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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO I
DELITTI CONTRO LA RELIGIONE E L'UNITÀ DELLA CHIESA (Cann. 1364 – 1369)
Can. 1364 - §1. L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del ⇒ can. 194, §1, n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui al ⇒ can. 1336, §1, nn. 1, 2 e 3.
§2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
Can. 1365 - Il reo imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una giusta pena.
Can. 1366 - I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena.
Can. 1367 - Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
Can. 1368 - Se alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità ecclesiastica, commette spergiuro, sia punito con una giusta pena.
Can. 1369 - Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi dei mezzi di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena.