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MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO XI

GIÁ DA QUALCHE TEMPO

CON IL QUALE VIENE ISTITUITA LA «SEZIONE STORICA»
DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

 

Già da qualche tempo è venuta maturando in Noi la persuasione che i procedimenti in uso presso la Sacra Congregazione dei Riti per la trattazione delle cause « storiche » dei Santi hanno bisogno di qualche ritocco, affinché possano meglio corrispondere alla propria natura di tali cause e alle loro speciali esigenze (natura ed esigenze abbastanza chiaramente indicate già da Benedetto XIV: De Servorum Dei beatif . et canoniz., dove parla delle causae antiquae), massime tenuto conto dello sviluppo raggiunto dalle discipline storiche e dei perfezionamenti portati ai loro metodi.

Per cause « storiche » dei Servi di Dio intendiamo quelle per le quali (trattisi della vita, delle virtù, del martirio o di antico culto) non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti in causa, nè si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno.

Sembrandoci coram Domino di non poter frapporre ulteriori indugi, invocato il divino aiuto e chiamati a consiglio uomini di non dubbia competenza, dopo matura considerazione, di Nostro Motu proprio abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I. – Nelle cause storiche dei Servi di Dio, dopo il processo informativo ordinario e la relativa ricerca degli scritti nei consueti modi, si ometteranno nel processo apostolico le parti suaccennate (vita, virtù, martirio, antico culto) sulle quali non si possono più raccogliere testimonianze contemporanee.

II. – Le dette cause, per le parti indicate, saranno di competenza speciale di una « Sezione storica » che con questo Nostro Motu proprio intendiamo aggiungere ed aggiungiamo alle due già esistenti in seno alla Sacra Congregazione dei Riti.

III. Affinché la nuova Sezione possa debitamente soddisfare al suo compito:

1) Sarà costituita, in numero competente, da Consultori specializzati nelle discipline e nelle ricerche storiche;

2) A capo di essa sarà un « Relatore generale » al quale incomberà la direzione dei lavori storici;

3) Il Relatore generale, dopo la regolare apertura del processo informativo, ne esaminerà le parti di sua competenza, farà egli stesso od ordinerà le ulteriori ricerche che giudicherà necessarie, e richiederà alla Postulazione, in originale od in copia autentica, tutti i documenti che riterrà opportuni, trasmettendo poi i documenti così raccolti ai Consultori della sua Sezione, che stimerà più idonei alle singole cause;

4) I voti dei detti Consultori con le conclusioni del Relatore generale saranno dal Relatore stesso consegnati all'Emo Prefetto della Congregazione e da questo al Promotore della Fede per il loro esame e le eventuali obiezioni e conclusioni;

5) I documenti ed i voti di cui sopra serviranno di base e di punto di partenza ai voti dei Consultori della prima Sezione della Sacra Congregazione dei Riti;

6) Ai Consultori della Sezione storica toccherà di rispondere alle obiezioni e domande del Promotore della Fede per le difficoltà comprese nell'ambito delle loro competenze;

7) Sono comprese nelle attribuzioni della Sezione storica le indagini che occorressero per completare la ricerca dei documenti e degli scritti attinenti alle cause; per il loro esame dottrinale si procederà secondo le prescrizioni del Cod. iur. can. e la prassi in uso;

8) Per evidenti ragioni di utilità la Sezione storica dovrà essere consultata per le riforme, emendazioni e nuove edizioni di testi e di libri liturgici.

Dal Vaticano, 6 Febbraio 1930.

 

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