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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO VII
Can. 1399 - Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.