DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII
AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA
Lunedì, 2 ottobre 1944
Il fine unico nella trattazione delle cause matrimoniali
L'inaugurazione del nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota Ci porse negli anni passati l'occasione di mettere in rilievo alcuni punti particolari nella trattazione delle cause matrimoniali, e di mostrare in qual modo la Chiesa, secondo la sua missione e il suo carattere, tali punti vede e considera, e come perciò vuole che siano veduti e trattati anche dal giudice e dagli ufficiali ecclesiastici.
Parlammo anzitutto del diritto naturale al matrimonio e dell'incapacità psichica e somatica di contrarre le nozze. Parimente discorremmo di alcuni principi fondamentali concernenti la dichiarazione di nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo validamente contratto. Esponemmo poi varie riflessioni sulla certezza richiesta acciocché il giudice possa procedere a pronunciare la sua sentenza, e rilevammo essere sufficiente la certezza morale, vale a dire quella che esclude ogni ragionevole dubbio circa la verità del fatto, ricordando altresì che essa deve avere un carattere oggettivo e non essere fondata solamente sulla opinione o sul sentimento meramente soggettivo del giudice.
Con la stessa intenzione di esprimere lo spirito e la volontà della Chiesa, che al matrimonio attribuisce una somma importanza per il bene del popolo cristiano e la santità della famiglia, Ci proponiamo oggi - dopo aver ascoltato l'ampia ed accurata relazione annuale del vostro degno e benemerito Decano - di dire alcune parole sulla unità dello scopo, che deve dare speciale forma all'opera e alla collaborazione di tutti coloro, che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione.
Triplice elemento della unità di azione
1. - In generale è da premettere che la unità dell'azione umana risulta e proviene dai seguenti elementi: un unico scopo, un comune indirizzo di tutti verso questo scopo unico, un obbligo giuridico-morale di prendere e di conservare un tale indirizzo. Di questi elementi voi ben comprendete che il fine unico costituisce il principio e il termine formale, tanto dal lato oggettivo, quanto dal lato soggettivo. Poiché, come ogni moto riceve la sua determinazione dal fine, verso cui tende, così anche la cosciente attività umana si specifica dallo scopo a cui mira [1].
Orbene, nel processo matrimoniale il fine unico è un giudizio conforme alla verità e al diritto, concernente nel processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo coniugale, nel processo informativo de vinculo solvendo la esistenza, o no, dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo. In altri termini, il fine è l'accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all'esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale.
L'indirizzo personale si ha mediante la volontà dei singoli che hanno parte nella trattazione della causa, in quanto essi dirigono e subordinano ogni loro pensiero, volere e atto nelle cose del processo al raggiungimento di quel fine. Se pertanto tutti i partecipanti seguono costantemente questo indirizzo, ne viene per naturale conseguenza la loro unità di azione e di cooperazione.
Infine il terzo elemento, ossia l'obbligo giuridico-morale di mantenere tale indirizzo, deriva nel processo matrimoniale dal diritto divino. Infatti il contratto nuziale è, per la sua propria natura, e fra i battezzati per la sua elevazione alla dignità di Sacramento, ordinato e determinato non dal volere umano, ma da Dio. Basti ricordare la parola di Cristo: «Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non si attenti di separare» [2], e l'insegnamento di S. Paolo: «Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico de Christo et ecclesia»[3]. L'alta gravità di quest'obbligo, originato come da fonte suprema e inestinguibile dal diritto divino, a servigio della verità nel processo matrimoniale, deve essere sempre fortemente affermata e inculcata. Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie! Perciò tutti coloro, che vi hanno qualche parte, debbono serbare vigile la coscienza, e al bisogno risvegliarla e ravvivarla, per rammentare che questi processi vengono in fondo condotti non dinanzi al tribunale degli uomini, ma a quello del Signore onnisciente, e che per conseguenza i relativi giudizi, se qualche frode, che concerna la sostanza, li falsi, non hanno valore davanti a Dio e nel campo della coscienza.
