Index   Back Top Print

[ IT  - LA ]

PAOLO PP. VI
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

COSTITUZIONE APOSTOLICA

SACRA RITUUM CONGREGATIO

LA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI
VIENE DIVISA IN DUE CONGREGAZIONI,
UNA PER IL CULTO DIVINO
E L'ALTRA PER LE CAUSE DEI SANTI

 

La Sacra Congregazione dei Riti, creata dal Nostro Predecessore di f. m. Sisto V nel 1588 (Cost. Ap. Immensa aeterni Dei: in Βullario Romano, Torino 1863, p. 989), svolse fin da principio un duplice compito: quello di regolare e dirigere i sacri riti della Chiesa latina, e quello di occuparsi di tutto ciò che in qualsiasi modo si riferisse alla canonizzazione dei Santi, in tutta quanta la Chiesa. Questo secondo compito fu affidato a questa stessa Congregazione dei riti, appunto perché le cause di canonizzazione ebbero sempre l'effetto conclusivo di introdurre nel culto pubblico della Chiesa i Servi di Dio inscritti nell'albo dei Santi.

Per quasi quattro secoli la Sacra Congregazione dei Riti ha assolto tanto egregiamente tali compiti, da meritarsi le più ampie lodi. Infatti, per ciò che riguarda la sacra liturgia, basti ricordare che la Sacra Congregazione dei Riti, seguendo le prescrizioni del Concilio di Trento (Cf Canones et Decreta Sacrosancti Oecumenici et Generalis Concilii Tridentini, Sessioni XXII, XXIV, XXV), dopo che san Pio V aveva provvidamente emendato e pubblicato il Breviario e il Messale Romano (Cf Cost. Ap. Quo primum, 13 luglio 1570), riformò e diede alle stampe tutti gli altri libri liturgici, rivedendo formulari e riti della Chiesa latina, liberandoli da elementi deteriori che vi si erano introdotti nel medioevo e restituendoli alla primitiva purezza e sobrietà; e dopo aver eliminato la loro eccessiva diversità, contribuì a introdurre una certa unità liturgica, che poi fu fermamente mantenuta (Quanto questo Sacro Concilio si sia occupato di materia liturgica è sufficientemente dimostrato dai cinque volumi editi da esso, nei quali sono contenuti i Decreta authentica).

Ai nostri tempi la stessa Sacra Congregazione, su mandato del Nostro Predecessore san Piο X, aprì la via alla riforma liturgica generale con quella revisione del Breviario (Cf Cost. Ap. Divino afflatu, 1° novembre 1911: AAS 3 (1911), pp. 633-638), che prese nome dallo stesso Santo Pontefice. Riprendendo poi il progetto di tale riforma liturgica, la medesima Congregazione, dietro ordine del Nostro Predecessore di v. m. Pio XII, ristabilì nel 1951 la Veglia pasquale (Cf S. CONGREGAZIONE DEI RITI, Decr. Dominicae Resurrectionis: AAS 43 (1951), pp. 128ss.), e nel 1955 pubblicò il nuovo rito della Settimana Santa (Cf S. CONGREGAZIONE DEI RITI, Decr. Maxima Redemptionis nostrae mysteria: AAS 47 (1955), pp. 838ss.). Queste riforme e molte altre iniziative prepararono, in certo qual modo, quella Costituzione che fu approvata dal Concilio Ecumenico Vaticano II (Cf Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 21: AAS 56 (1964), pp. 97-138).

Né merita certo minor lode l'opera che questa Congregazione ha svolto per preparare e discutere le cause dei Santi. Ciò è chiaramente attestato dall'elenco di coloro che dal 1588 ad oggi, in seguito a diligentissimo esame del loro martirio o dell'eroicità delle loro virtù, sono stati introdotti nel catalogo dei Santi.

Attualmente però, considerando da una parte la riforma liturgica generale decretata dal Concilio Vaticano II, dall'altra la necessità di aggiornare le leggi relative alle cause dei Santi secondo la mentalità del nostro tempo, sembra che la trattazione di queste materie domandi ed esiga nuovi studi, nuove attenzioni e sollecitudini.

È chiaro, inoltre, se ben si considera la natura della questione, che altra cosa è la liturgia e altra cosa sono le cause dei Santi, e che in ciascuno dei due campi occorre un diverso studio e cultura e si deve procedere con metodo diverso.

Per questa ragione Noi stessi, nella Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae (Cf nn. 58-64: AAS 59 (1967), pp. 904-908), là dove si parla della Sacra Congregazione dei Riti, prescrivemmo che fosse divisa in due distinte Sezioni, delle quali una si occupasse del culto divino e l'altra delle cause dei Santi.

