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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

CIRCA L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME APPLICABILI ALLA FABBRICA DI SAN PIETRO*

Nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium (PE) emanata il 19 marzo 2022, l’art. 244 recepisce e avvalora gli ordinamenti pontifici dei miei predecessori relativi alla Fabbrica di San Pietro circa la conservazione, l’accoglienza e la vigilanza sulla vita della Basilica e del complesso monumentale in tutti i suoi aspetti.

Con tale disposizione ho inteso confermare l’autonomia e la centralità di questa Istituzione nella gestione della Basilica Papale di San Pietro, per mantenere salda la consistenza di un Ente chiamato a far fronte alla complessa realtà basilicale in continuità con le competenze e le prerogative che già in passato le vennero attribuite e successivamente consolidate.

Infatti, già nei primi anni del Cinquecento, dopo l’avvio del cantiere nella nuova Basilica, Papa Giulio II concesse piena autonomia in campo amministrativo e finanziario alla Fabbrica di San Pietro (Liquet omnibus dell’11 gennaio 1510). Le facoltà attribuite all’Istituzione furono ribadite dai suoi successori e durante il pontificato di Papa Sisto V la guida dell’Ente fu affidata al cardinale Arciprete della Basilica con il ruolo di Prefetto (Cum ex debito del 4 marzo 1589).

All’inizio del XVII secolo la Fabbrica fu strutturata in Congregazione e, a metà Settecento, con Papa Benedetto XIV venne puntualmente definita nelle sue funzioni per precisare la necessaria libertà di gestione della Basilica di San Pietro (Quanta curarum del 15 novembre 1751).

Nella riforma della Curia operata da Papa Pio X nel primo decennio del secolo scorso, con la Costituzione Apostolica Sapienti consilio, del 29 giugno 1908, il Pontefice confermò le facoltà dell’Istituzione in merito all’amministrazione, alla conservazione e alla manutenzione della Basilica così come stabilito dalla Quanta curarum del 1751, espungendo la Fabbrica dalle Congregazioni pontificie.

Con la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, del 15 agosto 1967, Paolo VI riformò ancora la Curia Romana, strutturandola in Congregazioni, Tribunali, Uffici e Segretariati. La Fabbrica di San Pietro veniva citata in appendice alla Costituzione senza che ne fosse indicata la natura giuridica, e riguardo alla cura e alla gestione della Basilica si rimandò alle prescrizioni della Sapienti consilio di Papa Pio X.

Papa Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus, del 28 giugno 1988, volle precisare: « La Fabbrica di San Pietro continuerà ad occuparsi di tutto quanto riguarda la Basilica del Principe degli Apostoli, sia per la conservazione e il decoro dell’edificio, sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini che vi entrano per visitarla, con le proprie leggi » (cfr art. 192 Pastor Bonus).

Egli delineò ulteriormente le competenze e le prerogative della Fabbrica, riconoscendola come una delle Istituzioni collegate con la Santa Sede. Si tratta di Enti, sia di antica origine che di nuova costituzione, i quali, pur non facendo parte propriamente della Curia Romana e avendo propria personalità giuridica, prestano diversi servizi necessari o utili allo stesso Romano Pontefice, alla Curia Romana e alla Chiesa universale e in qualche modo sono collegati con la Curia stessa (cfr art. 186 Pastor Bonus; art. 241 PE). Infine, io stesso nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium ho voluto riaffermare le prerogative delle Istituzioni collegate con la Santa Sede in generale tramite gli articoli 241 e 249.

Pertanto, al fine di assicurare il libero accesso e l’adeguata accoglienza dei fedeli e dei visitatori nella Basilica Vaticana e di promuovere le azioni liturgiche e pastorali di concerto con il Capitolo di San Pietro, – tenuto conto del numero sempre crescente di pellegrini e turisti; – ritenendo quanto mai attuale e necessaria una efficace e responsabile azione di conservazione, tutela e gestione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Pietro; – considerata la storia normativa della Fabbrica di San Pietro, che evidenzia un comune indirizzo perseguito dai pontefici miei predecessori nell’affidarle la diretta responsabilità della complessa cura della Basilica, stabilisco quanto segue:

1. L’articolo 244 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium deve interpretarsi nel senso che, per gli scopi per cui è istituita, la Fabbrica di San Pietro è autonoma rispetto alla Curia Romana ed è collegata alla Santa Sede secondo le sue norme proprie.

2. Alla Fabbrica di San Pietro non si applicano le disposizioni in materia di vigilanza e controllo previsti per gli Enti indicati nell’elenco previsto dall’art. 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia.

3. La Fabbrica di San Pietro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Santa Sede a norma delle disposizioni che seguono. Essa è soggetta ad attività di revisione dell’organo di revisione previsto dallo Statuto, nonché a quella che spetta all’Ufficio del Revisore Generale.

4. La Fabbrica di San Pietro è tenuta a presentare i propri bilanci per la necessaria approvazione della Superiore Autorità tramite il Consiglio per l’Economia, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato della Santa Sede.

5. Considerata la peculiarità dell’attività svolta e per assicurare il corretto funzionamento della Fabbrica di San Pietro nel perseguimento delle attività statutarie, gli atti di alienazione, acquisto o di straordinaria amministrazione, realizzati dalla Fabbrica di San Pietro, che adempiono, in deroga all’art. 208 PE e al Motu Proprio Finis et Modus, del 16 gennaio 2024, almeno uno dei seguenti criteri:

a) atti il cui valore è superiore a € 1.500.000,00;

b) atti che esulano dagli scopi dell’Ente come definiti all’art. 2 del proprio Statuto;

c) atti onerosi che eccedono i ricavi dell’Ente disponibili dal bilancio di esercizio;

d) assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato non compreso nella tabella organica;

e) negozi che possono peggiorare la situazione patrimoniale della Fabbrica;

f) accettazione di offerte gravate da modalità di adempimenti o da condizioni che possono peggiorare la situazione patrimoniale della Fabbrica;

g) investimenti permanenti di capitali, devono essere approvati, ad validitatem, dalla Segreteria per l’Economia.

Dispongo che i presenti provvedimenti abbiano natura di interpretazione autentica della normativa vigente e abbiano fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente alla Lettera Apostolica o specificamente riferita a speciali cose. Eventuali atti adottati in precedenza in difformità devono essere resi conformi rispetto alle presenti Istruzioni.

La presente Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” viene promulgata tramite affissione presso il Cortile di San Damaso ed entra in vigore il giorno stesso della promulgazione. Successivamente sarà inserita nel Commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 29 giugno dell’anno 2024, Solennità dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, dodicesimo del Pontificato.
 

FRANCESCO

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* AAS, vol. CXVI (2024), n. 7, pp. 817-820.