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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO III
LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE (Cann. 1176 – 1785)
Can. 1176 - §1. Ai fedeli defunti si devono dare le esequie ecclesiastiche a norma del diritto.
§2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.
§3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.