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 REGOLAMENTO GENERALE DELLA CURIA ROMANA

______________

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

§1. Il presente Regolamento si applica alle Istituzioni curiali e agli Uffici che compongono la Curia Romana (Cfr. Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Art. 12).

§2. Con la espressione Istituzioni curiali si intendono la Segreteria di Stato, i Dicasteri, gli Organismi di Giustizia (Cfr. Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Artt. 189-204) e gli Organismi Economici (Cfr. Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Artt. 205-227).

§3. I termini Dicasteri e interdicasteriali, salvo non risulti diversamente dal contesto, si riferiscono a tutte le Istituzioni curiali.

§4. I riferimenti alle Diocesi, servatis de iure servandis, si intendono applicabili alle Eparchie.

Art. 2

§1. L’orario di servizio degli Enti è di almeno trentasei ore settimanali.

§2. Per particolari motivi la Segreteria di Stato può concedere ad un Ente, sentita la Segreteria per l’Economia, di applicare varianti nell’articolazione dell’orario ordinario di servizio stabilito per gli Enti.

Titolo II
RIUNIONI DI CARDINALI
E CAPI DELLE ISTITUZIONI CURIALI

Capo I
Concistori

Art. 3

§1. Al ministero del Romano Pontefice prestano aiuto, anche per quanto riguarda l’attività della Curia Romana, i Cardinali nei Concistori ordinari e straordinari, nei quali sono adunati per disposizione del Romano Pontefice.

§2. Tali Concistori si svolgono secondo quanto prescritto dalla legge propria.

Capo II
Riunioni dei Capi delle Istituzioni curiali

Art. 4

§1. A norma dell’Art. 34 §2 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, il Segretario di Stato, in accordo con il Romano Pontefice, convoca regolarmente i Capi delle Istituzioni curiali per discutere insieme i piani di lavoro delle singole Istituzioni e la loro applicazione; per coordinare il lavoro comune; per dare e ricevere informazioni ed esaminare questioni di maggiore importanza; offrire pareri e suggerimenti; nonché per prendere decisioni da proporre al Romano Pontefice.

§2. La procedura da seguire è regolata con norme proprie.

Titolo III
RIUNIONI INTERDICASTERIALI

Art. 5

Il Segretario di Stato, previo assenso del Romano Pontefice, convoca i Capi di alcuni Dicasteri per esaminare questioni di comune interesse.

Art. 6

Anche i Superiori di due o più Dicasteri potranno trattare questioni di comune interesse in riunioni interdicasteriali a norma dell’Art. 28 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium.

Capo I
Sessioni plenarie o ordinarie di più Dicasteri

Art. 7

§1. La Sessione plenaria o ordinaria dei Membri di due o più Dicasteri può essere promossa, previa approvazione del Romano Pontefice, dal Capo di ciascun Dicastero interessato a trattare una questione con altri Dicasteri.

§2. La convocazione avviene d’intesa tra i Capi Dicastero e le riunioni sono presiedute a turno da essi, incominciando da chi ha preso l’iniziativa.

§3. Vi partecipano anche i Segretari dei rispettivi Dicasteri, con diritto di voto.

§4. Vi assistono, senza diritto di voto, anche i Sottosegretari dei Dicasteri interessati. Funge da attuario, curando la redazione del verbale, il Sottosegretario del Dicastero che ha preso l'iniziativa, con la collaborazione degli altri Sottosegretari.

Art. 8

§1. La data della riunione viene fissata d’intesa con la Segreteria di Stato.

§2. Con congruo anticipo sarà scelto, d’intesa tra i Capi Dicastero interessati, il Relatore e verrà distribuita la documentazione da parte del Dicastero che ha preso l’iniziativa.

§3. Nella discussione, diretta dal Presidente, dopo il Relatore interverranno gli altri Membri secondo l’ordine concordato.

Art. 9

§1. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e l’esito viene presentato al Romano Pontefice congiuntamente dai Capi Dicastero interessati.

§2. Al termine delle riunioni i Sottosegretari avranno cura che siano ritirati tutti i fascicoli riservati.

§3. Le risoluzioni e le relative decisioni del Romano Pontefice saranno notificate ai Dicasteri interessati.

