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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO I
LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Can. 1530 - Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti; anzi lo deve fare su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio.
Can. 1531 - §1. La parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità.
§2. Che se si rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne può dedurre per la prova dei fatti.
Can. 1532 - Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire la verità o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione.
Can. 1533 - Le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono presentare al giudice dei punti sui quali la parte sia interrogata.
Can. 1534 - Circa l'interrogatorio delle parti si osservino proporzionalmente le regole stabilite per i testimoni nei cann. ⇒ 1548, §2, n. 1, ⇒ 1552 e ⇒ 1558-1565.
Can. 1535 - L'asserzione di un qualche fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale.
Can. 1536 - §1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di un qualche affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera le altre parti dall'onere della prova.
§2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.
Can. 1537 - Spetta al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.
Can. 1538 - La confessione o qualsiasi altra dichiarazione della parte manca assolutamente di forza probante se consti che essa fu pronunciata per errore di fatto o fu estorta con la violenza o con timore grave.