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| Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
Articolo 4 - La privazione
Can. 196 - §1. La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto.
§2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale.