DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV
NELLA CERIMONIA DI APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO
DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Aula della Benedizione
Sabato, 14 marzo 2026
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Eminenze ed Eccellenze,
Distinte Autorità civili e militari,
Illustri membri dell’Autorità giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano,
cari fratelli e sorelle,
sono lieto di incontrarvi oggi, per la prima volta, in occasione dell’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. A ciascuno di voi rivolgo il mio cordiale saluto, accompagnato dalla gratitudine per il servizio che rendete nel delicato e prezioso compito dell’amministrazione della giustizia.
Il vostro lavoro, discreto e silenzioso, contribuisce in modo significativo al corretto funzionamento dell’assetto istituzionale dello Stato e, più profondamente, alla credibilità dell’ordinamento giuridico che lo regge. La giustizia autentica, tuttavia, non può essere compresa soltanto nelle categorie tecniche del diritto positivo. Alla luce della missione che orienta l’azione della Chiesa, essa appare anche come esercizio di una forma ordinata di carità, capace di custodire e promuovere la comunione.
In questo nostro primo incontro desidero pertanto condividere con voi alcune riflessioni sul rapporto che intercorre tra l’amministrazione della giustizia e il valore dell’unità.
La tradizione cristiana ha sempre riconosciuto nella giustizia una virtù fondamentale per l’ordine della vita personale e comunitaria. A questo proposito, Sant’Agostino ricordava che l’ordine della società nasce dall’ordine dell’amore, affermando che « ordinata dilectio est iustitia». [1] Quando l’amore è rettamente ordinato, quando Dio è posto al centro e il prossimo è riconosciuto nella sua dignità, allora l’intera vita personale e sociale ritrova il suo giusto orientamento.
Da questo ordine dell’amore nasce anche l’ordine della giustizia. L’amore autentico, infatti, non è mai arbitrario o disordinato, ma riconosce la verità delle relazioni e la dignità di ogni persona. Per questo la giustizia non è soltanto un principio giuridico, ma una virtù che contribuisce a edificare la comunione e a rendere stabile la vita della comunità.
La riflessione teologica e giuridica della tradizione cristiana ha approfondito ulteriormente questa prospettiva. In particolare, San Tommaso, basandosi sul diritto romano, definisce la giustizia come « constans et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuendi», vale a dire la volontà costante e perpetua di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. [2] Con questa definizione il Dottore Angelico mette in luce il carattere stabile e oggettivo della giustizia, che non dipende da interessi contingenti, ma si radica nella verità di ciascuna persona e nella ricerca del bene comune. Non a caso egli afferma anche che « iustitia ad bonum commune ordinatur». [3]
Alla luce di questa tradizione si comprende anche il legame profondo tra giustizia e carità. La sapienza teologica ha espresso tale relazione con l’affermazione secondo cui « caritas perfecta, perfecta iustitia est», [4] perché nella pienezza della carità la giustizia trova il suo compimento più autentico. Ne consegue che, laddove non vi sia una vera giustizia, non può sussistere neppure un autentico diritto, poiché il diritto stesso nasce dal riconoscimento della verità dell’essere e della dignità di ogni persona.
La giustizia, così concepita, è la virtù cardinale che ci chiama «a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l’armonia che promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene comune». [5] In questo riconoscimento si apre la via alla carità, perché soltanto quando le relazioni sono ordinate secondo verità diventa possibile quella comunione che è il frutto più alto dell’amore. La restaurazione della giustizia diventa dunque condizione dell’avvento della carità, che è dono dello Spirito e il principio di unità nella Chiesa. In questa prospettiva si comprende anche come l’amore e la verità non possano essere separati: solo amando si conosce la verità, e l’amore della verità conduce a scoprire la carità come suo compimento.
Per questa ragione la giustizia, quando è esercitata con equilibrio e fedeltà alla verità, diventa uno dei più solidi fattori di unità nella comunità. Essa non divide, ma rafforza i legami che uniscono le persone e contribuisce a edificare quella fiducia reciproca che rende possibile la convivenza ordinata.
Nel contesto dello Stato della Città del Vaticano, il compito di amministrare la giustizia assume un significato particolarmente rilevante. L’amministrazione della giustizia non si limita infatti alla risoluzione delle controversie, ma contribuisce alla tutela dell’ordine giuridico e alla credibilità delle istituzioni. L’osservanza delle garanzie procedurali, l’imparzialità del giudice, l’effettività del diritto di difesa e la ragionevole durata dei processi non rappresentano soltanto strumenti tecnici del procedimento giudiziario. Essi costituiscono le condizioni attraverso le quali l’esercizio della funzione giurisdizionale acquista particolare autorevolezza e contribuisce alla stabilità istituzionale.
In un ordinamento come quello dello Stato della Città del Vaticano, strumentale alla missione del Successore di Pietro in quanto sorregge l’indipendenza alla Santa Sede anche nel campo internazionale (cfr Trattato del Laterano, Preambolo), tale funzione assume una valenza ancora più significativa. L’amministrazione della giustizia, infatti, contribuisce anche alla tutela di quel valore di unità che costituisce un elemento essenziale della vita ecclesiale.
Il processo, in questa prospettiva, non rappresenta semplicemente il luogo del conflitto tra pretese contrapposte, ma diventa uno spazio ordinato nel quale, mediante il confronto regolato tra le parti e l’intervento imparziale del giudice, il dissenso viene ricondotto entro un orizzonte di verità e di giustizia. In questa prospettiva, è utile ricordare ancora una volta l’insegnamento di Sant’Agostino: «Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato; è impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia. L’atto che si compie secondo diritto si compie certamente secondo giustizia ed è impossibile che si compia secondo il diritto l'atto che si compie contro la giustizia. […] Lo Stato in cui non si ha la giustizia non è uno Stato. La giustizia infatti è la virtù che distribuisce a ciascuno il suo. Dunque non è giustizia dell’uomo quella che sottrae l’uomo stesso al Dio vero». [6]
Cari fratelli e sorelle, il vostro servizio assume dunque un valore, oltre che istituzionale, profondamente ecclesiale. Attraverso il discernimento attento dei fatti, l’ascolto rispettoso delle persone coinvolte e l’applicazione corretta delle norme per rappresentare fedelmente i principi dell’ordinamento, voi partecipate a una missione che è insieme giuridica e spirituale.
La giustizia nella Chiesa non è mero esercizio tecnico della norma, ma ministero al servizio del Popolo di Dio. Essa richiede, oltre che competenza giuridica, anche sapienza, equilibrio e una costante ricerca della verità nella carità. Ogni decisione, ogni processo e ogni giudizio sono chiamati a riflettere quella ricerca della verità che sta al cuore della vita della Chiesa. Quando la giustizia è esercitata con integrità e fedeltà alla verità, essa diventa un fattore di stabilità e di fiducia all’interno della società, generando come naturale conseguenza l’unità. Continuate dunque a svolgere questo servizio con integrità, prudenza e spirito evangelico. La giustizia sia sempre illuminata dalla verità e accompagnata dalla misericordia, poiché entrambe trovano la loro pienezza in Cristo. Così il diritto, applicato con rettitudine e spirito ecclesiale, diventa uno strumento prezioso per edificare la comunione e rafforzare l’unità del Popolo di Dio.
Affido il vostro lavoro all’intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, affinché vi accompagni con la sua protezione. E di cuore vi imparto la benedizione apostolica, pegno di comunione e di pace per voi e per il vostro servizio alla giustizia, alla verità e all’unità.
Grazie.
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[1] Cfr S. Agostino, De civitate Dei, XV, 22.
[2] Cfr Dig. 1.1.10; S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 58, a. 1
[3] S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 58, a. 5
[4] S. Agostino, De natura et gratia, 70, 84.
[5] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1807.
[6] S. Agostino, De civitate Dei, XIX, 21 , 1.
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