Capo II
Altre riunioni interdicasteriali

Art. 10

§1. In caso di riunioni interdicasteriali a livello di Capi Enti si applica, «servatis servandis», la procedura di cui agli Artt. 5-9.

§2. In esse funge da attuario, a seconda dei casi, il Sottosegretario o un Officiale del Dicastero che le ha convocate.

Art. 11

§1. Le stesse norme valgono, «servatis servandis», anche per le riunioni interdicasteriali a livello di Segretari. In questo caso, le proposte emerse vengono sottoposte ai rispettivi Capi Dicastero che decideranno il da farsi, a seconda dell’entità delle questioni trattate.

§2. Per un primo esame delle questioni e uno scambio di informazioni, analoghe riunioni, per disposizione dei Superiori (Cfr. Regolamento del Personale della Curia Romana, Art. 3), possono aver luogo a livello di Sottosegretari o di Officiali.

Art. 12

Le norme sulle riunioni interdicasteriali valgono, «servatis servandis», anche per altre Istituzioni curiali e le riunioni tra loro.

Art. 13

Sarà cura del Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato riunire i Segretari delle Istituzioni curiali, per studiare e proporre misure atte ad assicurare una sempre miglior intesa e coordinazione del lavoro della Curia Romana.

Capo III
Riunioni delle Commissioni interdicasteriali

Art. 14

Le riunioni delle Commissioni interdicasteriali permanenti, costituite per trattare le questioni che richiedono una reciproca e frequente consultazione (Cfr. Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Artt. 28 §5; 120), sono convocate e dirette dal Presidente, nominato dal Romano Pontefice.

Art. 15

D’intesa tra le Istituzioni curiali interessate e con l’approvazione del Romano Pontefice, potranno essere costituite Commissioni interdicasteriali per la trattazione di singole questioni riguardanti specifiche materie miste (Cfr. Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Art. 28 §5).

Art. 16

A queste Commissioni si applicano le norme stabilite per le riunioni interdicasteriali, a meno che nell’atto costitutivo di esse non sia disposto altrimenti.

Titolo IV
SESSIONE PLENARIA E ORDINARIA DEI DICASTERI

Art. 17

§1. Alla Sessione plenaria dei singoli Dicasteri sono convocati tutti i Membri. Essa è celebrata ogni due anni, salvo che l’Ordo servandus del Dicastero disponga un tempo maggiore.

§2. Alle Sessioni ordinarie sono convocati i Membri residenti a Roma e possono prendervi parte anche gli altri Membri.

Art. 18

§1. Nella Sessione plenaria, dopo che ne è stato informato il Romano Pontefice ottemperando all’Art. 31 §2 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, sono trattate le questioni di maggiore importanza, che abbiano natura di principio generale, o altre che il Capo Dicastero ritenga necessario.

§2. Ciascun Dicastero determina gli argomenti da sottoporre alle sessioni ordinarie.

Art. 19

La documentazione relativa agli argomenti da sottoporre alle Sessioni plenarie e ordinarie, debitamente preparata, sarà spedita in tempo utile ai Membri convocati. 

Art. 20

§1. Nella Sessione plenaria e ordinaria, cui presiede il Capo Dicastero, ha per primo la parola il Relatore; dopo di lui parleranno gli altri Membri secondo l’ordine concordato.

§2. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e quindi presentate per la decisione al Romano Pontefice.

Art. 21

Quanto discusso nelle riunioni deve essere messo a verbale dal Sottosegretario, il quale avrà cura che al termine delle riunioni siano ritirati tutti i fascicoli riservati.

Art. 22

Le risoluzioni e le relative decisioni del Romano Pontefice saranno ordinariamente notificate ai Membri del Dicastero.

Titolo V
IL CONGRESSO

Art. 23

§1. Al Congresso prendono parte il Capo Dicastero, il Segretario, il Sottosegretario, i Capi ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, altri Officiali, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri.

§2. Presiede il Congresso il Capo Dicastero o, in sua assenza, il Segretario.

§ 3. Affinché il Congresso possa riunirsi legittimamente, si richiede ed è sufficiente la presenza di almeno due dei Superiori (Capo Dicastero, Segretario, Sottosegretario), del Capo ufficio e dell’Officiale responsabili della pratica. In caso di assenza o di impedimento del Capo ufficio, vi parteciperà l’Officiale più anziano della rispettiva Sezione, salvo diverse disposizioni dei singoli Dicasteri.

