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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
Articolo 2 - Produzione dei documenti
Can. 1544 - I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa.
Can. 1545 - Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un documento comune ad entrambe le parti.
Can. 1546 - §1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del ⇒ can. 1548, §2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.
§2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del documento o produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinarne l'esibizione.