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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO IV
PROCESSO DI MORTE PRESUNTA DEL CONIUGE
Can. 1707 - §1. Ogniqualvolta la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano.
§2. La dichiarazione di cui al §1 può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente.
§3. Nei casi incerti e complessi il Vescovo consulti la Sede Apostolica.