Avendo poi riconsiderato con molta diligenza la questione, e dopo aver chiesto il parere di uomini competenti, siamo venuti nella decisione di separare le due sezioni, in modo che ciascuna sia completamente autonoma.

Pertanto, con questa Nostra Costituzione Apostolica, al posto della Sacra Congregazione dei Riti, qual è stata finora, vengono costituite due nuove Congregazioni, delle quali la prima si chiamerà Sacra Congregazione per il Culto Divino, l'altra Sacra Congregazione per le Cause dei Santi.

La Congregazione per il culto divino, oltre ai compiti propri che saranno subito definiti, assume anche le funzioni del Consiglio per l'esecuzione della Costituzione della sacra Liturgia, che perciò cessa di esistere come Organo a sé stante, mentre stabiliamo che esso venga inserito nella stessa Congregazione quale speciale Commissione, che sussisterà fino a quando non sia stata portata a termine la riforma dei libri liturgici.

Perciò, annullate le disposizioni contenute nella Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae (Cf ibid.), decidiamo che siano osservate queste che seguono.

SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

1. Questa Sacra Congregazione, presieduta dal Cardinale Prefetto, aiutato dal Segretario e dal Sottosegretario, è competente in tutto ciò che in forma diretta e immediata si riferisce al culto divino nel Rito romano e negli altri Riti latini, salva la competenza di altri Dicasteri per ciò che riguarda la dottrina della fede, o tocca la disciplina ecclesiastica, o esige procedimento giudiziario.

2. Questa Sacra Congregazione si divide in tre Uffici.

§ 1. Il primo Ufficio si occupa del culto liturgico, sotto l'aspetto rituale o pastorale; attende alla revisione o compilazione dei testi liturgici; rivede i calendari particolari e i Propri delle Messe e degli Offici, sia diocesani che di Famiglie Religiose; concede le dispense opportune in questa materia; si pronuncia sull'autentica interpretazione sia delle norme sia delle rubriche contenute nei libri liturgici; provvede al culto delle sacre reliquie, all'assegnazione dei Santi patroni ed alla concessione del titolo di basilica minore.

§ 2. Il secondo Ufficio mantiene relazione con le Conferenze Episcopali, i cui Atti Liturgici, a norma dell'art. 36, § 3, della Costituzione sulla sacra Liturgia (Cf CONC. VAT. II, Cost. Sacrosanctum Concilium: AAS 56 (1964), p. 109s.), essa esamina, approva e cioè conferma; considera accuratamente gli adattamenti di cui all'art. 40 della stessa Costituzione (Cf ibid. n. 40: l.c., p. 111), proposti dalle Conferenze Episcopali, tenendo presenti sia le leggi liturgiche generali, sia le necessità, le tradizioni e l'indole dei singoli popoli; finalmente, si occupa del culto extraliturgico, ossia delle pratiche di devozione del popolo cristiano, salva la competenza della Sacra Congregazione per la dottrina della fede. 

§ 3. Il terzo Ufficio mantiene le relazioni con le Commissioni liturgiche, con le Commissioni miste plurinazionali, con gli Istituti di apostolato liturgico, di musica, di canto o di arte sacra; raccoglie notizie e pubblicazioni sulla vita liturgica nella Chiesa, dalle quali ricava elementi statistici; studia come i mezzi di comunicazione sociale possano essere usati a favore del culto divino; finalmente favorisce le iniziative pastorali, le Associazioni internazionali ed i convegni di apostolato liturgico.

3. Questa sacra Congregazione è coadiuvata sia da un suo Gruppo di Consultori, molto versati in materia liturgica, che il Sommo Pontefice sceglie da tutte le parti del mondo, sia da altre Commissioni costituite per lo studio delle questioni di particolare difficoltà (Cf Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 61, § 3: AAS 59 (1967), p. 905).

4. Per portare a termine la riforma liturgica, questa sacra Congregazione si vale temporaneamente dell'opera dei membri e dei periti, già appartenenti al Consiglio per l'esecuzione della Costituzione Liturgica, nel modo che vien definito qui appresso.

§ 1. I Cardinali che erano Membri del Consiglio, diventano per ciò stesso Membri della Congregazione per il culto divino. Ad essi, secondo l'opportunità, potranno essere aggiunti altri Cardinali.

§ 2. I Vescovi diocesani, che in forza del Motu proprio Pro comperto sane (Cf AAS 59 (1967), pp. 881-884), devono essere assegnati come Membri a questa Congregazione, saranno eletti, per questa volta, da coloro che già appartenevano come Membri al Consiglio e nel loro stesso ambito.

§ 3. Alle adunanze, in cui debbono essere approvate le conclusioni definitive in ordine all'edizione dei libri liturgici, prenderanno parte sia i Componenti della speciale Commissione sorta dal disciolto Consiglio, sia i Membri di questa sacra Congregazione.

SACRA CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI

5. La Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, alla quale presiede il Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario, ha competenza in tutto ciò che si riferisce alla Beatificazione dei Servi di Dio, o alla Canonizzazione dei Beati, o alla conservazione delle reliquie (Cf can. 253 § 3; e Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 59: AAS 59 (1967), p. 904).

6. La Sacra Congregazione, che nel trattare le Cause procede ad modum iudicii, è composta di tre uffici, e cioè: il primo Ufficio giudiziario, che è retto dal Segretario, coadiuvato dal Sottosegretario e da un congruo numero di Officiali; il secondo Ufficio, al quale presiede il Promotore Generale della Fede, aiutato dal Sottopromotore Generale della Fede e da un sufficiente numero di Officiali; il terzo Ufficio Storico-Agiografico, diretto dal Relatore Generale.

7. Il primo Ufficio svolge questi compiti:

§ 1. Esamina i libelli, ossia le suppliche, inviati per l'introduzione delle Cause o per l'apertura di inchieste su asseriti miracoli; prende in esame la documentazione presentata a sostegno di tali libelli; decide se la Causa possa essere introdotta, o se possa esser fatto il processo su un determinato miracolo. Emana inoltre le norme necessarie per l'istruzione dei processi; giudica della loro validità; direttamente o per mezzo del Vescovo completa o supplisce, se è il caso, gli atti istruttori; decide dei casi incidentali (Cf Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 62, § 2, 1°: AAS 59 (1967), p. 906; cf Lett. Ap. Sanctitas clarior, sotto fοrma di Motu proprio, 19 marzo 1969, n. 7: AAS 61 (1969), p. 152).

Nel fare ciò procede in questo modo:

1° Il dubbio se qualcosa si opponga all'introduzione della Causa viene proposto in un particolare Congresso, nel quale, dopo aver esaminata la relativa posizione, risultante dai documenti inviati dal Vescovo, dai voti di tre Consultori e dal voto del Promotore Generale della Fede, danno il loro suffragio pro rei veritate il Segretario, il Sottosegretario, il Promotore Generale della Fede, il Relatore Generale, il Sottopromotore Generale della Fede e tre Consultori, diversi da quelli che hanno redatto il voto scritto sulla stessa questione. Di questa discussione si farà una Relazione finale, sottoscritta da tutti (Cf Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 62, § 2, 1°: AAS 59 (1967), p. 906).

2° La sentenza è pronunziata da una Congregazione particolare, composta dal Cardinale Prefetto, dal Cardinale Ponente e da almeno altri tre Cardinali, ai quali tutti, insieme con la precedente posizione, vengono sottoposti anche i voti, espressi nel Congresso particolare, e la Relazione finale. A questa Congregazione particolare interviene il Segretario (Cf ibid.).

3° Il giudizio sulla validità dei processi, dopo il voto del Promotore Generale della Fede, viene emesso nel Congresso ordinario della Congregazione.

4° Allo stesso Congresso ordinario spetta di decidere sui casi incidentali (Cf ibid.).

§ 2. Tratta degli scritti dei Servi di Dio, del martirio, delle virtù eroiche, della conferma di un culto antico e del titolo di Dottore da attribuire a un Santo; e procede in questo modo:

1° L'esame degli scritti, dopo il voto di due Censori teologi, vien fatto nel Congresso ordinario; se vi fossero però particolari difficoltà, la questione sarà deferita alla Congregazione plenaria.

2° La discussione sul martirio, o sulle virtù eroiche sulla base di una Posizione, risultante dal Sommario, dall'Informazione dell'Avvocato, dai voti di tre Consultori, dalle animadversiones del Promotore Generale della Fede e dalle risposte dell'Avvocato - vien fatta in un Congresso particolare, nel quale intervengono le stesse persone indicate sopra al n. 7 § 1, 1°), le quali, quasi in funzione di giudici (Cf ibid., n. 62, § 2, 2°: l.c.), esprimono il loro voto pro rei veritate. Dell'avvenuta discussione vien fatta una Relazione finale, che tutti i votanti sottoscrivono (Cf ibid.).

3° La sentenza viene pronunziata nella Congregazione plenaria dei Cardinali, ai quali, insieme con la precedente Posizione, devono essere sottoposti i voti, espressi nel Congresso particolare, e la Relazione finale. Alla Congregazione interviene il Segretario (Cf ibid.).

4° Per discutere la questione della conferma di un culto antico o del titolo di Dottore da attribuire a un Santo, si preparerà una Posizione composta dal Sommario, dall'Informazione dell'Avvocato, dai voti dei tre Consultori e dalla disquisizione o dichiarazione del Promotore Generale della Fede. La discussione poi si faccia prima nel Congresso particolare e dopo nella Congregazione plenaria dei Cardinali, come é indicato in questo stesso paragrafo, ai nn. 2° e 3°.

§ 3. Esamina gli asseriti miracoli, attribuiti all'intercessione di un Servo di Diο (Cf ibid., n. 62, § 2, 3°: l.c., p. 907), nel modo seguente:

1° Gli asseriti miracoli, previo il giudizio medico-legale di due Periti, vengono esaminati dalla consulta medica, le cui conclusioni sono esposte in un'accurata relazione.

2° Successivamente si prepara la Posizione, composta dal Sommario, dai giudizi medico-legali dei Periti, dalla relazione della consulta medica, dall'informazione dell'Avvocato, dai voti dei tre Consultori, dalle animadversiones del Promotore Generale della Fede e dalla risposta dell'Avvocato. Di questa posizione si discute prima nel Congresso particolare, poi nella Congregazione plenaria dei Cardinali, come è indicato al n. 7 § 2, 2° e 30 (Cf ibid.).

8. § 1. Le sentenze dei Cardinali, di cui al n. 7 § 1, 2°; § 2, 3° e 4°; § 3, 2°, vengono riferite al Sommo Pontefice, a norma dei canoni 2083 §§1-2; 2107; 2111; 2133 (Cf ibid., n. 62, § 3: l.c.).

§ 2. Se il Sommo Pontefice decide che si proceda oltre, la causa seguirà il suo corso.

§ 3. Se invece il Sommo Pontefice decide che la questione sia sottoposta di nuovo alla Congregazione dei Cardinali, si prepari una Posizione, nella quale siano indicate le difficoltà non ancora risolte, la risposta dell'Avvocato, e i nuovi documenti, se ce ne sono.

§ 4. Finalmente se il Sommo Pontefice avrà deciso che la causa venga archiviata, non è lecito riprenderla in esame, eccettuato il caso che, per la comparsa di nuovi e validi documenti, il Sommo Pontefice ne abbia espressamente autorizzato il riesame.

9. L'Ufficio secondo è l'ufficio del Promotore Generale della Fede, che ha il compito di difendere la legge e di proporre le animadversiones o le disquisizioni o i voti, come è stato indicato sopra nei singoli casi (Cf can. 2079; 2080; 2106, 3, 4; 2109, 1, 2; 2010, § 1; e Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 62, § 5: AAS 59 (1967), p. 907).

10. L' Ufficio Storico-Agiografico, che si occupa dell'istruzione delle Cause antiche, si regge secondo il particolare statuto, emanato dal Nostro Predecessore di f. m. Pio XI, con il Motu proprio Già da qualche tempo, in data 6 febbraio 1930 (Cf AAS 22 (1930), pp. 87-88; e Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 63: AAS 59 (1967), p. 908).

11. La Sacra Congregazione ha una sua Cancelleria, che si regge con proprio statuto (Cf ibid., n. 62, § 6: l.c., p. 907).

12. La Congregazione ha pοi a sua disposizione un albo di Avvocati e di Procuratori, i quali devono essere forniti delle doti e dei titoli richiesti dal diritto (Cf can. 2018), e un collegio di medici specializzati, scelti in base alla loro scienza e probità (Cf Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 62, § 7: AAS 59 (1967), p. 907). 

13. Per ciò che riguarda la Beatificazione dei Servi di Dio e la Canonizzazione dei Beati, dopo che questa sia stata decretata in Concistoro, si osserveranno i riti e le solennità tradizionalmente seguite dalla Curia Romana (Cf can. 2111; e Cost. Ap. Regimini Ecclesiae, n. 62, § 4, 10: AAS 59 (1967), p. 907).

14. Ciò che abbiamo prescritto con questa Nostra Costituzione va in vigore in data odierna. Vogliamo poi che quanto abbiamo stabilito e prescritto debba essere valido ed efficace oggi e in futuro, nonostante, se ve ne fosse bisogno, le Costituzioni e Ordinazioni Apostoliche emanate dai Nostri Predecessori ed altre prescrizioni, sia pur meritevoli di speciale menzione e deroga.

Dato a Roma, presso S. Pietro, l'8 maggio dell'anno 1969, sesto del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI

                                  



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana