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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
SEZIONE I
LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA (Cann. 330 – 367)
CAPITOLO I
IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI
Can. 330 - Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti.