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[ IT  - LA ]

MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO X

PRAESTANTIA SCRIPTURAE

LE DECISIONI DEL PONTIFICIO CONSIGLIO DI STUDI BIBLICI
E LE PENE CONTRO I TRASGRESSORI
DELLE PRESCRIZIONI ANTIMODERNISTICHE
  

Avendo riconosciuta l'eccellenza delle Sacre Scritture e avendone raccomandato lo studio nella lettera enciclica Providentissimus Deus, del 18 novembre 1893, Leone XIII, nostro predecessore di immortale memoria, dettò leggi per il retto ordinamento degli studi biblici; e avendo dichiarato divini i Libri, contro gli errori e le calunnie dei razionalisti, li ha difesi dalle opinioni di una falsa dottrina che si decanta come critica più sublime; le quali opinioni altro non sono se non invenzioni del razionalismo derivate dalla filologia e da simili discipline.

Per ovviare poi all'allora crescente pericolo della propagazione di idee sconsiderate e deviate, lo stesso Nostro predecessore con la lettera Vigilantiae studiique memores del 30 ottobre 1902, istituiva il Pontificio Consiglio o Commissione Biblica, composta di alcuni cardinali di santa romana Chiesa insigni per dottrina e per prudenza, ai quali venivano aggiunti vari ecclesiastici, scelti fra i dotti in scienza teologica e biblica, di diverse nazionalità e di diverso metodo e opinione negli studi esegetici, nominati come consultori. Il Pontefice vedeva vantaggioso e adattissimo agli studi e al momento storico il far sì che il Consiglio fosse il luogo in cui venissero presentate, sviluppate e discusse idee con ogni libertà; e che, secondo la citata lettera apostolica, prima di giungere ad una qualsiasi ferma decisione, i padri porporati dovessero conoscere ed esaminare gli argomenti favorevoli e contrari alle questioni e nulla fosse trascurato di quanto avesse potuto mettere in piena luce l'autentico e sincero stato dei problemi biblici posti in discussione. Soltanto dopo aver completato questo procedimento, essi avrebbero dovuto sottoporre al sommo Pontefice le decisioni prese perché le approvasse, per poter essere quindi pubblicate.

Dopo lunghi esami e attentissime deliberazioni, sono state felicemente emanate dal Pontificio Consiglio biblico alcune decisioni molto utili per un autentico incremento degli studi biblici e per una sicura norma nell'orientarli. Tuttavia vediamo che non mancano alcuni che, troppo inclini ad opinioni e metodi infetti di perniciose novità e nel loro studio oltremodo trascinati da una falsa libertà che è vera e smodata licenza e che si mostra pericolosissima in materia dottrinale e feconda di mali molto gravi contro la purezza della fede, non hanno accolto né accolgono con quell'ossequio che sarebbe opportuno quelle decisioni, malgrado l'approvazione ad esse data dal Pontefice.

Per questa cosa, vediamo di dover dichiarare e decretare, come con il presente atto dichiariamo ed espressamente decretiamo che tutti sono tenuti in coscienza a sottomettersi alle decisioni del Pontificio Consiglio Biblico, sia a quelle finora già emanate, sia a quelle che saranno emanate nel futuro, allo stesso modo che ai decreti delle sacre Congregazioni riguardanti la dottrina approvati dal Pontefice; e che coloro i quali avversano tali decisioni verbalmente o per iscritto non possono evitare la nota tanto di disobbedienza, tanto di temerità, né perciò sono esenti da colpa grave; questo indipendentemente dallo scandalo che arrecano e dalle conseguenze in cui possono incorrere davanti a Dio per ulteriori temerità ed errori pronunciati in aggiunta, come accade nella maggior parte dei casi.

Inoltre, per reprimere la crescente audacia di molti modernisti i quali con ogni sorta di sofismi e di artifici si sforzano di togliere forza ed efficacia non solo al decreto Lamentabili sane exitu, emanato per Nostro ordine dalla Sacra Congregazione del Santo Ufficio il 3 luglio 1907, ma anche alla Nostra lettera enciclica Pascendi dominici gregis dell'8 settembre di questo stesso anno, rinnoviamo e confermiamo, in virtù della Nostra autorità apostolica, tanto quel decreto della Suprema Sacra Congregazione, quanto la Nostra lettera enciclica, aggiungendo la pena della scomunica per coloro che li contraddicono; e dichiariamo e deliberiamo che chiunque avrà l'audacia di sostenere, il che Dio non permetta, una qualsiasi proposizione, opinione o dottrina condannata nell'uno o nell'altro documento sopra citato, sarà soggetto per ciò stesso alla censura di cui al capo Docentes della costituzione Apostolicae Sedis, che è la prima delle scomuniche automatiche riservate semplicemente al romano Pontefice. Questa scomunica è poi da intendere indipendente dalle pene nelle quali coloro che mancheranno in ordine a qualche punto dei documenti menzionati possono incorrere, come propagatori e difensori di eresie, se le loro proposizioni, opinioni o dottrine siano eretiche, il che agli avversari dei due menzionati documenti accade più di una volta, specialmente quando propugnano gli errori dei fautori del modernismo, sintesi di tutte le eresie.

Presi questi provvedimenti, raccomandiamo nuovamente con forza agli ordinari diocesani e ai superiori degli Istituti Religiosi di voler vigilare con attenzione sugli insegnanti, primariamente su quelli dei seminari; qualora li trovino imbevuti degli errori dei modernisti e fautori di pericolose novità, o troppo poco docili alle prescrizioni della sede apostolica in qualunque modo pubblicate, li interdicano del tutto dall'insegnamento. Parimenti, escludano dai sacri ordini quei giovani sui quali gravi il più piccolo dubbio di correre dietro a dottrine condannate o a dannose novità. Allo stesso modo li esortiamo a non cessare di esaminare attentamente i libri e le altre pubblicazioni, certamente troppo diffusi, che presentino opinioni e tendenze simili a quelle condannate per mezzo della lettera enciclica e del decreto citati sopra; curino di eliminarli dalle librerie cattoliche e molto più dalle mani della gioventù che studia e del clero. Se ciò cureranno con sollecitudine, promuoveranno la vera e solida formazione intellettuale, alla quale massimamente deve essere rivolta la sollecitudine dei sacri presuli.

In virtù della Nostra autorità, Noi vogliamo e comandiamo che tutte queste disposizioni abbiano efficacia e restino ferme, nonostante qualunque disposizione contraria.

Roma, presso San Pietro, 18 novembre 1907, anno V del Nostro pontificato.

 

PIO X



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