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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO III
I TRIBUNALI DELLA SEDE APOSTOLICA
Can. 1442 - Il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati!
Can. 1443 - Il tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli è la Rota Romana.
Can. 1444 - §1. La Rota Romana giudica: 1) in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; 2 in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.
§2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le cause di cui al ⇒ can. 1405, §3, o le altre cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti.
Can. 1445 - §1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica: 1) le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze rotali; 2) i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame; 3) le eccezioni di sospetto ed altre cause contro gli Uditori della Rota Romana per gli atti posti durante l'esercizio delle loro funzioni; 4) i conflitti di competenza di cui al ⇒ can. 1416.
§2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri.
§3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale: 1) vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori; 2) prorogare la competenza dei tribunali; 3) promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali di cui ai cann. ⇒ 1423 e ⇒ 1439.