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LETTERA MOTU PROPRIO DI PIO XII

PRIMO FELICITER

 

1. Trascorso felicemente il primo anno dalla promulgazione della Nostra Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, avendo davanti agli occhi la moltitudine di tante anime nascoste "con Cristo in Dio",[1] le quali nel mondo aspirano alla santità e "con grande cuore ed animo volenteroso",[2] consacrano lietamente tutta la vita a Dio, non possiamo fare a meno di rendere grazie alla Divina Bontà, per questa nuova schiera che ha accresciuto nel mondo l'esercito di coloro che professano i consigli evangelici; e per il valido aiuto che in maniera veramente provvidenziale ha rinforzato l'apostolato cattolico in questi nostri tempi così turbolenti e luttuosi.   

2. Lo Spirito Santo che incessantemente ricrea e rinnova la faccia[3] della terra ognor più desolata e deturpata per tanti e così grandi mali, con grazia grande e speciale ha richiamato a sé molti dilettissimi figli e figlie, che di gran cuore benediciamo nel Signore, affinché riuniti e disciplinati negl'Istituti Secolari, siano il sale che non vien meno[4] di questo mondo insulso e tenebroso, a cui non appartengono,[5] ma nel quale tuttavia devono rimanere per divina disposizione; siano la luce che risplende e non si estingue fra le tenebre di questo mondo,[6] siano il poco ma efficace fermento che, operando sempre e dappertutto, mescolato ad ogni classe di cittadini, dalle più umili alle più alte, si sforza di raggiungere e di permeare tutti e ciascuno colla parola, coll'esempio e con ogni altro mezzo, fino a che la massa ne sia impregnata in modo che tutta fermenti in Cristo.[7]   

Affinché tanti Istituti, sorti in tutte le parti del mondo per la consolante effusione dello Spirito di Gesù Cristo,[8] si possano dirigere efficacemente secondo le norme della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, e possano produrre con abbondanza quegli ottimi frutti di santità che se ne sperano, e affinché saldamente e sapientemente schierati in campo,[9] possano combattere valorosamente le battaglie del Signore, nelle opere di apostolato sia proprie sia comuni, Noi confermando con grande letizia la su ricordata Costituzione Apostolica, dopo matura deliberazione, Motu proprio, e con sicura conoscenza, e con la pienezza della potestà apostolica, dichiariamo, decretiamo e stabiliamo quanto segue:   

4. I. Le Associazioni di chierici o di laici che, nel mondo professano la perfezione cristiana, e che possiedono in modo certo tutti gli elementi e i requisiti prescritti nella Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia non devono e non possono essere lasciate arbitrariamente, per qualsiasi pretesto tra le comuni Associazioni di fedeli (cc. 684-725), ma necessariamente devono essere portate ed elevate alla natura e alla forma propria degli Istituti Secolari, che meglio risponde al loro carattere e alle loro necessità.   

5. II. Nell'elevare le dette Associazioni di fedeli alla superiore forma di Istituti Secolari (cfr. n. l ), e nel dare un ordinamento sia generale che particolare a questi Istituti, si deve tener presente che ciò che forma il carattere proprio e specifico di questi Istituti cioè la secolarità, in cui risiede tutta la loro ragione d'essere, sia sempre e in tutto messa in evidenza. Nulla si deve togliere dalla piena professione della perfezione cristiana, saldamente fondata sui consigli evangelici, e veramente religiosa nella sostanza, ma la perfezione si deve esercitare e professare nel mondo, e perciò si deve accomodare alla vita secolare in tutto ciò che è lecito e che si può accordare coi doveri e le pratiche della stessa perfezione .   

6. Tutta la vita dei soci degl'Istituti Secolari, consacrata a Dio con la professione della perfezione, deve convertirsi in apostolato, il quale si deve esercitare sempre e santamente con tale purità d'intenzione, intima unione con Dio, generosa dimenticanza e forte abnegazione di se stesso e amore delle anime, che non manifesti solamente lo spirito interiore che lo informa, ma che anche lo alimenti e lo rinnovi continuamente. Questo apostolato, che abbraccia tutta la vita, suol essere sentito sempre così profondamente e così sinceramente in questi Istituti, che coll'aiuto e la disposizione della Divina Provvidenza sembra che la sete e l'ardore delle anime non abbia dato soltanto la felice occasione alla consacrazione della vita, ma che in gran parte abbia imposto il suo ordinamento e la sua fisionomia particolare; e che in modo meraviglioso il così detto fine specifico abbia richiesto e creato anche quello generico. Questo apostolato degl'Istituti Secolari, non solo si deve esercitare fedelmente nel mondo, ma per così dire con i mezzi del mondo, e perciò deve avvalersi delle professioni, gli esercizi, le forme, i luoghi e le circostanze rispondenti a questa condizione di secolari.   

7. III. A norma della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (art. II, § l) non compete agli Istituti Secolari ciò che si riferisce alla disciplina canonica dello stato religioso, e in generale non vale né si può applicare ad essi la legislazione religiosa. Invece si può conservare tutto ciò che negli Istituti si trova armonicamente congiunto con il loro carattere secolare, purché non impedisca minimamente la piena consacrazione di tutta la vita e si accordi con la Costituzione Provida Mater Ecclesia.   

8. IV. Agli Istituti Secolari si può applicare la costituzione gerarchica interdiocesana ed universale a modo di corpo organico (ib. art. IX), e senza dubbio questa applicazione deve dare ad essi interno vigore, influsso più ampio ed efficace e stabilità. Tuttavia nell'adattare questo ordinamento agli Istituti Secolari, si deve tener conto della natura del fine che persegue l'Istituto, la maggiore o minore espansione, il grado della sua evoluzione e maturità, le circostanze in cui si trova, ed altre cose simili. Né si devono rigettare o disprezzare quelle forme di Istituti che si uniranno in confederazione e che vogliono conservare e moderatamente favorire il carattere locale nelle singole nazioni, regioni, diocesi, purché sia retto ed informato dal senso di cattolicità della Chiesa.   

9. V. Gli Istituti Secolari, benché i loro membri vivano nel mondo, tuttavia per la piena consacrazione a Dio ed alle anime che essi professano con la approvazione della Chiesa, e per l'interno ordinamento gerarchico ed universale che possono avere in diversi gradi, in virtù della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia con ragione sono annoverati tra gli stati di perfezione che dalla Chiesa stessa sono stati ordinati e riconosciuti giuridicamente. Consapevolmente perciò furono affidati alla competenza ed alla sollecitudine di questa S. Congregazione che regola e si prende cura degli stati pubblici di perfezione. Perciò, salvi sempre, a tenore dei canoni e della espressa prescrizione della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (art. IV §§ l e 2), i diritti della S. Congregazione del Consiglio inerenti ai comuni pii sodalizi e alle pie unioni di fedeli (c. 250 § 2), e della S. Congregazione di Propaganda Fide riguardo alle Associazioni di ecclesiastici per i seminari a favore delle missioni straniere (c. 252 § 3), tutte le associazioni di qualsiasi parte del mondo - anche se godano dell'approvazione dell'Ordinario o di quella pontificia - non appena si riconosca che hanno gli elementi e i requisiti propri degli Istituti Secolari, si devono ridurre necessariamente e subito a questa nuova forma, secondo le norme predette (cfr. n. l ); e affinché si conservi l'unità di direzione, abbiamo decretato che siano demandate di diritto alla sola Congregazione dei Religiosi, nel cui seno è stato costituito un Ufficio speciale per gli Istituti Secolari.   

10. VI. Ai dirigenti poi e agli assistenti dell'Azione Cattolica e delle altre Associazioni di fedeli nel cui seno si educano contemporaneamente a vivere una vita tutta cristiana e si iniziano all'esercizio dell'apostolato un così gran numero di giovani eletti i quali si sentono chiamati da una vocazione soprannaturale a raggiungere una perfezione più alta, sia nelle Religioni, sia nelle Società di vita comune, sia anche negli Istituti Secolari, con animo paterno raccomandiamo di favorire generosamente queste sante vocazioni, di offrire la loro collaborazione non solamente alle Religioni e alle Società, ma anche a questi Istituti veramente provvidenziali, e di servirsi volentieri della loro attiva collaborazione, salva però sempre la disciplina interna dei medesimi.   

11. Di quanto abbiamo stabilito Motu Proprio, con la Nostra autorità ne affidiamo la fedele esecuzione alla S. Congregazione dei Religiosi e alle altre Congregazioni menzionate più sopra, agli Ordinari locali e ai Dirigenti delle Associazioni interessate, nella parte che compete a ciascuno.   

12. Quanto abbiamo stabilito con questa lettera, data Motu Proprio, vogliamo che sia sempre valido e fermo, nonostante qualsiasi cosa in contrario.   

Roma, presso S. Pietro, 12 marzo 1948, all'inizio del decimo anno del Nostro Pontificato. 

PIO XII


[1] Col 3,3

[2] 2 Macc 1-3

[3] Sal 103,30

[4] Gv 15,19

[5] Mt 5,13; Mc 9,49; Lc 14,34

[6] Gv 9,5; 1,5; 8,12; Ef 5,8

[7] Mt 13,33; I Cor 5,6, Gal 5,9

[8] Rm 8,9

[9] Ct 6,3

     



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