redigerà diligentemente il diario della Cappella, sottoponendola alla fine di ogni anno all'approvazione dei Superiori.

VIII. Delle pensioni.

Art. 25. I cantori che avranno potuto conservare la voce e prestare servizio per sei quinquenni, si ritireranno con la pensione corrispondente ai quattro quinti dello stipendio.

IX. Dei cantori onorari.

Art. 26. Gli amatori di canto sacro che avessero per tre anni prestato grazioso servizio nelle Cappelle, avranno, dietro esame, il titolo di cantore pontificio onorano.

X. Delle sanzioni.

Art. 27. A Mons. Maggiordomo, o al Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici, sono affidate le sanzioni in caso di qualsiasi trasgressione al presente regolamento.

XI. Elenco delle funzioni alle quali partecipa la Cappella Musicale Pontificia.

Art. 28. La Cappella Musicale Pontificia presterà servizio nelle funzioni che hanno luogo nelle seguenti ricorrenze:

1. Immacolata Concezione di M. V. ; 2. Natale di N. S. G. C. ; 3. Circoncisione; 4. Epifania; 5. Purificazione della B. V. ; 6. S. Giuseppe; 7. Annunziazione della B. V. ; 8. Settimana Santa; 9. Pasqua di Resurrezione; 10. Ascensione di N. S. G. C; 11 . Pentecoste; 12. Corpus Domini; 13. S. Pietro; 14. Tutte le Domeniche dell'anno, eccetto le Domeniche dal 1° luglio al 31 ottobre e la 1a , 2a e 3a Domenica dopo Pasqua; 15. Anniversario della morte del Sommo Pontefice defunto; 16. Anniversario della Incoronazione del Sommo Pontefice; 17. Concistori pubblici; 18. Funerali dei Sovrani e degli Emi Cardinali; 19. Tutte le cerimonie solite a farsi prima, durante e dopo il Conclave; 20. Qualunque altra funzione, anche straordinaria, indetta per ordine di Sua Santità.

XII. Degli attuali componenti la Cappella.

Art. 29. Gli attuali componenti la Cappella, dal giorno in cui sarà ad essi comunicato il presente Motu-Proprio, saranno sottoposti al nuovo regolamento (conservando gli onorari fin qui percepiti) finché spiri il trentennio del loro servizio: dopo il qual tempo godranno della pensione intera.

XIII. Propine e Cassa di sovvenzioni.

Art. 30. Le propine solite a percepirsi dai Cantori, saranno d' ora innanzi divise nel modo seguente: della somma in ciascuna circostanza dovuta alla Cappella, otto parti andranno alla scuola dei ragazzi, tre parti al Maestro Direttore, due parti al Vice-Maestro, due a ciascheduno dei primi tenori e primi bassi presenti, due al Segretario ed una per ciascheduno agli altri cantori pontifici presenti.

Art. 31. Mons. Maggiordomo, o il Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici, amministrerà il fondo della Cassa sovvenzioni già esistente, e ne regolerà la distribuzione della rendita, come per il passato.

Dato nel Nostro Palazzo Apostolico al Vaticano, il giorno 20 giugno 1905, del Nostro Pontificato anno secondo.

 

PIUS PP. X


*AAS, vol. XXXIX (1906), pp. 87-92.



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