![]() | Aiuto |
| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO III
TESTIMONI E TESTIMONIANZE
Can. 1547 - In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice.
Can. 1548 - §1. I testimoni devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroghi.
§2. Salvo il disposto del ⇒ can. 1550, §2, n. 2, sono liberati dal dovere di rispondere: 1) i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto; 2) coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.