Art. 24

Spetta al Congresso, salva diversa disposizione per singoli Dicasteri:

a) esaminare determinate questioni, proponendo una decisione immediata o suggerendo di sottoporle alla sessione ordinaria o plenaria o ad una riunione interdicasteriale o di presentarle direttamente al Romano Pontefice;
b) proporre che siano affidate ai Consultori o ad altri Esperti le pratiche che esigono un particolare studio, anche in vista di eventuali riunioni della Consulta;
c) esaminare richieste di facoltà, grazie, indulti, secondo i poteri del Dicastero.

Art. 25

Su proposta del Congresso, si trasmetteranno al Dicastero per i Testi Legislativi i dubbi che sorgessero, in diritto, sulla interpretazione delle leggi universali della Chiesa. Inoltre, si rimetteranno al competente Tribunale le questioni che per loro natura devono essere trattate in via giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium.

Titolo VI
LA CONSULTA

Art. 26

§1. Alla Consulta prendono parte i Consultori del Dicastero o alcuni di essi, ai quali spetta di esaminare collegialmente le questioni proposte ed esprimere il proprio motivato parere.

§2. I Consultori sono convocati dal Segretario, il quale presiede la riunione e la dirige.

Art. 27

È in facoltà del Dicastero di consultare anche altre persone particolarmente esperte.

Titolo VII
COMPETENZA E COMPITI DELLE ISTITUZIONI CURIALI

Art. 28

Ciascuna Istituzione curiale, nell’ambito della propria competenza determinata dalla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium:

a) tratta le questioni che, per loro natura o per disposizione del diritto canonico, sono riservate alla Santa Sede nonché quelle ad essa affidate dal Romano Pontefice;
b) esamina problemi che superano la sfera di competenza dei singoli Vescovi e degli Organismi episcopali, tenendo conto dell’ambito proprio delle Chiese particolari e delle facoltà a loro spettanti nella struttura della Chiesa;
c) studia i problemi più gravi del momento, d’intesa con le Chiese particolari e con gli Organismi episcopali competenti, per una più efficace promozione e un più conveniente coordinamento dell’azione pastorale della Chiesa;
d) promuove, favorisce e incoraggia iniziative volte al bene della Chiesa universale;
e) esamina e, se del caso, giudica le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono direttamente alla Santa Sede. In questi casi, di norma, sarà sentito con dovuta riservatezza l’Ordinario interessato e il Rappresentante Pontificio.

Art. 29

Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale sia speciale della Curia Romana, e secondo le norme di ciascuna Istituzione curiale.

Art. 30

§1. Le Istituzioni curiali, nell’ambito della propria competenza, possono emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei cann. 31-34 del Codice di Diritto Canonico e osservato quanto prescritto dall’Art. 179 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium.

§2. Le Istituzioni curiali non possono emanare leggi e decreti generali, di cui al can. 29 del Codice di Diritto Canonico, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Romano Pontefice senza la Sua specifica approvazione. Possono, invece, concedere dispense nei singoli casi, a norma di diritto.

Art. 31

§1. L’Istituzione curiale che ritiene opportuno chiedere al Romano Pontefice l’approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l’atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate.

§2. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un’Istituzione curiale ritenga opportuno chiedere al Romano Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto. Anche in tal caso però le conclusioni non possono essere considerate approvate in forma specifica, a meno che siano poi sottoposte al Romano Pontefice e da Lui approvate in tale forma.

§3. In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Romano Pontefice, in modo che Egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la Sua decisione nel modo ritenuto opportuno.

§4. Affinché consti dell’approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Romano Pontefice «in forma specifica approbavit».

Art. 32

§1. L’Istituzione curiale, che ritiene necessario richiedere al Romano Pontefice speciali facoltà, deve farne domanda per iscritto tramite la Segreteria di Stato, allegando un progetto di testo definitivo, con l’indicazione precisa delle facoltà richieste, la motivazione della domanda e specificando le eventuali deroghe alle norme canoniche universali o particolari, che risulterebbero modificate o in qualche modo disattese.

§2. La Segreteria di Stato richiederà il parere delle Istituzioni curiali competenti in materia e di quelli che ritenga eventualmente interessati, nonché del Dicastero per i Testi legislativi per quanto attiene la corretta formulazione giuridica e, se fossero implicate questioni dottrinali, del Dicastero per la Dottrina della Fede.

§3. Il fascicolo relativo alle facoltà speciali, che dovrà essere lasciato al Romano Pontefice analogamente a quanto previsto nell’Art. 31 §3 del presente Regolamento, sarà composto dalla richiesta dell’Istituzione curiale di cui al § 1, dai pareri ricevuti dai Dicasteri di cui al § 2, dall’eventuale riformulazione del progetto a cura del Dicastero richiedente, congiuntamente al Foglio d’Udienza a cura della Segreteria di Stato.

§4. La Segreteria di Stato comunicherà ai Dicasteri della Curia Romana il testo delle facoltà eventualmente concesse dal Romano Pontefice e, insieme al Dicastero richiedente, valuterà se e come procedere alla sua pubblicazione.

Art. 33

§1. Le Istituzioni curiali, prima di iniziare la trattazione di questioni straordinarie, devono sempre informarne il Romano Pontefice.

§2. Le decisioni di maggiore importanza devono essere sottoposte al Romano Pontefice per la eventuale approvazione, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite preventivamente ai Capi delle Istituzioni curiali speciali facoltà. Circa queste ultime, il Prefetto o equiparato è tenuto a verificare e valutare periodicamente con il Romano Pontefice la loro efficacia, la praticabilità, l’attribuzione nell’ambito della Curia Romana e l’opportunità per la Chiesa universale, a norma dell’Art. 31 §3 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium.

§3. Nell’emanare le sentenze e i decreti i Tribunali Apostolici seguono il diritto universale e le norme proprie.

Art. 34

§1. Le questioni che richiedano di essere trattate in via giudiziaria devono essere trasmesse ai Tribunali competenti.

§2. Vanno rimessi sempre ed esclusivamente al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede i delitti ad essa riservati dalla normativa vigente, nonché le questioni concernenti il «privilegium fidei», a norma degli Artt. 74 e 76 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium.

§3. Nell’esame dei ricorsi gerarchici si osserverà quanto disposto all’Art. 29 e agli Artt. 40-44.

Art. 35

I conflitti di competenza tra due o più Istituzioni curiali sono deferiti alla Segnatura Apostolica.

Titolo VIII
IL COORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI CURIALI

Art. 36

§1. Il coordinamento tra le varie Istituzioni curiali avviene: a livello di Concistoro, di riunione dei Capi delle Istituzioni curiali, di riunioni interdicasteriali.

§2. Spetta alla Segreteria di Stato, su disposizione del Romano Pontefice, di coordinare l’attività dei Dicasteri, degli Organismi, degli Uffici della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e di assicurarne l’unità d’indirizzo. La Segreteria di Stato cura la notificazione ai singoli Dicasteri, Organismi, Uffici ed Istituzioni collegate con la Santa Sede di quanto è necessario e utile a tale coordinamento e assume iniziative appropriate di carattere tecnico-organizzativo, che riguardano tutta la Curia Romana.

§3. I documenti e le decisioni di indole generale, preparati da una o più Istituzioni curiali, devono essere comunicati alle altre Istituzioni curiali interessate alla materia, per eventuali emendamenti e per una loro concorde esecuzione.

Titolo IX
PREPARAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Art. 37

§1. Le singole Istituzioni curiali, nel campo della propria competenza, trattano le questioni di interesse universale in appositi documenti. Nelle materie di competenza di più Istituzioni curiali possono essere elaborati documenti comuni.

§2. L’Istituzione curiale stessa determina la natura del documento e ne sceglie la forma appropriata.

§3. Il progetto di documento viene elaborato a cura dell’ufficio o della Sezione competente dell’Istituzione curiale, in collaborazione con i Consultori o altri esperti in materia.

§4. Dopo un primo esame del progetto di documento, il Capo dell’Istituzione curiale, sentito il parere del Congresso laddove esiste, indicherà a quali altre Istituzioni curiali debba essere inviato per eventuali osservazioni, e valuterà anche l’opportunità di sentire in merito il parere di Organismi episcopali o di alcuni Vescovi competenti delle aree geografiche maggiormente interessate al problema.

