LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI “MOTU PROPRIO”
DEL SOMMO PONTEFICE
LEONE XIV
“CONFIRMA FRATRES TUOS”
SULLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA
IN ECCLESIARUM COMMUNIONE
CIRCA L’ORDINAMENTO DEL VICARIATO DI ROMA
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Conferma i tuoi fratelli (cfr. Lc 22,32), questa è la missione che il Signore Gesù affidò all’Apostolo Pietro e che continua nel ministero dei suoi Successori che governano la Chiesa che è in Roma. La Diocesi di Roma, nella peculiarità del suo legame con il ministero petrino, è chiamata a rendere particolarmente visibile quella comunione ecclesiale che costituisce insieme dono e compito per tutti i discepoli del Signore.
In un tempo nel quale l’evangelizzazione domanda rinnovato slancio apostolico e una sempre più efficace capacità di testimonianza, appare necessario che anche le strutture ecclesiastiche siano costantemente orientate a sostenere la missione, a promuovere la comunione ecclesiale e a sostenere l’esercizio ordinato dei compiti affidati a coloro che partecipano alla vita della Chiesa di Roma.
In questo contesto, il Vicariato di Roma è chiamato a essere non soltanto strumento di governo ecclesiale, ma anche espressione di quella comunione missionaria che deve animare ogni dimensione della vita della Chiesa che è in Roma.
In questa prospettiva si colloca il costante impegno di rinnovamento che ha accompagnato, nel corso degli anni, l’evoluzione dell’ordinamento del Vicariato. Questo cammino ha trovato una significativa tappa nella Costituzione Apostolica In Ecclesiarum communione, promulgata dal mio venerato Predecessore Papa Francesco il 6 gennaio 2023, con la quale è stato delineato un nuovo assetto istituzionale volto a rendere più efficace il servizio pastorale della Diocesi di Roma e a rafforzarne l’impulso missionario.
L’esperienza maturata nell’applicazione di tale Costituzione Apostolica e l’ascolto attento delle esigenze emerse nella vita pastorale della Diocesi hanno tuttavia suggerito l’opportunità di procedere a una ulteriore verifica di alcune disposizioni, affinché gli strumenti giuridici e organizzativi del Vicariato possano corrispondere sempre meglio alle finalità ecclesiali che sono chiamati a servire.
Per questo motivo, con il Decreto circa l’assegnazione dei Settori territoriali ai Vescovi Ausiliari e al Vicegerente della Diocesi di Roma del 25 febbraio 2026, ho disposto la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro incaricato di esaminare la vigente disciplina e di formulare eventuali proposte di aggiornamento.
Ora, dopo aver attentamente ponderato le indicazioni ricevute, ritengo opportuno apportare alcune modifiche alla Costituzione Apostolica In Ecclesiarum communione, affinché il Vicariato di Roma possa rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze della missione evangelizzatrice, favorire una più intensa comunione ecclesiale e sostenere il servizio pastorale della Chiesa che è in Roma.
Pertanto, dopo aver attentamente esaminato il lavoro compiuto e dopo matura riflessione, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio stabilisco e dispongo che la Costituzione Apostolica In Ecclesiarum communione del 6 gennaio 2023, entrata in vigore il 31 gennaio 2023, sia integralmente sostituita dal testo allegato alla presente Lettera Apostolica e che ne costituisce parte integrante.
Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il giorno stesso della pubblicazione, e in seguito inserito nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 24 giugno dell’anno 2026, Solennità della Natività di San Giovanni Battista, secondo del Pontificato
LEONE PP. XIV
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COSTITUZIONE APOSTOLICA
IN ECCLESIARUM COMMUNIONE
CIRCA L’ORDINAMENTO
DEL VICARIATO DI ROMA
Proemio
1. Nella comunione delle Chiese, alla Chiesa di Roma è affidata la particolare responsabilità di accogliere la fede e la carità di Cristo trasmesse dagli Apostoli e di testimoniarle in modo esemplare. È quindi primaria preoccupazione del suo Vescovo provvedere a quanto è necessario perché questa Chiesa corrisponda a ciò che le dice lo Spirito del Signore Gesù Cristo (cfr Ap 3,22).
Congiunto agli altri Vescovi nella comune successione apostolica, [1] il Vescovo di Roma, successore di Pietro e, in quanto tale, «perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli», [2] esercita il proprio ministero anzitutto garantendo che il popolo di Dio nella Diocesi a lui affidata sia confermato nella fede e nella carità (cfr Lc 22,32). In questo modo egli per primo onora il principio secondo il quale ciascun vescovo, reggendo bene una porzione della Chiesa universale, contribuisce «efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è anche il corpo delle chiese». [3]
2. La Chiesa è posta nel mondo come “samaritana” (cfr Lc 10, 25-37), [4] come sacramento di salvezza, [5] in intima solidarietà con la storia delle donne e degli uomini che vivono in questo mondo, [6] nell’attesa del suo compimento in Cristo. Mentre ricordiamo i sessant’anni dall’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, sentiamo con particolare urgenza la chiamata alla conversione missionaria di tutta la Chiesa, accompagnata da una più viva consapevolezza della sua dimensione costitutivamente sinodale. [7]
Per rianimare la missione, nel primato della carità e nell’annuncio della misericordia divina, vanno sostenute e promosse, in sinergia, la collegialità episcopale e l’attiva partecipazione del popolo dei battezzati.
