GIOVANNI PAOLO II
MOTU PROPRIO
SOLLICITA CURA
La sollecitudine di provvedere alle necessità della diocesi di Roma e delle circoscrizioni ecclesiastiche del Lazio, secondo le mutate circostanze, ha fatto sì che nel decorso dei tempi più recenti siano state introdotte più di una volta nuove strutture e procedure.
Nel 1938, quando in Italia furono istituiti i tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale, presso il Vicariato di Roma fu costituito il tribunale di prima istanza per la regione conciliare, cioè ecclesiastica, del Lazio, competente solamente per le cause di nullità del matrimonio; per le altre cause invece rimasero in vigore i tribunali propri nelle singole diocesi della stessa regione. In quell'occasione, fu affidato a questo stesso foro regionale il compito di trattare in seconda istanza le cause svolte in primo grado dai tribunali regionali napoletano e cagliaritano, ferma restando sempre la facoltà di proporre direttamente presso la Rota romana il giudizio di seconda istanza. Come foro di appello per le cause definite in primo grado dal tribunale regionale del Vicariato di Roma fu stabilito che fosse competente soltanto il tribunale apostolico della Rota romana.
In seguito, tuttavia, poiché le cause trattate dai tribunali regionali d'Italia in prima istanza «venivano deferite con tale frequenza al tribunale apostolico della Rota romana da permettergli con difficoltà di espletare in modo conveniente il suo compito, com'è doveroso», con rescritto pontificio di Pio XII, emesso il 16 ottobre 1951, fu sospeso temporaneamente il diritto di deferire le cause di nullità matrimoniale, che erano state giudicate in prima istanza dai tribunali ecclesiastici regionali d'Italia, per il processo di seconda istanza, presso la Rota romana, secondo la norma del can. 1599§1, 1° del Codice di diritto canonico del 1917, che corrisponde al can. 1444§1, 1° del nuovo codice; contemporaneamente fu pure costituito nel Vicariato di Roma - come si legge nel rescritto - il tribunale d'appello, distinto dal tribunale di prima istanza, al quale si devono sempre presentare in secondo grado sia le cause giudicate in prima istanza presso il tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma, sia le cause napoletane e cagliaritane deferite in grado di appello al Vicariato di Roma.
Alla distanza di quindici anni, con rescritto del sommo pontefice il papa Paolo VI, in data 10 febbraio 1969, tolta la predetta sospensione, fu stabilito: «Le cause di nullità matrimoniale, trattate in prima istanza presso il tribunale di primo grado del Vicariato di Roma, possono essere deferite in grado di appello o alla Sacra romana Rota, oppure al tribunale di secondo grado dello stesso Vicariato».
Infine, con la costituzione apostolica Vicariae potestatis, emanata il 6 gennaio 1977, con la quale il Vicariato di Roma ricevette un nuovo ordinamento, Paolo VI costituì due distinti tribunali, cioè il tribunale ordinario della diocesi di Roma e il tribunale regionale del Lazio per le cause di nullità matrimoniale, dopo aver soppresso il tribunale di appello del Vicariato di Roma. Al tribunale regionale del Lazio attribuì la competenza di giudicare in primo grado le cause di nullità della regione Lazio e in grado di appello le cause di nullità matrimoniale giudicate in primo grado dai tribunali regionali napoletano e cagliaritano; e inoltre stabilì che si appellasse alla Rota romana sia dal tribunale regionale del Lazio per le cause di nullità matrimoniali, sia dal tribunale ordinario della diocesi di Roma per le altre cause.
Tutti questi cambiamenti della normativa miravano a rispondere nel miglior modo possibile alle necessità di una retta amministrazione della giustizia nelle diverse circostanze.
Con le stesse disposizioni d'animo e tenendo presenti, tuttavia, le situazioni e le consuetudini pastorali - e col vivo desiderio che il tribunale apostolico della Rota romana sia sempre più messo in evidenza nell'esercizio del suo compito nei confronti della chiesa universale e possa svolgere questa funzione in modo più efficace, e perciò volendo che venga liberato dal trattare in grado di appello tutte le cause nelle quali si appella da una sentenza emessa in prima istanza dal tribunale regionale del Lazio - sentito il supremo tribunale della Segnatura apostolica, della Rota romana e della commissione da noi costituita, nonché dell'assemblea dei vescovi della regione Lazio, con la nostra suprema autorità apostolica decretiamo quanto segue:
a) viene costituito nel Vicariato di Roma un tribunale di appello - distinto dagli altri tribunali esistenti nello stesso Vicariato - presso il quale saranno deferite in secondo grado le cause definite in prima istanza:
Perciò il tribunale regionale del Lazio di prima istanza per le cause di nullità matrimoniale non è più competente a trattare in grado di appello le cause giudicate dai tribunali regionali napoletano e cagliaritano.
b) Il cardinale vicario esercita il compito di moderatore in questo tribunale a norma del diritto; in caso di impedimento, di assenza o di vacanza, lo sostituirà il vicegerente.
c) Il vicario giudiziale, i vicari giudiziali aggiunti, i giudici, i difensori del vincolo e il promotore di giustizia sono nominati dal sommo pontefice per un tempo limitato e definito, su proposta del cardinale vicario e udita l'assemblea dei vescovi della regione Lazio.
d) Questo stesso tribunale ha la sua amministrazione.
Quanto sopra stabilito, che ha valore nonostante qualsiasi cosa in contrario anche se degna di specialissima menzione, entrerà in vigore a tutti gli effetti giuridici dal 1° settembre 1988.
Norme transitorie
1. Le cause definite dai tribunali napoletano e cagliaritano, che sono in corso di trattazione in secondo grado presso il «tribunale regionale del Lazio per le cause di nullità matrimoniale», devono essere deferite al nuovo tribunale, qualora al 1° settembre 1988 non abbiano ancora concordato i dubbi a norma del diritto; possono essere deferite al medesimo anche quelle che, allo stesso giorno, si trovano in fase istruttoria, qualora entrambe le parti e il difensore del vincolo lo consentano.
Se invece è già stato emesso il decreto di conclusione in causa, la sentenza definitiva dev'essere emessa dal tribunale presso il quale la causa è stata introdotta.
2. Le cause giudicate in primo grado dal tribunale regionale del Lazio per le cause di nullità matrimoniale, i cui atti siano stati trasmessi, al 1° settembre 1988, alla Rota romana a norma del can. 1682 par. 1, siano deferite al nuovo tribunale solamente se non è stato ancora composto il dubbio, e qualora almeno una parte lo richieda e l'altra parte e l'ecc.mo decano convengano.
3. La stessa norma, con gli opportuni adattamenti, vale per le cause non matrimoniali giudicate dal tribunale ordinario della diocesi di Roma che sono in corso di trattazione presso la Rota in grado di appello.
4. Le cause non matrimoniali definite nel primo grado dai tribunali delle diocesi del Lazio che, al 1° settembre 1988, siano in corso di trattazione in seconda istanza presso il tribunale ordinario della diocesi di Roma, devono essere deferite al nuovo tribunale qualora non sia stato concordato il dubbio, a norma del diritto; possono invece essere deferite le cause che sono ancora in fase istruttoria, col consenso delle due parti e del predetto tribunale della diocesi di Roma.
Se invece è già stato emesso il decreto di conclusione in causa, la sentenza definitiva deve essere emessa dal tribunale presso il quale la causa è stata introdotta.
Queste norme entreranno in vigore dal 1° settembre 1988.
Tutto quanto è stato da noi decretato motu proprio con questa lettera apostolica, vogliamo che sia fermo e definitivo, nonostante qualsiasi cosa in contrario, anche se degna di specialissima menzione.
Roma, presso San Pietro, 26 dicembre 1987, decimo del nostro Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
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