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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO II
IL TRIBUNALE DI SECONDA ISTANZA
Can. 1438 - Fermo restando il disposto del ⇒ can. 1444, §1, n.1: 1) dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del ⇒ can. 1439; 2) nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato; 3) per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all'Abate locale è presso l'Abate superiore della congregazione monastica.
Can. 1439 - §1. Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del ⇒ can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa archidiocesi.
§2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre i casi di cui al §1.
§3. Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza di cui ai §§1 e 2, la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato hanno tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale.
Can. 1440 - Se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann. ⇒ 1438 e ⇒ 1439, l'incompetenza del giudice è assoluta.
Can. 1441 - Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il ⇒ can. 1425, §4, emanò la sentenza un giudice unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.