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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO VI
LE PRESUNZIONI
Can. 1584 - La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo di una cosa incerta; è detta iuris la presunzione che viene stabilita dalla legge stessa; è detta hominis quella che è formulata dal giudice.
Can. 1585 - Chi ha dalla sua parte una presunzione iuris, viene liberato dall'onere della prova, che ricade sulla parte avversa.
Can. 1586 - Il giudice non formuli presunzioni, che non sono stabilite dal diritto, se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia.