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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
Articolo 4 - Le prove
Can. 1678 - §1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1) di essere presenti all'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, salvo il disposto del ⇒ can. 1559; 2) di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.
§2. Le parti non possono assistere all'esame di cui al §1, n.1.
Can. 1679 - A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del ⇒ can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli.
Can. 1680 - Nelle cause sull'impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile; nelle rimanenti cause si osservi il disposto del ⇒ can. 1574.