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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
PARTE PRIMA
DELITTI E PENE IN GENERE
TITOLO I
LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE (Cann. 1311 – 1312)
Can. 1311 - La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.
Can. 1312 - §1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono: 1) le pene medicinali o censure, elencate nei cann. ⇒ 1331-1333; 2) le pene espiatorie di cui al ⇒ can. 1336.
§2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.
§3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.