L'unità di fine e di azione nei singoli partecipanti alle cause matrimoniali
2. - L'unità e la collaborazione nelle cause matrimoniali si effettua dunque mediante l'unità del fine, l'indirizzo verso il fine, l'obbligo della subordinazione al fine. Questo triplice elemento impone all'azione propria dei singoli partecipanti esigenze essenziali e la segna di una particolare impronta.
a) il giudice
a) Innanzi tutto, per ciò che riguarda il giudice, che è come la giustizia animata, l'opera di lui arriva al suo apice nella emanazione della sentenza; la quale accerta e fissa giuridicamente la verità e le dà valore legale, così per quel che concerne il fatto da giudicare, come per ciò che si riferisce al diritto da applicarsi nel caso. Ma a tale chiarimento e servigio della verità è ordinato come a suo scopo tutto il processo. Perciò in questo oggettivo ordinamento al fine il giudice trova anche una sicura norma direttiva in ogni personale indagine, giudizio, prescrizione, divieto, che lo svolgimento del processo porta con sè. Di qui appare come l'obbligo giuridico-morale, a cui sottostà il giudice, altro non è che quello già menzionato derivante dal diritto divino, vale a dire di ricercare e determinare secondo verità se un vincolo, che coi segni esterni è stato stretto, esiste in realtà, ovvero se vi sono i presupposti necessari per il suo scioglimento, e, stabilita la verità, di emanare la sentenza in conformità di essa. In ciò sta l'alta importanza e la personale responsabilità del giudice nella direzione e nella conclusione del processo.
b) il Difensore del vincolo
b) Al Difensore del vincolo spetta di sostenere la esistenza ovvero la continuazione del vincolo coniugale, non però in modo assoluto, ma subordinatamente al fine del processo, che è la ricerca e il risultamento della verità oggettiva.
Il Difensore del vincolo deve collaborare al fine comune, in quanto indaga, espone e chiarisce tutto ciò che si può addurre in favore del vincolo. Affinché egli, che è da considerare come «Pars necessaria ad iudicii validitatem et integritatem»[4], possa adempire efficacemente il suo ufficio, l'ordine processuale gli ha attribuito particolari diritti e assegnato determinate incombenze[5]. E come non sarebbe compatibile con l'importanza della sua carica e con l'adempimento solerte e fedele del suo dovere, se egli si contentasse di una sommaria visione degli atti e di alcune superficiali osservazioni; così non è conveniente che tale ufficio venga affidato a coloro che mancano ancora di esperienza della vita e di maturità di giudizio[6]. Da questa regola non esenta il fatto che le osservazioni del Difensore del vincolo vengono sottoposte all'esame dei giudici, poiché questi hanno da trovare nell'accurata opera di lui un aiuto e un complemento della propria attività, né è da pretendere che essi rifacciano sempre tutto il lavoro e tutte le indagini del Difensore, per potersi fidare della sua esposizione.
D'altra parte non si può nemmeno esigere dal Difensore del vincolo che egli componga e prepari ad ogni costo una difesa artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento oppur no. Una tale esigenza sarebbe contraria alla sana ragione; graverebbe il Difensore del vincolo di una fatica inutile e senza valore; non porterebbe nessun chiarimento, ma piuttosto una confusione della questione; trascinerebbe dannosamente il processo per le lunghe. Nell'interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al Difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rivenuta alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore o del supplicante.
Questo fatto e questa coscienza di non dovere incondizionatamente sostenere una tesi ordinatagli, ma di essere al servigio della verità già esistente, preserverà il Difensore del vincolo dal proporre interrogazioni unilateralmente suggestive e insidiose; dall'esagerare e mutare possibilità in probabilità o perfino in fatti compiuti; dall'affermare o costruire contraddizioni, dove un sano giudizio non le vede o facilmente le scioglie; dall'impugnare la veridicità di testimoni a causa di discrepanze o inesattezze in punti non essenziali o senza importanza per l'oggetto del processo, discrepanze e inesattezze, di cui la psicologia delle deposizioni dei testi insegna che esse rimangono nell'ambito delle normali cause di errore e non tolgono valore alla sostanza della deposizione stessa. La coscienza di dover servire alla verità riterrà infine il Difensore del vincolo dal chiedere nuove prove, quando le già addotte siano pienamente sufficienti a stabilire la verità: ciò che anche in altra occasione designammo come da non approvarsi.
Né si obietti che il Difensore del vincolo deve scrivere le sue animadversiones non «pro rei veritate», ma «pro validitate matrimonii». Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l'esistenza o la continuazione del vincolo, l'osservazione è ben giusta. Se invece si volesse affermare che il Difensore del vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch'egli, come ad ultimo scopo, all'accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente e indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine: pro rei veritate!
c) il Promotore di giustizia
c) Non vorremmo omettere alcune brevi osservazioni anche per ciò che si riferisce al Promotore di giustizia. Può essere che il bene pubblico richieda la dichiarazione di nullità di un matrimonio e che il Promotore di giustizia ne faccia regolare petizione al tribunale competente. In nessun altro punto si potrebbe essere tanto inclinati a mettere in dubbio la unicità del fine e della collaborazione di tutti nel processo matrimoniale, quanto qui, ove due pubblici ufficiali sembrano prendere posizione l'uno contro l'altro dinanzi al tribunale: l'uno, il Difensore del vincolo, deve per ufficio negare ciò che l'altro, pure per ufficio, è chiamato a promuovere. Ed invece precisamente qui si mostrano in modo manifesto la unità del fine e l'unico indirizzo di tutti a questo fine; poiché ambedue, nonostante l'apparente opposizione, pongono in fondo al giudice la medesima richiesta: di emettere un giudizio secondo la verità e la realtà dello stesso fatto oggettivo. La rottura della unità del fine e della collaborazione si avrebbe soltanto se il Defensor vinculi e il Promotor iustitiae considerassero i loro prossimi e opposti fini come assoluti e li sciogliessero e separassero dalla loro connessione e subordinazione al comune scopo finale.
d) l'avvocato
d) Ma l'unità del fine, l'indirizzo verso il fine e l'obbligo della subordinazione al fine nel processo matrimoniale debbono considerarsi e ponderarsi con particolare attenzione a riguardo del consulente legale o avvocato, di cui l'attore o il convenuto o il supplicante si servono, perchè nessuno è più esposto al pericolo di perderli di vista.
L'avvocato assiste il suo cliente nel formulare il libello introduttorio della causa, nel determinare rettamente l'oggetto e il fondamento della controversia, nel mettere in rilievo i punti decisivi del fatto da giudicare; gli indica le prove da addurre, i documenti da esibire; gli suggerisce quali testimoni siano da indurre in giudizio, quali punti nelle deposizioni dei testi siano perentori; durante il processo lo aiuta a valutare giustamente le eccezioni e gli argomenti contrari e a confutarli: in una parola, raccoglie e fa valere tutto ciò che può essere allegato in favore della domanda del suo patrocinato.
In questa molteplice attività l'avvocato può ben porre ogni studio per ottenere la vittoria alla causa del suo cliente; ma in tutta la sua azione non deve sottrarsi all'unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l'accertamento, l'affermazione legale della verità, del fatto oggettivo. Voi qui presenti, insigni giuristi e integerrimi difensori del foro ecclesiastico, ben sapete come la consapevolezza di tale subordinazione deve guidare l'avvocato nelle sue riflessioni, nei suoi consigli, nelle sue asserzioni e nelle sue prove, e come essa non solo lo premunisce dal costruire artificiosamente e dal prendere a patrocinare cause prive di qualsiasi serio fondamento, dal valersi di frodi o d'inganni, dall'indurre le parti e i testimoni a deporre il falso, dal ricorrere a qualsiasi altra arte disonesta, ma lo porta anche positivamente ad agire in tutta la serie degli atti del processo secondo i dettami della coscienza. Al supremo termine della verità da far rifulgere è necessario che convergano tanto l'opera dell'avvocato, quanto quella del Difensore del vincolo, perchè ambedue, pur movendo da punti opposti per fini prossimi diversi, hanno da tendere al medesimo scopo finale.
Da qui apparisce che cosa si debba pensare del principio purtroppo non di rado affermato o in fatto seguito. «L'avvocato - si dice - ha il diritto e il dovere di produrre tutto ciò che giova alla sua tesi, non meno che il Difensore del vincolo fa rispetto alla tesi opposta; per nessuno dei due vale la norma: pro rei veritate! L'apprezzamento della verità è ufficio esclusivamente del giudice; gravare l'avvocato con tale cura significherebbe impedirne od anche paralizzarne del tutto l'attività». Tale osservazione si basa sopra un errore teorico e pratico: essa disconosce l'intima natura e l'essenziale scopo finale della controversia giuridica. Questa nelle cause matrimoniali non può paragonarsi ad una gara o ad una giostra, ove i due contendenti non hanno un comune scopo finale, ma ognuno persegue il suo scopo particolare e assoluto, senza riguardo, anzi in opposizione a quello del suo antagonista, vale a dire sconfiggere l'avversario e riportare la vittoria. In tal caso il vincitore con la sua lotta coronata da successo crea il fatto oggettivo, che per il giudice del combattimento o della gara è motivo determinante nel conferimento del premio, poiché per lui è legge: Al vincitore il premio. Tutt'altrimenti accade nella contesa giuridica di un processo matrimoniale. Qui non si tratta di creare un fatto con la eloquenza e la dialettica, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto già esistente. Il summenzionato principio cerca di scindere l'attività dell'avvocato dal servigio della verità oggettiva, e vorrebbe in qualche modo attribuire all'abile argomentazione una forza creatrice del diritto, come l'ha il vittorioso combattimento in una gara.
La stessa considerazione dell'incondizionato obbligo verso la verità vale anche nel caso del semplice procedimento informativo in seguito alla domanda per scioglimento del vincolo. L'istruzione della causa nel foro ecclesiastico non prevede l'intervento di un patrocinatore legale del supplicante; ma è un naturale diritto di quest'ultimo di valersi, per suo conto, del consiglio e dell'assistenza di un giurista nella redazione e nella motivazione della supplica, nella scelta e presentazione dei testimoni, nel superamento delle sopravvenienti difficoltà. Il consulente legale o l'avvocato può anche qui mettere in opera tutto il suo sapere e la sua valentia in favore del suo cliente; ma anche in questa attività estragiudiziale egli deve ricordarsi dell'obbligo che lo lega al servizio della verità, della sua sottomissione al fine comune e della parte che ha da compiere nel comune lavoro per il conseguimento di questo fine.
Da quanto abbiamo esposto appare manifesto come, nella trattazione delle cause matrimoniali nel foro ecclesiastico, giudice, difensore del vincolo, promotore di giustizia, avvocato debbono fare, per così dire, causa comune e insieme collaborare, non mescolando l'ufficio proprio di ciascuno, ma in cosciente e voluta unione e sottomissione al medesimo fine.
e) Le parti, i testimoni, i periti
e) È superfluo di aggiungere che la medesima legge fondamentale - indagare, rendere manifesta e far valere legalmente la verità - obbliga anche gli altri partecipanti al processo. Per assicurare il raggiungimento di tale scopo viene loro imposto il giuramento. In questa subordinazione al fine essi trovano una chiara norma per il loro orientamento interno e per la loro azione esterna, e ne attingono sicurezza di giudizio e quiete della coscienza. Né alle parti, né ai testimoni, né ai periti è lecito di costruire fatti non esistenti, dare agli esistenti una infondata interpretazione, negarli, confonderli od offuscarli. Tutto ciò contrasterebbe col servigio da prestarsi alla verità, cui obbligano la legge di Dio e il giuramento dato.
Il processo matrimoniale nel suo ordinamento e subordinazione
al fine universale della Chiesa, la salute delle anime
3. - Abbracciando ora con la mente il già detto, il nostro pensiero vede palesemente come il processo matrimoniale rappresenta una unità di fine e di azione, nella quale i singoli partecipanti debbono esercitare il loro particolare ufficio in reciproco coordinamento e in comune ordinamento al fine medesimo; a somiglianza dei membri di un corpo, che hanno bensì ciascuno la loro propria funzione e la loro propria attività, ma al tempo stesso sono reciprocamente coordinati e insieme ordinati al conseguimento dello stesso scopo finale, che è quello dell'intero organismo.
Tuttavia questa considerazione intorno all'intima natura del processo matrimoniale rimarrebbe incompleta, se non si desse uno sguardo anche ai suoi esterni rapporti.
Il processo matrimoniale nel foro ecclesiastico è una funzione della vita giuridica della Chiesa. Nella Nostra Enciclica sul Corpo mistico di Cristo abbiamo esposto come la cosiddetta «Chiesa giuridica» è bensì di origine divina, ma non è tutta la Chiesa; come essa in qualche modo rappresenta soltanto il corpo, che deve essere vivificato dallo spirito, vale a dire dallo Spirito Santo e dalla sua grazia. Nella stessa Enciclica spiegavamo altresì come tutta la Chiesa, nel suo corpo e nella sua anima, quanto alla partecipazione dei beni e al profitto che ne deriva, è costituita esclusivamente per la «salvezza delle anime», secondo la parola dell'Apostolo: «Omnia vestra sunt»[7]. Con ciò è indicata la superiore unità e il superiore scopo, cui sono destinate e si dirigono la vita giuridica e ogni giuridica funzione nella Chiesa. Ne segue che anche il pensiero, il volere e l'opera personale nell'esercizio di una tale attività debbono tendere al fine proprio della Chiesa: la salute delle anime. In altri termini, il fine superiore, il principio superiore, l'unità superiore non dice altro che «cura delle anime», come tutta l'opera di Cristo sulla terra fu cura delle anime, e cura delle anime fu ed è tutta l'azione della Chiesa.
