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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO IV
LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
Can. 1526 - §1. L'incombenza di fornire le prove tocca a chi asserisce.
§2. Non necessitano di prova: 1) ciò che dalla legge stessa si presume; 2) i fatti asseriti da uno dei contendenti ed ammessi dall'altro, a meno che ciò nonostante la prova sia esigita dal diritto o dal giudice.
Can. 1527 - §1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.
§2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità.
Can. 1528 - Se una parte o un testimone si rifiutano di comparire per rispondere avanti al giudice, è consentito udirli anche tramite un laico designato dal giudice, o richiedere la loro deposizione avanti a un pubblico notaio o in qualunque altro modo legittimo.
Can. 1529 - Il giudice non proceda a raccogliere le prove prima della contestazione della lite se non per una causa grave.