In questo orizzonte si colloca l’impegno per la riorganizzazione del Vicariato, l’organismo che a Roma svolge la funzione di Curia diocesana, [8] riprendendo e proseguendo l’opera compiuta dai miei predecessori, San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, con le Costituzioni Apostoliche Vicariae potestatis (1977) ed Ecclesia in Urbe (1998), e da quanti hanno generosamente contribuito ad adempierle nella cura pastorale. Anche il Vicariato di Roma - come altre strutture direttamente collegate al ministero petrino: la Curia Romana, il Sinodo dei Vescovi - è chiamato a diventare sempre più «un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione», [9] a servizio di una Chiesa che si riconosce di fronte a tutti, anche a chi vive nell’indifferenza religiosa, come «comunità evangelizzatrice [che] si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo». [10]
Se ogni chiesa locale è, «ciascuna nel proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo», [11] desidero che quella di Roma, affidata al mio servizio episcopale, possa risplendere come esempio della comunione di fede e di carità, pienamente coinvolta nella missione dell’annuncio del Regno di Dio, custode della speranza divina di accogliere tutti nella sua salvezza (cfr Is 25, 6 ss.). Valga per Roma quello che san Gregorio Magno scrisse di sé al Patriarca Eulogio di Alessandria: «non ricerco la mia grandezza con le parole, ma con la mia condotta […] Scompaiano le parole che gonfiano la vanità e ledono la carità». [12]
3. Siamo in un tempo di rinnovamento nel quale bisogna operare insieme, come popolo di battezzati, vincendo la «tentazione pelagiana» che tutto riduce all’ennesimo piano «per cambiare strutture, ma radicandosi in Cristo e lasciandosi condurre dallo Spirito». [13] Sogno una trasformazione missionaria che coinvolga integralmente le persone e le comunità, senza nascondersi o cercare conforto nell’astrattezza delle idee. [14] Si tratta, dunque, di «porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno». [15]
4. Consapevole di avere sempre bisogno di convertirsi, non presumendo di essere migliore delle altre, è nella natura spirituale, pastorale e canonica della diocesi di Roma rappresentare in sé la missione di esemplarità in costante tensione verso il regno di Dio. Se nella Chiesa si riflette la luce che è Cristo (cfr Gv 8, 12) [16] - i Padri hanno parlato, a questo proposito, del “mistero della luna” - possiamo pensare alla Chiesa di Roma come a quella nella quale si riflette, con una singolare luminosità, il volto della Chiesa universale, popolo santo che ha il compito di essere testimone credibile dell’amore di Dio, riconoscendo e aiutando a vedere in particolare nei poveri e nei sofferenti l’immagine di Cristo povero e sofferente. [17] Nel nostro tempo la capacità della Chiesa di riflettere la luce divina è stata messa duramente alla prova: non vengono meno però né il desiderio profondo di questa luce né la disponibilità della Chiesa ad accoglierla e condividerla.
La Chiesa perde la sua credibilità quando viene riempita da ciò che non è essenziale alla sua missione o, peggio, quando i suoi membri, talvolta anche coloro che sono investiti di autorità ministeriale, sono motivo di scandalo con i loro comportamenti infedeli al Vangelo. Questo non è un problema solo per la Chiesa: lo è anche per coloro che la Chiesa, popolo di Dio, è chiamata a servire con l’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità. Solo nella totale donazione di sé a Cristo per un servizio alla salvezza del mondo la Chiesa rinnova la sua fedeltà perché, come insegna Sant’Ambrogio, «tutto quel che si è svuotato riacquista pienezza». [18]
5. Per comprendere l’identità della Chiesa, anche della Chiesa di Roma, è necessario riconoscere la sua “trama sacramentaria”, cioè il suo essere riferita ad altro da sé. Si vigila così sulla “tentazione sostitutiva”: la tentazione di fare da soli, come se il Signore, ascendendo al cielo, avesse lasciato un vuoto da riempire con le nostre iniziative. [19] Superando la tentazione di sostituire alla luce di Cristo e alla voce dello Spirito luci e ispirazioni mondane e clericali, siamo ricondotti alla missione del popolo dei battezzati, chiamato a essere «segno e strumento» credibile «dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere umano». [20]
A Roma, come nelle altre Chiese particolari, bisogna continuare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo che si manifesta anche oltre i confini dell’appartenenza ecclesiale e religiosa, curando uno stile sinceramente ospitale, animati dalla spinta di chi esce a cercare i tanti esiliati dalla Chiesa, gli invisibili e i senza parola della società (cfr Mt 22, 9). [21] Torniamo così alla lezione dei Padri che, guardando all’esperienza dell’esodo e dell’esilio, leggono la necessità per la Chiesa di essere come la tenda mobile nel deserto, da smontare, rimontare e “allargare” lungo il cammino (cfr Is 54, 2). Il primo effetto dello slancio evangelizzatore e sinodale dovrà essere recuperare fiducia nello Spirito Santo che guida i diversi cammini ecclesiali, apre nuove comprensioni del contenuto della Rivelazione, [22] distoglie dalla rigidità delle formule e delle strutture: meglio comunità inquiete, prossime «agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti», [23] che luoghi a chiusura stagna. [24]
6. Perché questo sia possibile, è necessario valorizzare la comune dignità battesimale, anche tramite istituzioni, strutture e organismi rinnovati. È compito essenziale del vescovo garantire uno spazio aperto a tutti, dove ciascuno trovi posto, abbia la possibilità di prendere la parola, sentendosi ascoltato e imparando ad ascoltare. Scrutando i segni dei tempi, [25] il discernimento spirituale permetterà di riconoscere nuove esigenze e di favorire più larghe e inclusive soggettività pastorali, estendendo la partecipazione e la condivisione delle responsabilità: «camminare insieme scopre come sua linea piuttosto l’orizzontalità che la verticalità. La Chiesa sinodale ripristina l’orizzonte da cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti gerarchici vuol dire coprirlo. I pastori camminano con il popolo». [26]
7. La riorganizzazione del Vicariato tiene conto delle molte e diverse realtà ecclesiali presenti nell’Urbe, oltre che della situazione sociale ed economica delle persone e delle famiglie che la abitano o che attorno ad essa gravitano.
Alla Chiesa di Roma appartengono a proprio titolo i membri del Collegio Cardinalizio ai quali spetta di eleggere, a norma di diritto, il Vescovo di Roma. Qui hanno sede le Istituzioni della Curia Romana, delle quali si avvale la Santa Sede per l’esercizio delle sue funzioni universali. Vi si trovano inoltre gli organi di governo di un gran numero di Istituti di Vita consacrata e Società di Vita apostolica, comunità deputate alla formazione dei ministri ordinati, qualificate, antiche e più recenti, istituzioni culturali della Chiesa e gli uffici centrali di diverse organizzazioni cattoliche internazionali. Roma è altresì la sede primaziale d’Italia e la sede della Conferenza Episcopale Italiana, nonché di varie organizzazioni apostoliche nazionali. A Roma studia e vive un elevato numero di presbiteri, di religiosi e di cristiani laici provenienti dalle varie parti del mondo: la loro presenza e la loro attività - se ben coordinate a fronte di esigenze umane, spirituali e pastorali - arricchiscono la vita cristiana di Roma con l’apporto di diverse spiritualità ed esperienze. Roma presenta anche tutte le caratteristiche proprie della capitale di uno Stato moderno, nella quale si riflettono come in uno specchio globale i problemi e le difficoltà dell’intera Nazione, dell’Europa e del mondo. Quale sede delle principali istituzioni nazionali, e di organismi internazionali, e centro culturale, sociale e politico di primaria importanza, essa contribuisce a creare nei suoi abitanti particolari esigenze.
8. Un numero rilevante di persone e di famiglie che abitano i diversi quartieri della città di Roma, non solo le periferie, è gravato da pesanti difficoltà economiche, sociali, psicologiche e sanitarie. L’invecchiamento della popolazione, la crisi demografica, la presenza di persone senza fissa dimora, sono conseguenza di scelte poco avvedute, oltre che sintomo delle fatiche e delle incertezze del nostro tempo. I cristiani di Roma, e in particolare coloro ai quali sono affidati incarichi e responsabilità pastorali, siano consapevoli di dover svolgere la loro missione in un contesto nel quale molte persone si trovano a vivere situazioni di grande sofferenza.
Particolare impegno deve riversarsi nell’accoglienza dei tanti rifugiati e migranti perché la Chiesa di Roma sia, per tutte le altre Chiese, testimone del fatto che nessuno deve essere escluso: «le tue porte saranno sempre aperte» (Is 60, 11). Attraverso programmi pastorali e sociali mirati va riconosciuto, sostenuto e valorizzato il contributo che ciascuno può dare al bene di tutti.
9. Per la sua storia singolare, Roma custodisce un patrimonio artistico unico, fiorito in gran parte nel contesto dell’esperienza della fede cristiana. La città è meta di pellegrinaggi religiosi e conosce ingenti flussi turistici. La Chiesa di Roma, attraverso i suoi organismi pastorali, dovrà prendersi cura anche delle persone che a Roma cercano testimonianze di autentica bellezza e di una ricca storia cristianamente connotata, ma pure debitrice verso altre tradizioni e culture.
10. Per la sua stessa singolare vocazione, alla Chiesa che è a Roma non può non stare particolarmente a cuore il cammino verso la piena e visibile unità dei cristiani. L’intento ecumenico, che non dipende da scelte o iniziative contingenti ma dalla stessa volontà di Cristo, dalla fede in Lui e dal Battesimo che accomuna i cristiani, rappresenta un impegno prioritario della diocesi. Esso va alimentato con la conoscenza reciproca, la carità vicendevole, lo scambio dei doni, la collaborazione con le sorelle e i fratelli di altre Confessioni cristiane.
11. La Chiesa di Roma, fedele all’insegnamento del Concilio Vaticano II, continuerà a promuovere e a favorire l’amicizia e il dialogo con la Comunità ebraica romana, una delle più antiche presenti nel mondo.
12. La presenza di tante persone, famiglie e comunità appartenenti a diverse tradizioni religiose richiede anche alla Chiesa di Roma una particolare attenzione al dialogo interreligioso, evitando proselitismi senza rinunciare a una gioiosa testimonianza della fede trasmessa dagli apostoli e della carità cristiana.
13. La memoria viva dei missionari che nel corso dei secoli sono partiti dalla Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per annunziare il Vangelo in ogni parte della Terra, sollecita in tutta la Diocesi e in ogni fedele di Roma l’apertura alla missio ad gentes, per rendere testimonianza della carità universale che la anima e che anima la missione apostolica del proprio Vescovo, Pastore Universale della Chiesa.
14. Alla luce di queste considerazioni è bene richiamare alcuni dei più gravi e urgenti impegni, già in parte segnalati dalla Costituzione Apostolica Ecclesia in Urbe, che attendono la Chiesa di Roma e sollecitano l’azione pastorale del Vicariato e di ogni componente diocesana. Essi sono: l’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità verso ogni abitante della Città e in ogni ambiente; la promozione di uno stile sinodale e di pratiche sinodali, così da favorire l’ascolto, la partecipazione, la corresponsabilità, e la missione di tutti i battezzati; la cura delle vocazioni al ministero ordinato e alle diverse forme di vita consacrata, accompagnando il discernimento con una formazione evangelicamente umanizzante dei candidati; l’ascolto e il sostegno ai ministri ordinati, favorendo periodiche occasioni di preghiera e riflessione comuni; il rinnovamento delle modalità di presenza parrocchiale nelle diverse zone della città, perché sia, al contempo, ospitale e in uscita verso chi è lontano; l’amministrazione dei sacramenti, assicurando la formazione continua e il confronto con i ministri ordinati e i catechisti; la pastorale familiare e giovanile di fronte all’infragilirsi dei legami e alla crescente incredulità; l’attenzione da rivolgere agli anziani, valorizzando il patrimonio delle esperienze e nella sollecitudine per i loro bisogni; la vicinanza alle persone sole, ai malati e ai carcerati; l’impegno nell’ambito della cultura e delle comunicazioni, perché il pensiero e le relazioni possano nutrirsi di Vangelo; la pastorale della mobilità umana, di fronte alla globalizzazione dell’indifferenza, assicurando alle comunità straniere luoghi di culto e di incontro per sentirsi a casa lontano da casa, e, insieme, favorendo la graduale integrazione; l’impegno sociale e la testimonianza della carità verso le vecchie e nuove povertà di cui soffrono tante persone e famiglie nella città. Particolare attenzione deve essere rivolta al discernimento della vocazione al diaconato permanente, alla formazione nella prospettiva di una effettiva corresponsabilità pastorale, e per il servizio della carità. Bisogna, inoltre, assicurare la continua formazione di catechisti, lettori, accoliti e di altre figure ministeriali, per dare piena espressione dei doni battesimali; insistere nell’incontro ecumenico e nel dialogo interreligioso; prestare attenzione a quanti non hanno una fede, ma sono portatori delle domande che sfidano le nostre autoreferenzialità; tenere presente la necessità della ristrutturazione delle chiese e la costruzione delle nuove parrocchie, in particolare nelle periferie della città, armonizzando bellezza, sobrietà e sostenibilità ambientale ed economica, e assicurando strutture a servizio dell’attività pastorale e del quartiere. Chiedo, infine, di vigilare sulla gestione economica, perché sia prudente e responsabile, confidando sempre nella provvidenza divina, e condotta in coerenza con il fine che giustifica il possesso di beni da parte della Chiesa, sacramento di Cristo povero (cfr Fil 2, 5-8), a sostegno dell’attività pastorale e della carità.
15. Poiché ad ogni ufficio nel popolo di Dio sono collegati comportamenti e impegni corrispondenti alla sua natura, nel disporre questa nuova Costituzione per il Vicariato, di fronte a un «cambiamento epocale» [27] che tutto e tutti coinvolge, auspico che esso sia principalmente un luogo esemplare di comunione, dialogo e prossimità, accogliente e trasparente a servizio del rinnovamento e della crescita pastorale della Diocesi di Roma, comunità evangelizzatrice, Chiesa sinodale, popolo testimone credibile della misericordia di Dio. E chiedo a quanti ne fanno parte che, nell’adempimento della loro missione, facciano proprio lo sguardo di Gesù (cfr Lc 19, 5), che insegna a guardare dal basso. Lui che «si è abbassato fino a lavarci i piedi», riassumendo così «l’intera storia della salvezza». [28]
A questo scopo si dovranno osservare i principi e le norme qui di seguito riportati che sostituiscono quelli finora vigenti, derogando per quanto necessario a tutte le disposizioni generali e particolari di documenti antecedenti.
Titolo I
PRINCIPI ORIENTATIVI
Articolo 1
Ogni attività svolta nell’ambito del Vicariato di Roma, a qualsiasi livello e con qualsiasi grado di responsabilità, è sempre per sua natura pastorale, orientata alla realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa di Cristo che è in Roma, secondo uno stile sinodale, e favorisce così quell’esemplarità nella missione, nel primato della carità e nell’annuncio della misericordia divina, di cui questa Chiesa particolare di origine apostolica è debitrice all’intera Chiesa cattolica e alle donne e agli uomini del mondo. [29]
Articolo 2
Il fine di ogni attività svolta dagli Uffici del Vicariato di Roma è quello di sostenere l’annuncio del Vangelo, seguendo gli indirizzi del programma pastorale diocesano. Ponendosi al servizio di tutti i soggetti e di tutte le realtà ecclesiali, in specie delle parrocchie, ogni Ufficio è coinvolto nell’impegno a far crescere - mediante un’assidua opera di ascolto, formazione e coordinamento - la corresponsabilità dei fedeli, la comunione e l’unità pastorale, in vista di un più incisivo e permanente impegno missionario nella Città e nel Mondo.
Articolo 3
Pur nella distinzione dei compiti e nella responsabilità propria di ciascuno, tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo negli Uffici del Vicariato di Roma, scelti in base al loro percorso religioso di fede, esperienza pastorale e competenza, prestino la loro valida collaborazione in spirito di servizio, guardando alla diaconia di Cristo che è venuto a servire e non ad essere servito. [30]
Articolo 4
I singoli Uffici, pur rispondendo a peculiari finalità, nel rispetto delle competenze di ciascuno, avranno fra loro unità e stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività, al fine di realizzare un’effettiva sinodalità e ottenere una organica e fruttuosa azione pastorale, secondo gli orientamenti del programma pastorale diocesano, approvato dal Cardinale Vicario. [31]
Articolo 5
La vitalità degli Uffici deve essere assicurata anche mediante un’integrazione vicendevole e, ove possibile, mediante un opportuno avvicendamento del personale direttivo, nominato per un quinquennio. La proroga, per un ulteriore quinquennio, può essere concessa dal Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale. Per una più efficace mediazione con le comunità ecclesiali presteranno la loro collaborazione, anche a tempo parziale e secondo la loro specifica competenza, presbiteri, diaconi, religiose, religiosi, laiche e laici scelti dai diversi ambienti pastorali. [32]
Articolo 6
Da parte di tutti dovrà esserci l’impegno di una costante personale assiduità e di un progressivo aggiornamento, nonché un concreto inserimento nella vita e nell’azione pastorale diocesana e, da parte dei sacerdoti, anche un’attiva partecipazione alla cura d’anime. [33]
Articolo 7
Nel nuovo Regolamento Generale per il personale del Vicariato di Roma [34] sarà contenuta la normativa circa le competenze degli Uffici, le procedure da applicare, le funzioni e le attività del personale in servizio presso il medesimo Vicariato, sotto i diversi profili organizzativo, disciplinare ed economico.
Titolo II
STRUTTURA CENTRALE DEL VICARIATO
Articolo 8
§ 1. Il Vicariato di Roma, organo della Santa Sede dotato di personalità giuridica ed amministrazione propria, svolge la funzione di Curia diocesana [35] caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma.
§ 2. La sua configurazione giuridica di Organo della Santa Sede lo rende soggetto alle norme del diritto canonico universale, nonché a quelle applicabili alle Istituzioni della Curia Romana. Si applicano al Vicariato di Roma le norme vigenti nello Stato della Città del Vaticano per ciò che riguarda il Palazzo Lateranense e gli altri immobili, indicati nel Trattato Lateranense, di cui il Vicariato abbia la disponibilità. Si applica la normativa italiana per tutte le altre fattispecie.
Articolo 9
Nell’ambito della Diocesi di Roma, i fedeli che si trovano nel territorio della Città del Vaticano sono soggetti alla giurisdizione dell’Arciprete pro tempore della Basilica Vaticana, mio Vicario Generale per la Città del Vaticano. [36]
Articolo 10
Il Cardinale Vicario, a mio nome e per mio mandato, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti. Egli, perciò, ha l’alta ed effettiva direzione del Vicariato ed è giudice ordinario della Diocesi di Roma [37], avvalendosi anche della collaborazione degli altri miei Vescovi Ausiliari, tra i quali nomino il Vicegerente.
Articolo 11
Il Cardinale Vicario è il legale rappresentante della Diocesi di Roma e del Vicariato di Roma.
Articolo 12
Il Cardinale Vicario provvederà a riferirmi periodicamente e ogniqualvolta lo riterrà necessario circa l’attività pastorale e la vita della Diocesi. In particolare, non intraprenderà iniziative importanti senza aver prima a me riferito. [38]
Articolo 13
Il Cardinale Vicario non cessa dal suo Ufficio nella vacanza della Sede Apostolica. [39]
Articolo 14
Il Cardinale Vicario, nell’esercizio della sua potestà ordinaria vicaria, è coadiuvato dal Vicegerente e dagli altri Vescovi Ausiliari da me nominati. [40]
Articolo 15
§ 1. Il Vicegerente esercita la potestà ordinaria vicaria nei limiti da me stabiliti, in stretta comunione ed in costante raccordo con il Cardinale Vicario. Egli coadiuva il Cardinale Vicario nell’attuazione delle sue direttive.
§ 2. Esercita i poteri propri del Cardinale Vicario quando questi sia impedito o assente o l’Ufficio del medesimo sia vacante, [41] avendo cura di sottopormi le questioni di maggior rilevanza.
Articolo 16
L’Ufficio del Vicegerente non cessa durante la vacanza della Sede Apostolica. [42]
Articolo 17
§ 1. I Vescovi Ausiliari sono Vicari episcopali ed esercitano il loro ministero nel settore territoriale o nell’ambito pastorale e amministrativo per cui sono stati nominati. Ogni Vescovo Ausiliare potrà esercitare il ministero sia nell’ambito territoriale che in quello pastorale e amministrativo.
§ 2. Essi hanno la facoltà ordinaria, in tutta la Diocesi, di celebrare i sacramenti ed i sacramentali nonché di assistere ai matrimoni. Hanno altresì le facoltà che il Cardinale Vicario conferirà loro con proprio decreto. Nel caso delle Sacre Ordinazioni, sono soggetti al disposto dei cann. 1015-1017 C.I.C. [43].
§ 3. Alle facoltà di cui al paragrafo precedente si applica il can. 409 § 2 C.I.C.
Articolo 18
§ 1. I Vescovi Ausiliari operano al servizio delle realtà ecclesiali del Settore loro assegnato o del proprio ambito pastorale, in comunione con i chierici, i laici e i consacrati e in piena condivisione con il Cardinale Vicario. Essi si riuniscono periodicamente nel Consiglio Episcopale.
§ 2. Quando si presenta la necessità di provvedere alla nomina di un Parroco e di un Viceparroco, il Vescovo Ausiliare competente del Settore territoriale valuta le caratteristiche proprie e le esigenze della parrocchia e, sentito il Consiglio Pastorale parrocchiale interessato, presenta le proprie indicazioni al Consiglio Episcopale, che esprime il proprio parere. Il Cardinale Vicario, tenuto conto degli elementi acquisiti, sottopone i candidati all’ufficio di Parroco al Vescovo di Roma per la nomina e provvede inoltre alla nomina dei Viceparroci.
Articolo 19
§ 1. Il Moderator curiae coadiuva il Cardinale Vicario nell’esercizio delle sue funzioni. È da me nominato su presentazione del Cardinale Vicario per un quinquennio e può essere riconfermato per un ulteriore mandato.
§ 2. Egli coordina le attività del Vicariato in attuazione delle direttive del Cardinale Vicario.
§ 3. Il Moderator curiae vigila sul corretto adempimento dei compiti affidati al personale.
Articolo 20
In vista delle ordinazioni diaconali e presbiterali per la Diocesi di Roma, il Vescovo Delegato per i Seminari, sentito il Rettore e i formatori del Seminario, presenta una relazione al Consiglio Episcopale. Il Cardinale Vicario, tenuto conto degli elementi acquisiti e sentito il Consiglio Episcopale, mi sottopone i candidati per l’eventuale ammissione agli Ordini sacri.
Titolo III
ORGANI DELLA SINODALITÀ
A SERVIZIO DELLA MISSIONE DELLA DIOCESI DI ROMA
Articolo 21
§ 1. Il Consiglio Episcopale, presieduto dal Cardinale Vicario, è composto dal Vicegerente e dai Vescovi Ausiliari [44].
§ 2. Il Cardinale Vicario, nell’esercizio della sua potestà ordinaria vicaria, si avvale del Consiglio Episcopale quale organo consultivo, al fine di favorire l’unità dell’azione pastorale e di governo. Esso esprime il proprio parere sulle principali questioni pastorali e amministrative riguardanti la Diocesi e il Vicariato di Roma.
§ 3. Il Consiglio Episcopale si riunisce periodicamente su convocazione del Cardinale Vicario. Alle riunioni del Consiglio Episcopale può partecipare il Moderator curiae su invito del Cardinale Vicario.
§ 4. Delle riunioni del Consiglio Episcopale viene redatto verbale, poi conservato nell’Archivio generale diocesano.
Articolo 22
§ 1. Il Cardinale Vicario si avvale del parere del Consiglio Pastorale Diocesano, del Consiglio Presbiterale, del Collegio dei Consultori e del Consiglio dei Prefetti per l’elaborazione e la verifica del programma pastorale diocesano e per la formulazione delle linee direttive dell’azione pastorale. [45]
§ 2. I predetti Consigli sono convocati dal Cardinale Vicario e da lui presieduti e operano secondo le norme del Codice di Diritto Canonico e i rispettivi statuti, da lui approvati, nel rispetto della peculiare configurazione della Diocesi di Roma.
Articolo 23
§ 1. Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, costituito a norma dei cann. 492-494 C.I.C. e presieduto dal Cardinale Vicario o dal Vicegerente, ha il compito di predisporre ogni anno il preventivo della gestione economica della Diocesi di Roma e di approvare il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite.
§ 2. Il Cardinale Vicario si avvale del parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici negli atti di maggiore importanza e, nei casi previsti dal diritto, ne richiede il consenso.
Articolo 24
§ 1. In ogni parrocchia della Diocesi di Roma sia costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, a norma del can. 536 C.I.C., presieduto dal Parroco.
§ 2. I Consigli Pastorali di Settore e di Prefettura sono costituiti secondo le disposizioni particolari della Diocesi di Roma.
