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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO IV
IL DELITTO DI FALSO (Cann. 1390 – 1391)
Can. 1390 - §1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui al ⇒ can. 1387, incorre nell'interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione.
§2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede in altro modo l'altrui buona fama, può essere punito con una giusta pena non esclusa la censura.
§3. Il calunniatore può anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.
Can. 1391 - Può essere punito con giusta pena, a seconda della gravità del delitto: 1) chi redige un documento ecclesiastico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di un documento falso o alterato; 2) chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato; 3) chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.