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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO VI
ORDINE (Cann. 1008 – 1054)
Can. 1008
Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare.
Can. 1009 - §1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.
§2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.