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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
Articolo 3 - L'ufficio dei giudici
Can. 1676 - Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale.
Can. 1677 - §1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il decreto di citazione a norma del ⇒ can. 1508.
§2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l'udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d'ufficio con suo decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti.
§3. La formula del dubbio non chieda soltanto se consta della nullità del matrimonio nel caso, ma deve anche determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.
§4. Dopo dieci giorni dalla notificazione del decreto, se le parti non obiettano nulla, il presidente o il ponente con un nuovo decreto stabilisca l'istruttoria della causa.