Ma il giurista, che, come tale, guarda al nudo diritto e alla rigida giustizia, suole mostrarsi quasi istintivamente estraneo alle idee e agl'intenti della cura delle anime e propugna una chiara separazione tra i due fori, il foro della coscienza e quello dell'esterna convivenza giuridico-sociale. Questa tendenza verso una netta divisione dei due campi è fino a un certo grado legittima, in quanto il giudice e i suoi collaboratori nel procedimento giudiziario non hanno per ufficio proprio e diretto la cura pastorale. Sarebbe però un funesto errore l'affermare che non si trovino anch'essi in ultima e definitiva istanza al servizio delle anime. Essi verrebbero così a mettersi nel giudizio ecclesiastico fuori dello scopo e dell'unità di azione propri della Chiesa per divina istituzione; sarebbero come membri di un corpo, che non si inseriscono più nella sua totalità e non vogliono più sottoporre e ordinare la loro azione allo scopo dell'intero organismo.
Efficacia di tale ordinamento e subordinazione sull'attività giuridica
L'attività giuridica, e particolarmente la giudiziaria, non ha nulla da temere da tale ordinamento e subordinazione; che anzi essa ne è fecondata e promossa. La necessaria larghezza di vedute e di decisione ne è assicurata, poiché, mentre la unilaterale operosità giuridica nasconde sempre in sé il pericolo di un esagerato formalismo e attaccamento alla lettera, la cura delle anime garantisce un contrappeso, mantenendo desta nella coscienza la massima: «Leges propter homines, et non homines propter leges». Perciò in altra occasione avemmo già ad avvertire che là ove la lettera della legge fosse di ostacolo al raggiungimento della verità e della giustizia, deve sempre essere aperto il ricorso al legislatore.
Il pensiero dell'appartenenza al servigio del fine della Chiesa conferisce inoltre a tutti coloro, che partecipano alla sua attività giuridica, anche la necessaria indipendenza ed autonomia di fronte al potere giudiziario civile. Fra Chiesa e Stato, come rilevammo nella menzionata Enciclica sul Corpo mistico di Cristo, sebbene ambedue siano nel pieno significato della parola società perfette, vi è tuttavia una profonda differenza. La Chiesa ha un proprio particolare carattere di origine e di impronta divina. Da ciò deriva anche nella sua vita giuridica un tratto a lei proprio, un orientamento, fin nelle ultime conseguenze, verso pensieri e beni superiori, oltremondani, eterni. Quindi, piuttosto che un'opinione, è da considerare per vari motivi come un erroneo giudizio il dire di alcuni che l'ideale della prassi giuridica ecclesiastica consiste nella sua maggior possibile assimilazione e conformità all'ordinamento giudiziario civile; il che tuttavia non esclude che essa possa opportunamente avvantaggiarsi del vero progresso della scienza del diritto anche in questo campo.
Finalmente il pensiero dell'appartenenza alla superiore unità della Chiesa e della subordinazione al suo fine universale, la salus animarum, comunica all'attività giuridica la fermezza per procedere nel sicuro cammino della verità e del diritto, e la preserva non meno da una debole condiscendenza verso le disordinate brame delle passioni che da una dura e ingiustificata inflessibilità. La salute delle anime possiede come guida una norma suprema assolutamente sicura: la legge e la volontà di Dio. A questa medesima legge e volontà di Dio un'attività giuridica, che riconosce e ha coscienza di non avere nessun altro fine che quello della Chiesa, si indirizzerà fermamente nel regolamento dei casi particolari a lei sottoposti, e vedrà così confermata in un ordine superiore quella che già era nel suo proprio campo la sua massima fondamentale: servigio e affermazione della verità nell'accertamento del vero fatto e nell'applicazione ad esso della legge e della volontà di Dio.
Perciò Ci riesce di particolare soddisfazione il sapere che cotesto S. Tribunale è inconcussamente fedele a così eccelsa norma e può essere quindi additato come esempio ai Tribunali diocesani, che ad esso guardano come a modello e norma.
Voglia il Cielo che il nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota, il quale si inaugura oggi sotto la invocazione dello Spirito Santo, sia anche auspicio della inaugurazione di un nuovo anno giuridico di pace e di giustizia nel mondo!
Con tale voto invochiamo su di voi e sull'opera vostra i lumi della divina Sapienza, mentre con effusione di cuore impartiamo a tutti e a ciascuno la Nostra paterna Apostolica Benedizione.
[1] Cf. San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 1, a. 2.
[2] Mt 19, 6.
[3] Ef 5, 32.
[4] Benedictus XIV, Cost. Dei miseratione, 3 novembre 1741: Codicis Iuris Canonici Fontes, a cura di P. Gasparri, vol. I, Romae 1926, pp. 697s, § 7.
[5] Cf. ad es. cann. 1967-1969.
[6] Cf. Normae S. Romanae Rotae Tribunalis, 29 giugno 1934, art. 4, § 2: AAS 26 (1934), p. 451.
[7] 1 Cor 3, 22.
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