![]() | Aiuto |
| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO VI
DELITTI CONTRO LA VITA E LA LIBERTÀ DELL'UOMO (Cann. 1397 – 1398)
Can. 1397 - Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità del delitto con le privazioni e le proibizioni di cui al ⇒ can. 1336; l'omicidio poi contro le persone di cui al ⇒ can. 1370, è punito con le pene ivi stabilite.
Can. 1398 - Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae.