DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA COMMISSIONE
PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
29 ottobre 1981
Venerabili fratelli,
1. Il 25 gennaio 1959, solennità della conversione di san Paolo, il mio predecessore Giovanni XXIII, di venerata memoria, annunziò alla Chiesa la sua intenzione di convocare un Concilio Ecumenico e iniziare una revisione dell’allora vigente Codice di Diritto Canonico.
La Divina Provvidenza volle però che Egli vedesse solo l’inizio di quell’importantissimo avvenimento che fu per la Chiesa il Concilio Ecumenico Vaticano II e che iniziasse soltanto la revisione, da lui pensata, di tutte le leggi della Chiesa latina. Ciononostante egli riuscì a tratteggiare i lineamenti della futura opera di modifica delle leggi ecclesiastiche, avendo istituito, quando già era terminata la prima Sessione del Concilio, il 28 marzo 1963, una Commissione Pontificia per la revisione del Codice di Diritto Canonico e avendo stabilito che questa Commissione espletasse il suo importantissimo compito operando congiuntamente alle Commissioni conciliari e alla Segreteria generale del Concilio stesso; suo desiderio evidente era che il nuovo Codice rendesse esecutivo ciò che il Concilio avrebbe affermato e deciso.
2. Quindi il nuovo Codice venne ideato insieme al Concilio, ma, anche e soprattutto, fu strettamente collegato ad esso.
E in effetti gli stessi Padri Conciliari hanno ricordato nelle loro deliberazioni il futuro nuovo Codice, a cui fornirono inoltre materia e criteri direttivi. Secondo la loro concezione, il Codice avrebbe dovuto essere un frutto del Concilio, in quanto strumento indispensabile sia per portare a compimento le deliberazioni del Concilio, sia per conseguirne i frutti.
Ma, come è noto, il Concilio Ecumenico Vaticano II, avendo rivolto la sua attenzione al mistero della Chiesa (nella Costituzione Lumen Gentium), e al compito missionario verso il mondo di oggi (nella Costituzione Gaudium et Spes), aprì prospettive molto più ampie alla Ecclesiologia e spalancò confini molto più vasti nella valutazione dei rapporti della Chiesa con il mondo.
Perciò venne affermata la necessità che le leggi della Chiesa fossero strutturate in modo che fossero coerenti con queste prospettive e che fossero adatte a questi confini: d’altra parte questa stessa necessità era già stata annunciata esplicitamente dallo stesso Concilio quando raccomandò che nella trattazione dei Diritto Canonico si avesse come criterio il mistero della Chiesa (Decreto Optatam Totius, 16).
Infatti le leggi della Chiesa derivano la ragione della loro esistenza e il loro fondamento da quel mistero che esse, in virtù della loro funzione, devono contribuire a manifestare e a portare a compimento. Infatti il primo e necessario compito della disciplina della Chiesa è quello di indicare e di trasmettere in modo attendibile il dono della salvezza operante nella storia. L’insegnamento del Concilio su questo argomento è molto adeguato: “Come... la natura assunta serve al Verbo Divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, in modo non dissimile l’organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del Corpo” (Lumen Gentium, 8).
Un altro compito della disciplina della Chiesa è quello di delimitare e difendere l’ambito nel quale si esplica la carità ecclesiale; e adempie a questo compito quando aiuta i singoli individui ad accrescere la coscienza dei propri doveri giuridici, a regolare l’attenzione dei loro diritti e doveri congiuntamente ai diritti e doveri degli altri e, mediante una concordia di sentimenti, di propositi e di opere, a concorrere al vero bene di tutta la Chiesa. A questo proposito afferma il mio predecessore Paolo VI, di venerata memoria: “II diritto... non è un impedimento ma un aiuto pastorale; non uccide, ma vivifica. Il suo compito specifico non è di reprimere o di limitare ma di stimolare, promuovere, proteggere e difendere lo spazio della vera libertà” (Paolo VI, Allocuzione ai partecipante al Convegno internazionale di Roma sotto gli auspici della Pontificia Università Gregoriana, nel centenario della costituzione in quell’Ateneo della Facoltà di Diritto Canonico; 19 febbraio 1977, in AAS 69 [1977] 211-212).
3. Queste considerazioni pongono senza dubbio nella giusta luce quale grande importanza rivesta l’operare affinché la Chiesa si mostri, attraverso le istituzioni giuridiche, quale “sacramento, segno e strumento dell’intima unione con Dio e di unità con tutto il genere umano” (Lumen Gentium, 1), assumendo su di sé il compito di condurre alla salvezza tutti gli uomini con la sua opera pastorale, comando ed insieme esempio del suo divino Fondatore, che venne “non per giudicare il mondo, ma perché il mondo fosse salvato tramite lui” (Gv 3,17). Queste stesse considerazioni mostrano anche con quanta singolare prudenza, attraverso quali difficoltà e con quanta mole di lavoro la “Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico” ha condotto il suo compito fin dalla sua costituzione. In questo lavoro hanno prestato la loro opera novantatré Padri Cardinali e altri Vescovi di vari continenti, quali membri; centottantacinque Consulenti da ogni parte della terra, Conferenze episcopali, Dicasteri della Curia Romana, Istituti universitari di studio e uomini e donne, esperti in questioni canoniche e pastorali.
