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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO III
SEDE IMPEDITA E SEDE VACANTE
Articolo 1 - La sede impedita
Can. 412 - La sede episcopale si intende impedita se il Vescovo diocesano è totalmente impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella diocesi, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità.
Can. 413 - §1. Mentre la sede è impedita, il governo della diocesi, se la Santa Sede non ha provveduto in altro modo, spetta al Vescovo coadiutore se c'è; se questo manca o è impedito, spetta ad un Vescovo ausiliare o ad un Vicario generale o episcopale o ad un altro sacerdote, mantenendo l'ordine delle persone stabilito nell'elenco che il Vescovo diocesano, dopo avere preso possesso della diocesi, deve compilare quanto prima; tale elenco, che deve essere comunicato al Metropolita, sia rinnovato almeno ogni tre anni e conservato sotto segreto dal cancelliere.
§2. Se manca o è impedito il Vescovo coadiutore e non sopperisce l'elenco di cui al §1, spetta al collegio dei consultori eleggere il sacerdote che deve governare la diocesi.
§3. Colui che ha assunto il governo della diocesi a norma dei §§1 e 2, informi quanto prima la Santa Sede che la sede è impedita e che egli stesso ha assunto tale ufficio.
Can. 414 - Chiunque è stato chiamato, a norma del ⇒ can. 413, ad assumere provvisoriamente la cura pastorale della diocesi soltanto per il tempo in cui la sede è impedita, nell'esercizio di tale cura pastorale è tenuto agli obblighi e gode della potestà che, a norma del diritto, competono all'Amministratore diocesano.
Can. 415 - Se al Vescovo diocesano viene proibito di esercitare il proprio ufficio a motivo di una pena ecclesiastica, il Metropolita oppure, se il Metropolita manca o se si tratta del Metropolita stesso, il più anziano per promozione tra i suffraganei, ricorra immediatamente alla Santa Sede perché provveda essa stessa.