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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
CAPITOLO I
LE PARTI CHE NON SI PRESENTANO IN GIUDIZIO
Can. 1592 - §1. Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del ⇒ can. 1507, §1, il giudice la dichiari assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione.
§2. Prima che si emani il decreto di cui al §1, deve constare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.
Can. 1593 - §1. La parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o abbia risposto prima della decisione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il disposto del ⇒ can. 1600; il giudice eviti però che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.
§2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia risposto prima della decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche servirsi della querela di nullità.
Can. 1594 - Se l'attore non comparve nel giorno ed ora fissati per la contestazione della lite né addusse idonea scusa: 1) il giudice lo citi una seconda volta; 2) se l'attore non obbedì alla nuova citazione, si presume abbia rinunciato all'istanza a norma dei cann. ⇒ 1524-1525; 3) se in seguito voglia intervenire nel processo, si osservi il ⇒ can. 1593.
Can. 1595 - §1. La parte assente dal giudizio, sia l'attore sia il convenuto, che non abbia dimostrato di avere un giusto impedimento, è obbligata sia a pagare le spese della lite che furono fatte a motivo della sua assenza, sia anche, se necessario, a indennizzare l'altra parte.
§2. Se l'attore e il convenuto furono assenti dal giudizio, sono in solido tenuti all'obbligo di pagare le spese della lite.