LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI “MOTU PROPRIO”
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO,
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
E DELLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA
La promozione dello sviluppo umano integrale sul piano materiale e morale richiede una profonda riflessione sulla vocazione dei settori economico e finanziario e sulla loro corrispondenza al fine ultimo della realizzazione del bene comune.
Per questo motivo la Santa Sede, in conformità con la sua natura e missione, partecipa agli sforzi della Comunità internazionale volti alla protezione e alla promozione dell’integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico e finanziario e alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali.
In continuità con l’azione già intrapresa in questo ambito a partire dal Motu Proprio del 30 dicembre 2010 per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, del mio predecessore Benedetto XVI, desidero rinnovare l’impegno della Santa Sede nell’adottare i principi e adoperare gli strumenti giuridici sviluppati dalla Comunità internazionale, adeguando ulteriormente l’assetto istituzionale al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio adotto le seguenti disposizioni.
Articolo 1
I Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di:
a) misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
b) misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
c) vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.
Articolo 2
L’Autorità di Informazione Finanziaria esercita la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.
Articolo 3
I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione nelle materie sopra indicate anche nei confronti dei Dicasteri e degli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 4
È istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria con il fine di coordinare le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Esso è disciplinato dallo Statuto unito alla presente Lettera Apostolica.
Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano.
Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dal 10 agosto 2013.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l’8 agosto dell’anno 2013, primo del Pontificato.
FRANCISCUS PP.
STATUTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA
Articolo 1 – Composizione.
1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è composto da:
a) l’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, che lo presiede;
b) il Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati;
c) il Segretario della Prefettura per gli Affari Economici;
d) il Vice-Segretario Generale del Governatorato;
e) il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano;
f) il Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria;
g) il Direttore dei Servizi di Sicurezza e di Protezione Civile del Governatorato.
Articolo 2 – Funzioni.
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:
a) stabilisce criteri e modalità per l’elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento;
c) individua le misure occorrenti per la gestione ed il contenimento dei rischi;
d) coordina l’adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
e) promuove l’attiva collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
f) assicura agli organismi interessati un’informazione appropriata sui rischi rilevati;
g) adotta procedure e linee guida interne;
h) chiede informazioni alle Autorità ed agli enti che operano nell’ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
i) domanda studi e pareri ad esperti esterni.
Articolo 3 – Sedute
1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è convocato dal Presidente, di norma ogni quattro mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario.
2. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.
3. Il Presidente fissa l’ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri.
4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è inviato ai membri di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l’avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione.
5. Le deliberazioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il ruolo di Segretario è svolto dal Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria.
7. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato esperti e tecnici nelle materie di competenza.
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