§ 3. I predetti Consigli operano secondo i rispettivi statuti, approvati dal Cardinale Vicario.
Titolo IV
UFFICI, SERVIZI E ORGANI GIUDIZIARI DEL VICARIATO
Articolo 25
Il Vicariato o Curia diocesana di Roma si articola in Uffici, Organi giudiziari ed eventuali altri organismi che siano previsti nel Regolamento.
Articolo 26
§ 1. Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vicedirettore ed uno o più Addetti.
§ 2. I Direttori degli Uffici sono nominati dal Cardinale Vicario previa mia approvazione; i Vicedirettori sono nominati dal Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale, per un quinquennio e possono essere confermati per un ulteriore mandato. Gli altri Addetti sono nominati dal Cardinale Vicario a norma del Regolamento.
Articolo 27
Il Cancelliere ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico e dirige l’Ufficio di Cancelleria. È nominato a norma dell’articolo 5.
Articolo 28
L’Economo, distinto dal Direttore dell’Ufficio amministrativo, ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico. È nominato a norma dell’articolo 5.
Articolo 29
Presso il Vicariato di Roma è istituita come organo di controllo interno, una Commissione Indipendente di Vigilanza, con un proprio Regolamento da me approvato.
Articolo 30
Presso il Vicariato di Roma è costituita, sotto la presidenza del Cardinale Vicario, l’Opera Romana Pellegrinaggi, che per il raggiungimento delle sue specifiche finalità è dotata di un proprio statuto e di un proprio regolamento, approvati dallo stesso Cardinale Vicario.
Articolo 31
§ 1. Per rispondere alle esigenze della Diocesi di Roma, in conformità ai principi e alle norme di cui sopra, sono istituiti nel Vicariato i seguenti Uffici, raggruppati nei diversi ambiti pastorali e amministrativi:
Ambito della formazione cristiana
Ufficio per la formazione liturgica e la celebrazione dei Sacramenti
Ufficio catecumenato
Ufficio catechesi
Ambito per la cura del diaconato, del clero, e della vita religiosa
Ufficio per le vocazioni
Ufficio per il diaconato
Ufficio per il clero
Ufficio per la formazione permanente del clero
Ufficio per la vita consacrata
Ambito per la cura delle età e della vita
Ufficio per la pastorale familiare
Ufficio per la pastorale giovanile
Ufficio per la pastorale degli anziani e dei malati
Ufficio per la pastorale cimiteriale
Ambito dell’educazione
Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione
Ufficio scuola cattolica
Ufficio per la pastorale universitaria
Ambito della Diaconia della Carità
Ufficio della «Caritas» diocesana
Ufficio per la pastorale sanitaria
Ufficio per la pastorale carceraria
Ambito della Chiesa ospitale e «in uscita»
Ufficio per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti
Ufficio Cultura
Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese
Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite
Ufficio Migrantes per la pastorale della mobilità umana
Ufficio per la pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato
Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport
Ufficio per la pastorale del pellegrinaggio
Ambito dell’Amministrazione dei beni
Ufficio Amministrativo
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Ufficio per l’edilizia del culto
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Ufficio del patrimonio, la cui competenza consiste nel censimento delle proprietà immobiliari a reddito e dei relativi contratti in uso e scadenza
Ambito giuridico
Ufficio Matrimoni e disciplina dei Sacramenti
Ufficio di Cancelleria
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Ufficio giuridico
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Servizio della Segreteria generale
Ufficio di segreteria
Ufficio di comunicazioni sociali
Ufficio affari informatici - Centro elaborazione dati
Ufficio dell’Archivio generale diocesano
Ufficio dell’Archivio storico diocesano
Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che riferisce al Consiglio Episcopale per il tramite del Vescovo Ausiliare da me nominato.
§ 2. Il Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale, può istituire Sezioni interne a un Ufficio con specifiche competenze.
Articolo 32
Il Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale, può sottoporre alla mia considerazione la creazione di nuovi Uffici o la modifica e la soppressione degli Uffici esistenti.
Titolo V
I TRIBUNALI
Articolo 33
Presso il Vicariato di Roma sono costituiti due distinti Tribunali:
- il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma,
- il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio.
Articolo 34
§ 1. Il Cardinale Vicario, in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali.
§ 2. Il Vicegerente di Roma esercita la potestà propria del Cardinale Vicario sui Tribunali nel caso di impedimento o di assenza del medesimo, o qualora l’Ufficio resti vacante.
Articolo 35
I singoli Tribunali sono costituiti dal Vicario Giudiziale, da un numero conveniente di Vicari Giudiziali aggiunti, da Giudici, da Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo, dal Cancelliere, da un congruo numero di Notari e dal personale ausiliario.
Articolo 36
§ 1. I Vicari Giudiziali dei suddetti Tribunali sono da me nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Per il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma la nomina avverrà su presentazione del Cardinale Vicario; per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio avverrà su presentazione del Cardinale Vicario, previo consenso delle Diocesi che aderiscono ad esso.