§5. I documenti delle Istituzioni curiali destinati alla pubblicazione, in quanto riguardino la dottrina circa la fede e i costumi, devono essere sottoposti al giudizio previo del Dicastero per la Dottrina della Fede e, se hanno la natura di decreti generali esecutivi, di istruzioni o di carattere normativo, devono essere inviati, per un esame circa la loro congruenza legislativa con il diritto vigente e la loro corretta forma giuridica, al Dicastero per i Testi Legislativi (Cfr. Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Artt. 75, 179).

§6. Nei casi in cui il testo del documento sia preparato da un Dicastero, esso sarà sottoposto all’esame dei Membri del medesimo e, dopo la sua approvazione, presentato al Romano Pontefice.

§7. Il documento, firmato dal Capo dell’Istituzione curiale e controfirmato dal Segretario, prima di essere reso di pubblico dominio, sarà portato a conoscenza dei Vescovi, tramite i Rappresentanti Pontifici, fermo restando quanto disposto dal can. 81 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§8. Il contenuto, il significato e le motivazioni del documento saranno di norma illustrati all’opinione pubblica in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione.

Art. 38

La procedura, di cui all’articolo precedente, si applica, ove occorra, anche nella preparazione di altri documenti.

Titolo X
PREPARAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI

Art. 39

Le Istituzioni curiali a ciò autorizzate dovranno determinare, nell’Ordo servandus proprio, la procedura da seguire nella concessione di rescritti, grazie, dispense, autorizzazioni, licenze e di altri atti amministrativi, attenendosi alle disposizioni del diritto canonico in materia e chiedendo, se necessario, il parere degli Ordinari interessati e, se opportuno, anche quello del Rappresentante Pontificio.

Titolo XI
PROCEDURA PER L’ESAME DEI RICORSI

Art. 40

§1. Quando oggetto della Sessione plenaria o ordinaria dei Dicasteri è stata la definizione di una controversia, la decisione deve essere notificata quanto prima possibile alle parti interessate.

§2. La parte che si sente gravata, entro dieci giorni utili può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento.

§3. Soltanto la Sessione plenaria o ordinaria può concedere la revoca o la modifica del provvedimento.

§4. Non si da mai ricorso contro atti approvati dal Romano Pontefice in forma specifica (Cfr. cann. 1405 §2 e 333 §3 Codice di Diritto Canonico e cann. 1060 §3 e 45 §3 Codice dei Canoni delle Chiese Orientali).

Art. 41

§1. Contro i provvedimenti o le decisioni delle Istituzioni curiali la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare alla stessa Istituzione che ha emesso il provvedimento, entro dieci giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso.

§2. In ogni caso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla notifica dell’atto e a norma del diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica.

Art. 42

§1. I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dall’Istituzione curiale competente, a norma di diritto (Cfr. cann. 1732-1739 Codice di Diritto Canonico; cann. 995-1005 Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Art. 32 §1).

§2. L’esame dei ricorsi deve concludersi entro i termini prescritti dal can. 57 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 1518 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; qualora il ricorso esiga un esame più approfondito, si avverta il ricorrente del tempo di proroga e delle motivazioni che l’hanno causata.

§3. L’Istituzione curiale deve motivare le proprie decisioni circa i ricorsi esaminati, a norma del can. 51 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1519 §2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§4. Contro singoli atti amministrativi posti da Istituzioni curiali o da esse approvati sono ammessi, entro il termine stabilito, i ricorsi alla Segnatura Apostolica, la quale li esamina per violazione di legge nel deliberare o nel procedere e, su richiesta del ricorrente, circa la riparazione dei danni eventualmente causati dall’atto illegittimo.

§5. I ricorsi in materia di lavoro da parte di dipendenti ed ex dipendenti della Santa Sede contro atti posti dalla competente Istituzione curiale sono trattati dall’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, salvo quanto disposto dall’Art. 90 del Regolamento del Personale della Curia Romana.

Art. 43

§1. Le Istituzioni curiali, prima di accettare un ricorso, devono assicurarsi della propria competenza e dell’osservanza delle norme relative alla proposizione dei ricorsi. In caso contrario dichiarano la propria incompetenza o l’improponibilità del ricorso.

§2. In caso di dubbio, l’organo competente a risolverlo è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Art. 44

§1. Il ricorrente ha il diritto di avvalersi del patrocinio di un Avvocato scelto a norma dell’Art. 238 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium o dell’opera di un Procuratore.

§2. Quando sia necessario, il Capo dell’Istituzione curiale assegnerà alle parti l’Avvocato d’ufficio.

Titolo XII
RELAZIONI CON LE CHIESE PARTICOLARI E VISITE «AD LIMINA»

Art. 45

Le Istituzioni curiali esamineranno con diligenza e sollecitudine le questioni loro presentate dalle Chiese particolari e le terranno informate dello svolgimento e dell’esito delle pratiche relative, sentendo il loro parere su questioni che le riguardano.

Art. 46

Le Visite «ad limina», che i Vescovi diocesani devono compiere a norma del diritto, saranno opportunamente programmate dalla Prefettura della Casa Pontificia d’intesa con il Dicastero per i Vescovi e, rispettivamente, con i Dicasteri per le Chiese Orientali e per l’Evangelizzazione, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze delle altre Istituzioni curiali.

Art. 47

Le Visite «ad limina» si articolano in tre principali fasi: il pellegrinaggio ai sepolcri dei Principi degli Apostoli, l’incontro con il Romano Pontefice ed i colloqui con i Responsabili delle varie Istituzioni curiali. Questi tre principali momenti saranno accuratamente preparati dal Dicastero competente.

Art. 48

La relazione sullo stato della Diocesi dovrà pervenire al Dicastero competente sei mesi prima del tempo fissato per la Visita. Detto Dicastero provvederà a sua volta a inviare tempestivamente copia della relazione alle altre Istituzioni curiali competenti per materia, le quali, esaminata la relazione nella parte che ad essi compete, formuleranno nel più breve tempo possibile le osservazioni da notificare al gruppo di studio costituito allo scopo dal Dicastero competente, tenendo conto della diversità delle lingue e regioni e con la collaborazione delle altre Istituzioni curiali interessate.

Art. 49

Nelle relazioni con le Chiese particolari ci si avvarrà - come stabilito all’Art. 37 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium - della collaborazione dei Rappresentanti Pontifici. Essi, anche in occasione di loro visite a Roma, prenderanno contatto con le Istituzioni curiali.

Titolo XIII
LINGUE IN USO

Art. 50

§1. Le Istituzioni curiali redigeranno di regola i loro atti nella lingua latina o in altra lingua.

§2. È costituito presso la Segreteria di Stato un ufficio per la lingua latina, a servizio della Curia Romana.

§3. Si avrà cura che i principali documenti destinati alla pubblicazione siano tradotti nelle lingue oggi più diffuse.

Titolo XIV
GLI ARCHIVI E IL PROTOCOLLO

Art. 51

§1. Tra le strutture delle Istituzioni curiali e degli Uffici occupano un posto di rilievo gli Archivi, nei quali devono essere custoditi accuratamente atti e documenti. Attesa la loro importanza, gli Archivi e il Protocollo devono essere tenuti con ordine e con adeguate misure di sicurezza.

§2. Le pratiche in arrivo e in partenza devono essere registrate nel Protocollo, secondo quanto disposto nell’Ordo servandus proprio.

§3. La cura degli Archivi sia affidata ad un Officiale esperto in archivistica e possibilmente in possesso del relativo diploma.

§4. Gli atti e i documenti non più necessari al lavoro dell’Istituzione curiale o dell’Ufficio saranno trasmessi periodicamente all’Archivio Apostolico Vaticano.

Titolo XV
SISTEMI INFORMATICI

Art. 52

Gli Enti acquisiscono i sistemi informatici necessari allo svolgimento del lavoro secondo le disposizioni in materia di appalti, previa validazione tecnica della Segreteria per l’Economia.

Il presente Regolamento, approvato “ad experimentum” per un periodo di cinque anni, viene promulgato tramite la pubblicazione su “L’Osservatore Romano” ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026. Decorso il suddetto periodo, ove non sia sopravvenuta alcuna modifica, è da ritenersi confermato definitivamente.

Insieme al presente Regolamento viene approvato – per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza – e promulgato nello stesso modo, il Regolamento del Personale della Curia Romana, al quale il presente fa riferimento.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 23 novembre dell’anno 2025, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, primo del Pontificato. 
 

LEONE PP. XIV