Oltre a ciò che ci si attendeva, si è dovuto soprattutto esaminare molto attentamenti i Documenti conciliari e postconciliari; poi stilare “Principi che guidino l’esame del Codice di Diritto Canonico”, principi che il Sinodo dei Vescovi ha discusso ed approvato nel 1967; ed infine è stata attuata mediante Consigli, una amplissima consultazione dei Vescovi, delle Conferenze Episcopali, dei Dicasteri della Curia Romana, delle Università e delle Assemblee di coloro che, in qualche modo erano interessati alle affermazioni dei singoli libri.
D’altra parte la pubblica opinione e soprattutto gli studiosi hanno seguito con grande attenzione l’andamento dei lavori; le loro osservazioni e i loro giudizi, anche severi, hanno giovato non poco ad una più precisa definizione dei problemi.
4. In questi giorni voi, Padri della Sessione plenaria, in cui è rappresentato in un certo senso tutto il corpo della Chiesa, non solo da un punto di vista geografico, ma anche di culture e mentalità dei vari popoli, siete chiamati al compito di giudicare quanto è stato compiuto.
A questo proposito, constato con grande gioia, che avete intrapreso il compito che vi è stato affidato con grande attenzione, eminente sapienza, ammirevole concordia, viva sollecitudine pastorale, sicura conoscenza delle questioni e coraggiosa fiducia.
Vi siete infatti preoccupati di esaminare i problemi con attenta diligenza e avete prudentemente esposto le vostre opinioni, qualunque esse fossero; e così avete fatto per le vostre considerazioni e giudizi.
Né è sfuggito alla vostra attenzione di Pastori della Chiesa quanto grande sia l’importanza del Diritto Canonico nella comunità cristiana; avete inoltre chiarito quanto sia necessario che i sacerdoti divengano esperti del Diritto Canonico, per i diversi compiti che vanno espletati a difesa e a rafforzamento della comunione ecclesiale.
Questo soprattutto non vi è sfuggito: nella Chiesa c’è bisogno di un Diritto sicuro; da ciò sono giustamente scaturite la scelta e la decisione, da voi espresse, che si concluda il lavoro preparatorio del nuovo Codice, perché esso infine, definita la forma del Diritto, entri già in vigore, per il bene di tutta la Chiesa.
5. Sarà quindi mia cura, d’ora in poi, di considerare molto attentamente i futuri frutti del vostro lavoro e le vostre scelte riguardo la revisione delle norme canoniche che sta ora per volgere al termine.
Sono inoltre lieto di ringraziarvi per la parte di grande valore che voi tutti avete sostenuto in questa Sessione plenaria.
Mi è parimenti gradita l’opportunità di sollevare dal compito indubbiamente oneroso che ha espletato in questi anni, la “Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico”, i cui componenti non si sono risparmiati nessuna fatica per permettere a voi di giungere a questi ottimi risultati, dei quali ora ci rallegriamo vivamente.
Desidero esprimere infinita gratitudine a tutti i membri della Commissione: in primo luogo al Presidente Cardinale Pericle Felici, poi ai solleciti Segretari, al Vescovo Rosalio Castillo Lara e al Reverendo Signor Guglielmo Onclin, e infine ai Consiglieri e ai Collaboratori della stessa Commissione. Tutti costoro si sono dedicati in questi anni allo studio, all’esame ed alla discussione delle problematiche, preoccupati sempre e soltanto dell’edificazione del Popolo di Dio. Sono veramente grato a ciascuno di loro.
Non posso infine non ricordare il Cardinale di Santa Romana Chiesa Ciriaco, primo Presidente di questa Commissione Pontificia, e i primi Segretari Giacomo S.R.E. Cardinale Violardo, e il Reverendo Padre Rialmondo Bidagor; e così i Membri e i Consiglieri che, alla fine della loro vita, sono ritornati al Padre.
Desidero assicurarvi che ricordo tutti coloro che, qualunque fosse il loro compito, hanno seguito e contribuito a quest’opera.
Il Signore vi ripaghi tutti con una ricchissima ricompensa, di cui sia pegno l’apostolica benedizione che di cuore impartisco a voi e a coloro che, in comunione fraterna, abbraccio in Dio.
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