§ 2. I Vicari Giudiziali aggiunti e i Giudici sono nominati dal Cardinale Vicario, col consenso del Consiglio Episcopale, previa mia approvazione, per un quinquennio, e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Nel caso di nomina per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio, il Cardinale Vicario conferirà l’Ufficio udite anche le Diocesi che aderiscono ad esso.
§ 3. I Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, i Cancellieri, i Notari e gli altri addetti sono tutti nominati dal Cardinale Vicario, con il consenso del Consiglio Episcopale. Nel caso di nomina dei Promotori di Giustizia e dei Difensori del Vincolo per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio, il Cardinale Vicario conferirà l’Ufficio udite anche le Diocesi che aderiscono ad esso.
Articolo 37
§ 1. Salvo il prescritto del can. 1490 C.I.C., nei suddetti Tribunali fungono da Patroni e Procuratori delle parti nelle cause matrimoniali coloro che, iscritti all’Albo dei Procuratori e degli Avvocati del Tribunale della Rota Romana, sono stati approvati dal Cardinale Vicario, sentito il parere del Consiglio Episcopale.
§ 2. Altri Patroni e Procuratori, compresi quelli iscritti negli elenchi degli altri Tribunali ecclesiastici, possono assumere il patrocinio solo se approvati nei singoli casi dal Cardinale Vicario.
§ 3. Possono fungere da Periti coloro che sono stati ammessi dal Cardinale Vicario con suo decreto, ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale.
Articolo 38
§ 1. Il Vicario Giudiziale esercita l’autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul proprio Tribunale ed è tenuto a renderne conto al Moderatore.
§ 2. Ogni Tribunale è dotato di una propria amministrazione.
§ 3. I Tribunali si atterranno, per quanto compatibile con la loro condizione giuridica, alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana in materia di regime amministrativo e di regolamentazione dell’attività di patrocinio.
Articolo 39
Il Vicario Giudiziale di ogni Tribunale presenta il regolamento interno del proprio Tribunale al Cardinale Vicario che lo approva con suo decreto, udite anche le Diocesi che accedono ad esso quando si tratti del regolamento per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità del matrimonio. Tale regolamento, complementare a quanto in materia già prevedono il Codice di diritto canonico e le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo precedente, deve stabilire i criteri per l’attività amministrativa disciplinare ed economica del Tribunale.
Articolo 40
§ 1. Il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, retto dai cann. 1419-1437 C.I.C., ha competenza nelle cause che il Codice attribuisce al Tribunale diocesano di primo grado, eccetto le cause di nullità di matrimonio.
§ 2. Il Tribunale Ordinario tratta altresì le cause dei Santi, in conformità alle disposizioni speciali emanate dalla Santa Sede, le cause di dispensa «super rato et non consummato», le cause di scioglimento del vincolo «in favorem fidei».
§ 3. Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.
Articolo 41
§ 1. Il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio ha competenza sulle cause di nullità di matrimonio delle Diocesi che accedono ad esso.
§ 2. Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.
Articolo 42
Le cause che erano devolute al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma sono trattate e decise dal Tribunale della Rota Romana.
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[1] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 22.
[4] Cfr PAOLO VI, Allocuzione per l’ultima Sessione Pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II (7 dicembre 1965).
[5] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 1.
[6] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 1.
[7] Cfr FRANCESCO, Discorso in occasione della commemorazione del 50º anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).
[8] Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 469.
[9] FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 27.
[11] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 26.
[12] GREGORIO MAGNO, Epistola VIII, 30, PL 77, 933 C.
[13] FRANCESCO, Discorso in occasione del Convegno ecclesiale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.
[14] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 231-233.
[16] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 1.
[18] AMBROGIO, I sei giorni della creazione, IV.
[19] Cfr FRANCESCO, Discorso ai fedeli della Diocesi di Roma (18 settembre 2021).
[20] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 1.
[21] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 20-24.
[22] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, 8.
[23] Cfr FRANCESCO, Discorso in occasione del Convegno ecclesiale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.
[24] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 49.
[25] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 4.
[26] Cfr FRANCESCO, Discorso ai fedeli della Diocesi di Roma (18 settembre 2021).
[27] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 52.
[28] Cfr FRANCESCO, Angelus (30 ottobre 2022).
[29] Cfr PAOLO VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977): AAS 69 (1977), 5-18, 1 § 1, l.c., 8.
[31] Cfr Ibid., 1 § 3, l.c., 9.
[34] Cfr Ibid., Regulae Vicariatus, 24, l.c., 18.
[35] Cfr Ibid., Principia directoria, 1, l.c., 8.
[36] Cfr Ibid., Normae 2 § 2, l.c., 10; GIOVANNI PAOLO II, Chirografo Dopo la costituzione (14 gennaio 1991): AAS 83 (1991), 147-148.
[37] Cfr PAOLO VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 2 § 1; 3 § 2: AAS 69 (1977), 9-10; 12.
[38] Cfr Ibid., 2 §§ 10-11, l.c., 11-12.
[39] Cfr Ibid., 2 § 1, l.c., 10-11; GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Universi Dominici Gregis (22 febbraio 1996), 14: AAS 88 (1996), 305-343.
[40] Cfr PAOLO VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 2 § 3: AAS 69 (1977), 10.
[41] Cfr Ibid., 2 § 4, l.c., 10.
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