Codice di Diritto Canonico
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- LIBRO I NORME GENERALI (Cann. 1 – 6)
- TITOLO IX GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196)
- CAPITOLO I PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
- Articolo 1 - Il libero conferimento
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Articolo
1 - Il libero conferimento
Can.
157 - Se non è stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo
diocesano provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella
propria Chiesa particolare.
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