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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO IV
NORME SPECIALI PER LE ASSOCIAZIONI DI LAICI
Can. 327 - I fedeli laici tengano in grande considerazione le associazioni costituite per i fini spirituali di cui al ⇒ can. 298, specialmente quelle che si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali e in tal modo favoriscono intensamente un rapporto più intimo fra fede e vita.
Can. 328 - Coloro che dirigono le associazioni di laici, anche quelle erette in forza di un privilegio apostolico, facciano in modo che le proprie associazioni collaborino, dove ciò risulta opportuno, con altre associazioni di fedeli e che sostengano volentieri le diverse opere cristiane, soprattutto quelle esistenti nello stesso territorio.
Can. 329 - I moderatori delle associazioni di laici facciano in modo che i membri dell'associazione siano debitamente formati all'esercizio dell'apostolato specificamente laicale.